Cass. pen., sez. I, 3/12/2025 (ud. 3/12/2025, dep. 18/12/2025), n. 40780 (Pres. Rocchi, Rel. Russo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la presunzione, che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l’età di settanta anni, prevalga su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Roma confermava un’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina per un caso di omicidio volontario.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che sono necessarie per applicare la custodia in carcere nei confronti di una persona di 81 anni.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “la presunzione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.[1], che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l’età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.[2], sicché, in tal caso, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025; conformi Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, o, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 33187 del 04/07/2025).
I risvolti applicativi
La presunzione di non applicabilità della custodia in carcere per ultrasettantenni (art. 275, co. 4 c.p.p.) prevale su quella ordinaria di esigenze cautelari (art. 275, co. 3 c.p.p.), sicché il carcere per tali soggetti richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
[1]Ai sensi del quale: “Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni”.
[2]Secondo cui: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40780 Anno 2025
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 03/12/2025
Data Deposito: 18/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
PAOLA MASI
GAETANO DI GIURO
VINCENZO GALATI
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
S. N. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di N. S. emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in relazione al reato di cui all’art. 575 cod. pen. commesso il 30 maggio 2025, quando (omissis).
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in particolare sull’esistenza del pericolo di reiterazione del reato, che è stato affermato in ordinanza senza motivare sulla concretezza ed attualità dello stesso.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che sono necessarie per applicare la custodia in carcere nei confronti di una persona di 81 anni.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza alla polizia, qualificate erroneamente come dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anziché come notizie informali acquisite dalla polizia giudiziaria ai sensi del comma 5 della stessa norma, di cui è vietata qualsiasi utilizzazione.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Il motivo è, infatti, costituito soltanto da un susseguirsi di citazioni giurisprudenziali ed è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione del provvedimento impugnato, tanto da poter essere riproposto tal quale in altro ricorso di diverso imputato.
Esso non contiene, quindi, quella critica articolata al percorso logico della decisione impugnata, che è necessaria per soddisfare il principio di specificità dei motivi di impugnazione.
I motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. per tutte, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, omissis, Rv. 255568; più di recente Sez. 1, n. 29731 dl 10/06/2025, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 10738 del 20/11/2024, dep. 2025, omissis, n.m.). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, omissis, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell’impugnazione è quella
della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2. Il secondo motivo, relativo alla motivazione sull’esistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è, invece, infondato.
L’ordinanza impugnata ha applicato correttamente il principio di diritto, più volte enunciato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la presunzione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l’età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché, in tal caso, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809 – 01; conformi Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, omissis, Rv. 263088, o, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 33187
del 04/07/2025, A., n.m.).
Nel rappresentare, poi, in cosa consistessero nel caso in esame le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza richieste dalla norma, la motivazione dell’ordinanza impugnata ha evidenziato che esse si ricavano “non solo dalle allarmanti modalità del fatto ma anche dalla personalità violenta e aggressiva dell’indagato il quale non solo è gravato da una condanna irrevocabile per lesioni personali, ma ha carichi pendenti per ulteriore fattispecie di reato di cui all’art 582 cod. pen”, aggiungendo poi che l’episodio non è isolato e relativo al solo rapporto con la controparte.
Il Tribunale, quindi, non si è fermato alla gravità del fatto, ma ha concentrato il giudizio sulla personalità del condannato in applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che “ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell’indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede” (Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, P., Rv. 286535 – 01).
Il ricorso aggredisce questa motivazione sostenendo che i precedenti passati in giudicato si risolvono soltanto in una condanna per lesioni, peraltro per un reato di competenza del giudice di pace, e che le pendenze processuali sono talmente risalenti da doversi ritenere siano state definite in senso favorevole al ricorrente, ma l’argomento è infondato, sia perché, come nota il Procuratore generale, uno dei due fatti pendenti risale al 2022, e, quindi, è sufficientemente recente da poter fondare un giudizio di pericolosità attuale dell’indagato, sia perché non è manifestamente illogico aver valorizzato come indice della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza una condanna definitiva per lesioni, non esistendo alcuna regola legale che impedisce di attribuire rilievo a tal fine ad una condanna pronunciata dal giudice di pace o ad una unica condanna già passata in giudicato.
Valorizzando sia il precedente passato in giudicato che i fatti per cui il ricorrente è stato denunciato, il Tribunale ha, in definitiva, effettuato quel complesso giudizio sulla personalità dell’indagato richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per sostenere le esigenze cautelari speciali di cui al quarto comma dell’art. 275 cod. proc. pen.
Il ricorso deduce anche che la motivazione sarebbe illogica perché omette di considerare che l’indagato ha spontaneamente consegnato alle forze di polizia il coltello con cui ha commesso il delitto, ma l’argomento è manifestamente infondato, sia perché, in realtà, dalla lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che la consegna non è stata spontanea perché l’indagato aveva in un primo momento tentato di occultarlo sostenendo di averlo perduto, e la consegna è avvenuta soltanto di fronte alla resistenza dell’agente di polizia locale a tale versione ed alla prospettiva dell’indagato di dover subire una perquisizione, sia perché comunque il comportamento successivo al fatto non è tale da elidere il giudizio sulla pericolosità del ricorrente che emerge dal suo essere stato coinvolto, in diversi momenti della sua vita, in episodi di aggressioni fisiche in danno di altre persone
3.Il terzo motivo è inammissibile.
Esso deduce che le dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza alla polizia, sono state qualificate erroneamente come dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., utilizzabili nel procedimento cautelare, ed avrebbero dovuto essere ritenute notizie informali acquisite dalla polizia giudiziaria ai sensi del comma 5 della stessa norma, di cui è vietata qualsiasi utilizzazione.
Il motivo è inammissibile, perché, per il modo in cui è proposto, privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed al passaggio della motivazione dell’ordinanza impugnata che ritiene di censurare, il ricorso non chiarisce quali siano le dichiarazioni cui si riferisce, e, quindi, non consente di comprendere né la rilevanza dell’utilizzazione di tali dichiarazioni nel percorso logico dell’ordinanza impugnata né lo statuto processuale di tali dichiarazioni.
È, infatti, differente il regime di utilizzazione nel procedimento cautelare della richiesta formulata dall’imputato alle forze di polizia, in cui, riferendosi al contendente, egli ha chiesto “ma allora non è morto?” (dichiarazione per sua natura spontanea), dalla confessione che egli avrebbe voluto “scannare” A. per via del prestito mai restituito (dichiarazione di cui si dovrebbe accertare se sia stata o meno sollecitata).
Il ricorso non chiarisce a quale delle due dichiarazioni si riferisca la doglianza, ed in questo modo, al di là della idoneità della censura a disarticolare il percorso logico della motivazione dell’ordinanza impugnata, non permette di comprenderla e di valutarla.
4. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 03/12/2025







