La perizia è necessaria nel caso di accertamenti sulla capacità dell’imputato di partecipazione cosciente al processo?

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Cass. pen., sez. II, 7/07/2026 (ud. 7/07/2026, dep. 2/09/2026), n. 32703 (Pres. De Santis, Rel. Sbrana)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di accertamenti sulla capacità dell’imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice sia tenuto a disporre perizia.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza del locale Tribunale che, a sua volta, aveva condannato al pagamento delle spese processuali del grado.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione in relazione alle norme di cui all’art. 219 e ss. cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di accertamenti sulla capacità dell’imputato di partecipazione cosciente al processo, che il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti (Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023, in fattispecie relativa a imputato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, poi revocato, in cui la Corte ha ritenuto non necessario l’accertamento della capacità di stare in giudizio mediante perizia).

I risvolti applicativi

In tema di capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendo fondare il proprio convincimento sugli elementi già acquisiti agli atti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32703 Anno 2026

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA

Relatore: SBRANA FRANCESCA

Data Udienza: 07/07/2026

Data Deposito: 02/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

XXXXXXXXXXXX, nata in XXXXXXX il XXXXXXXXXX;

avverso la sentenza del 29/01/2026 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

letta la memoria di replica, depositata il 24 giugno 2026 dal difensore, avv. F. P., che ha concluso insistendo per l’ammissibilità e l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29/01/2026, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 09/10/2024, appellata da XXXXXXXXXXXX, che condannava al pagamento delle spese processuali del grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. F. P., difensore di fiducia della imputata, articolando vari motivi.

2.1. Con primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 159 e 420-quater cod. proc. pen. e 6 par. 3 CEDU, rilevando come, nel corso del giudizio di appello, sia stata documentata la irreperibilità della imputata e la mancata conoscenza della pendenza del giudizio e fatta richiesta di sospensione del processo (trattandosi di  persona senza fissa dimora, con utenza telefonica non più attiva e stante l’esito negativo delle ricerche effettuate mediante i servizi sociali), anche ai fini dell’espletamento della visita peritale e dell’accertamento della capacità di partecipare consapevolmente al giudizio. A tale riguardo, richiama la memoria del 28 gennaio 2026.

2.2. Con secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione in relazione alle norme di cui all’art. 219 e ss. cod. proc. pen.

Lamenta come le conclusioni peritali siano state espresse a fronte di materiale incompleto, non avendo proceduto il perito al colloquio con la perizianda, tanto più necessario, atteso che tutti i soggetti che hanno interagito con la imputata, sia nella immediatezza del fatto che nel corso del giudizio di appello, hanno riferito delle critiche condizioni psichiche in cui versava la donna.

2.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione sulla richiesta di sospensione del giudizio di appello.

2.4. Con quarto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello tenuto conto delle condizioni di precarietà socio-esistenziale dedotte con le memorie indicate ed i documenti presentati (all. g).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici o manifestamente infondati.

1.1. Il primo ed il terzo motivo, indicati in ricorso come punti 1 e 1.2. e che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico, attenendo entrambi a censure in punto di omessa motivazione in ordine alla richiesta di sospensione del processo e violazione di legge correlata, risultano manifestamente infondati, oltre che in parte aspecifici e non consentiti.

1.1.1. Dall’esame dei verbali di udienza, a cui questa Corte ha accesso in ragione della natura del vizio dedotto, risulta che alla udienza celebratasi ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen., alla presenza del difensore di fiducia, avv. F. P., la Corte di appello, ritenuta la regolarità della notifica, dichiarava la assenza della imputata appellante.

Orbene, secondo la previsione di cui all’art. 598-ter cod. proc. pen., applicabile nella specie, trattandosi di giudizio di appello celebrato con la presenza delle parti ex art. 599 cod. proc. pen., l’imputato appellante non presente alla udienza è sempre giudicato in assenza, in caso di regolarità delle notificazioni “anche fuori dei casi di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen.”.

La Corte di appello risulta, dunque, aver fatto corretta applicazione dell’art. 598-ter cod. proc. pen., atteso che, per la dichiarazione di assenza in appello, nel caso di imputato appellante e per le ipotesi in cui il giudizio si celebri con la partecipazione delle parti, è sufficiente la regolarità della notifica, rispetto a cui nessuna contestazione risultava mossa in udienza dal difensore presente, né è stata dedotta col ricorso in cassazione.

D’altro canto, attesa la chiara lettera della norma, non può farsi questione di applicazione analogica della norma di cui all’art. 598-ter, comma secondo, cod. proc. pen., invocata dalla ricorrente alla base della chiesta sospensione del processo: invero, la disposizione di cui al secondo comma della disposizione citata riguarda espressamente il solo imputato non appellante, per il quale solamente il legislatore ha inteso fare rinvio all’art. 420-bis cod. proc. pen., al fine di garantire un più pregnante controllo circa la effettiva conoscenza della udienza correlata alla celebrazione di giudizi di appello introdotti da altre parti.

Al riguardo si rammenta, inoltre, come non siano denunciabili i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento ad una questione di diritto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, omissis, Rv. 280027 – 05): questione che, nella specie, risulta risolta con soluzione giuridicamente corretta per quanto sopra esposto.

Laddove, poi, l’argomentazione spesa in ricorso pare collegare la chiesta sospensione del processo all’espletamento della perizia, deve essere rilevata la manifesta infondatezza del motivo per le ragioni che si andranno ad esporre al paragrafo 1.2.2.

1.2. Aspecifica risulta, poi, la censura, portata nel secondo motivo (punto1.1. del ricorso), di violazione dell’art. 219 e ss. cod. proc. pen.

Da un lato, invero, il motivo pare lamentare la incompletezza della perizia, in quanto non fondata su colloqui con la perizianda, e, dall’altro, la erroneità delle conclusioni peritali, sia in punto di capacità di intendere e volere che di consapevole partecipazione al processo.

1.2.1. Con riguardo a tale ultimo profilo, deve rilevarsi che si tratta di tema non oggetto dell’incarico conferito al perito, né la ricorrente ha dedotto elementi specifici di censura in punto di mancato accertamento della capacità dell’imputata di partecipazione cosciente al processo.

Al riguardo si rammenta, allora, come questa Corte abbia chiarito, in tema di accertamenti sulla capacità dell’imputato di partecipazione cosciente al processo, che il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti (Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023, omissis, Rv. 284560 – 01, in fattispecie relativa a imputato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, poi revocato, in cui la Corte ha ritenuto non necessario l’accertamento della capacità di stare in giudizio mediante perizia). Inoltre, neppure la sussistenza di una patologia psichiatrica è di per sé sufficiente ad escludere il requisito della cosciente partecipazione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen., essendo pur sempre necessario che sia di gravità tale da non consentirgli la difesa in giudizio (Sez. 1, n. 10926 del 11/03/2022, omissis, Rv. 282963 – 01)

Orbene, nella specie, il motivo di ricorso non evidenzia elementi in fatto da cui potesse ritenersi scaturente un obbligo di disporre un accertamento della capacità ex art. 70 cod. proc. pen., di contro risultando esclusa, anche a seguito di rinnovazione dibattimentale, una qualche patologia psichiatrica e comunque la incapacità di intendere e volere della imputata (pagg. 4-6 della sentenza impugnata).

1.2.2. Quanto, poi, alla dedotta incompletezza dell’accertamento peritale, il motivo risulta aspecifico e manifestamente infondato.

In particolare, il motivo è manifestamente infondato laddove assume l’obbligo per il perito di procedere a colloquio col periziando. Invero, questa Corte ha chiarito che, laddove non sia stato possibile effettuare il colloquio col periziando, il perito non ha l’obbligo di ricercarlo e può trarre aliunde gli elementi di valutazione (Sez. 2, n. 39950 del 27/06/2018, omissis, Rv. 273902 – 01).

Inoltre, la censura è vieppiù aspecifica, in quanto non porta un confronto critico e puntuale, in grado di disarticolare la trama argomentativa sul punto.

Sul punto, la Corte di appello, al fine di motivare l’adesione alle conclusioni del perito, ha dato evidenza, con motivazione compiuta, congruente e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, ad elementi di ordine fattuale e logico ulteriori, che neppure vengono attinti dalle censure portate nel motivo di ricorso (pagg. 4-6 della sentenza impugnata).

1.2.3. Infine, deve ritenersi non consentito il motivo di ricorso con cui si è dedotta la violazione dell’art. 6 par. 3 CEDU. Invero, l’inosservanza di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, omissis, Rv. 280027 – 05). Ma una siffatta questione di legittimità costituzionale non

risulta proposta in ricorso.

1.3. Il quarto motivo, indicato al punto 2 del ricorso, è aspecifico e manifestamente infondato.

Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, omissis, Rv. 242419), anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o

sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo, da tale valutazione, disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del

13/04/2017, omissis, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, omissis, Rv. 249163 -01).

Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, con motivazione logica e conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, i precedenti penali della imputata, ritenendo peraltro, vieppiù, la congruità della pena, non ulteriormente mitigabile, siccome già diminuita per effetto del riconoscimento della attenuante di introduzione costituzionale del fatto lieve, applicata nella sua massima estensione, con giudizio di prevalenza sulla aggravante (pag. 8 della sentenza impugnata).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 07/07/2026

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