La patologia psichiatrica o cerebrale determina sempre l’incapacità a testimoniare?

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Cass. pen., sez. III, 27/01/2026 (ud. 27/01/2026, dep. 24/06/2026), n. 23432 (Pres. Di Nicola, Rel. Aceto)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se ogni patologia psichiatrica o cerebrale determini l’incapacità a testimoniare.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Catania rigettava una richiesta di riesame riguardante un’ordinanza emessa del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale che, a sua volta, aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa siccome gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 572 cod. pen. e 81 cpv. 609-bis, 609-ter cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 196, comma 2, e 273 cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 111, sesto comma, Cost., e carenza di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non ogni patologia psichiatrica o cerebrale determina l’incapacità a testimoniare, essendo necessario accertare, in concreto, che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernerne in modo cosciente e critico il contenuto onde articolare coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione (Sez. 2, n. 45074 del 14/09/2023, che ha ritenuto che, in assenza di dati logico-fattuali e scientifici valevoli a chiarire l’effettiva compromissione delle funzioni cognitive e mnemoniche del teste, ne fosse necessario l’accertamento attraverso apposita perizia).

I risvolti applicativi

L’incapacità a testimoniare non discende automaticamente dalla presenza di una patologia psichiatrica o cerebrale, ma richiede l’accertamento concreto dell’incidenza della stessa sulle capacità cognitive, critiche, mnemoniche e comunicative del testimone.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23432 Anno 2026

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: ACETO ALDO

Data Udienza: 27/01/2026

Data Deposito: 24/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso l’ordinanza del 02/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catania

udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

lette le note conclusive del difensore, Avv. M. D’U. che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.XXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 2 agosto 2025 del Tribunale di Catania che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del 14 luglio 2025 del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa siccome gravemente

indiziato dei delitti di cui agli artt. 572 cod. pen. e 81 cpv. 609-bis, 609-ter cod. pen.

1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 196, comma 2, e 273 cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 111, sesto comma, Cost., e carenza di motivazione. Lamenta, in particolare, la omessa considerazione degli argomenti a discarico indicati nella memoria depositata in sede di udienza con cui si sollecitava la necessità di individuare elementi certi e concreti per supportare la gravità indiziaria dei delitti per i quali si procede in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, affetta da disabilità psichica, con riguardo in

particolare alle imputazioni provvisorie di violenza sessuale e di maltrattamenti.

La persona offesa, afferma, è affetta da «insufficienza mentale di grado moderato con screzi ossessivi e labilità degli impulsi e tale condizione psicopatologica rende la sua capacità di intendere e di volere abbastanza ed abitualmente scemata», come risulta dal decreto di nomina dell’amministratore di sostegno del 24 gennaio 2012. Inoltre, prosegue, il verbale di accertamento dell’invalidità civile del 30 agosto 2016 attesta una disabilità neurologica e, segnatamente, una oligofrenia di grado medio. La decisione del tribunale del riesame, con particolare riferimento alla violenza sessuale, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, richiede, quando quest’ultima sia portatrice di deficit psichici, una rigorosa ed approfondita verifica di attendibilità intrinseca, non integrabile da una mera ed asettica analisi di coerenza logica delle propalazioni. Il Tribunale del riesame ha omesso ogni approfondita valutazione critica sull’attendibilità intrinseca, limitandosi a dare credito acritico al racconto. La violazione dell’art. 196, comma 2, cod. proc. pen. viene dedotta sotto il duplice profilo del mancato accertamento della capacità a rendere testimonianza e della omessa motivazione sul punto. E’ stata omessa la verifica di un possibile atteggiamento ossessivo della vittima alla base della accusa di violenza sessuale. La messaggistica whattsap ricopre un ristrettissimo e recentissimo arco temporale con conseguente inidoneità a dimostrare il delitto di maltrattamenti (ma anche quello di violenza sessuale). Le dichiarazioni della madre – osserva – sono de relato e rese da persona che non conviveva con la vittima e con l’indagato e che non ha assistito a nessuno degli episodi.

1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sotto il diverso profilo della inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 282-ter cod. proc. pen. con riferimento all’automatica applicazione del braccialetto elettronico in aggiunta al divieto di avvicinamento. Lamenta la omessa motivazione sulle questione dedotta con la memoria depositata in sede di riesame relativamente alla accertata indisponibilità di un braccialetto elettronico successivamente alla applicazione della misura con conseguente necessità di rivalutare le esigenze cautelari.

1.3.Con il terzo motivo deduce la omessa motivazione in ordine alle questioni poste con la memoria difensiva depositata il 31 luglio 2025 relativa alle questioni dedotte con il primo ed il secondo motivo

2. Con motivi aggiunti del 22 dicembre 2025, il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sotto l’ulteriore profilo della inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 254 cod. proc. pen. Sostiene che la documentazione allegata dalla persona offesa,XXXXXXXXXXXXXX, a supporto della denuncia sporta contro C. C., e segnatamente alcune c o p i e  d e i messaggiwhatsapp(screenshot)asseritamentericevutidall’indagato,risultaaffettada i n u t i l i z z a b i l i t à p a t o l o g i c a , t r a t t a n d o s i d i c o r r i s p o n d e n z a p r i v a t a e attesochenonvièalcunaprovaindividualizzantedella provenienza, nonché alcuna dimostrazione della certezza della risalenza dei messaggi al sospettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.Si ipotizza che il ricorrente maltrattasse XXXXXXXXXXXXXXX, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, costringendola a subire rapporti sessuali, impedendole qualsiasi contatto con parenti, amici e genitori, acquisendo il controllo dei social-network della ragazza, minacciandola, privandola della sua autonomia, obbligandola e obbedire alle sue richieste, aggredendola e inviandole

numerosissimi messaggi di morte dopo che quest’ultima si era allontanata all’esito dell’aggressione del 19 giugno 2025.

Il provvedimento impugnato dà conto dei gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti al ricorrente consistenti nelle dichiarazioni della persona offesa e della madre, nel referto del P.S. dell’ospedale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 20/06/2025, nei messaggi depositati dalla persona offesa, a lei inviati dal ricorrente, dai quali il Tribunale ha evinto i numerosissimi tentativi di quegli di contattare la persona offesa coprendo di insulti e minacce quest’ultima e la di lei madre dall’uomo ritenuta responsabile della fine della loro relazione.

3.Il primo motivo è manifestamente infondato.

3.1.Il ricorrente predica l’incapacità di testimoniare della vittima perché affetta da insufficienza mentale di grado moderato e comunque da oligofrenia di grado medio.

3.2.Le deduzioni difensive postulano un concetto inaccettabile: l’incapacità della persona affetta da disabilità psichica di rendere testimonianza a cagione della sua infermità o comunque la presunzione di non credibilità che richiede la necessità di riscontri esterni. In una parola, la testimonianza del disabile psichico che sia anche persona offesa del reato, quando ritenuta “non prova”, degrada da prova piena del fatto a dichiarazione che necessita di riscontri.

3.3.Con l’assurda conseguenza che la violenza sessuale consumata abusando delle condizioni di inferiorità psichica del disabile intellettivo non potrebbe mai essere sanzionata se il fatto è avvenuto, come normalmente avviene, lontano da occhi e orecchie indiscreti.

3.4.Poiché l’art. 194, comma 1, cod. proc. pen., afferma la capacità di testimoniare di ogni persona, senza ulteriori predicati aggiunti, l’argomento disabilità psichica non può essere di per sé utilizzato per scardinare tale principio fondamentale.

3.5.Come pure è stato affermato da questa Corte, non ogni patologia psichiatrica o cerebrale determina l’incapacità a testimoniare, essendo necessario accertare, in concreto, che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernerne in modo cosciente e critico il contenuto onde articolare coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione (Sez. 2, n. 45074 del 14/09/2023, omissis, Rv. 285376 – 01, che ha ritenuto che, in assenza di dati logico-fattuali e scientifici valevoli a chiarire l’effettiva compromissione delle funzioni cognitive e mnemoniche del teste, ne fosse necessario l’accertamento attraverso apposita perizia).

3.6.Singolare, sul piano del metodo, che si contesti la capacità di testimoniare della vittima o comunque la sua attendibilità (in una confusione di piani che rende a-specifico il motivo) senza nemmeno esaminarne le dichiarazioni; ciò sul rilievo che l’idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 – 02; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, S., Rv. 272605 – 01; Sez. 2, n. 3161 dell’11/12/2012, dep. 2013, F., Rv. 254537 – 01), sicché non è possibile dedurre l’incapacità di testimoniare del disabile psichico prescindendo completamente dal contenuto delle dichiarazioni rese dal disabile stesso.

3.7.I principi giurisprudenziali dedotti dal ricorrente a sostegno delle sue ragioni sono stati affermati in situazioni nelle quali l’incapacità di rendere testimonianza della persona affetta da disabilità psichica è stata desunta in base alle dichiarazioni dalla stessa rese.

3.8.Nel caso di specie, l’affermazione del Tribunale che le dichiarazioni della persona offesa erano “lineari e prive di contraddizioni” è stata mal contraddetta dal ricorrente che si è limitato a dedurre il deficit psichico della stessa senza contrastare l’assunto nel merito (fermo restando che, comunque, l’accertamento della capacità di testimoniare è una questione di fatto non deducile in Cassazione al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.).

3.9.Sotto altro profilo, alcun riferimento è stato effettuato dal ricorrente alle lesioni cagionate alla vittima e certificate dai sanitari dell’ospedale, laddove le dichiarazioni della madre di quest’ultima non sono solo de relato essendo stata la donna destinataria a sua volta delle minacce dell’uomo.

3.10.Quanto ai messaggi whatsapp, è sufficiente ribadire che, l’acquisizione di “screenshots” di messaggi “whatsapp” forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più “in itinere”, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746 – 01; Sez. n. 27250 del 24/07/2025, R., non mass.; Sez.7, n. 31220 del 15/07/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.).

3.11.Nel resto, le deduzioni difensive sono assolutamente generiche e inammissibilmente fattuali oltre che rivalutative del compendio indiziario posto dal Tribunale a base della decisione impugnata, non essendo, come noto, consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, omissis, Rv. 203428 – 01). Non senza dimenticare che il sindacato di legittimità deve essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e  considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, omissis, Rv. 214794).

4.Il secondo motivo è manifestamente infondato.

4.1.Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., è tenuto a ordinare l’applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente. (Sez. 4, n. 42892 del 15/10/2024, P., Rv. 287207 – 01).

4.2.Spiega il Giudice delle leggi che la necessità di assistere il divieto di avvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde all’esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari, realizzandosi così il bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi la distanza indicata, che non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Laddove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla (Corte cost., sent. n. 173/2024).

4.3.Dunque, l’indisponibilità del cd. “braccialetto elettronico” comporta la necessità di rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, di aggravare o attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità (Sez. 5, n. 8379 del 29/01/2025, E., Rv. 287573 – 01).

4.4.Non necessariamente, dunque, la indisponibilità del dispositivo elettronico giova al “cautelato” sopratutto quando, come nel caso di specie, il tribunale ritiene elevatissimo e concreto il pericolo di recidiva avuto riguardo ai comportamenti tenuti dal ricorrente dopo l’allontanamento della persona offesa.

Ricollegare la contingente indisponibilità del braccialetto elettronico ad una necessaria attenuazione delle esigenze cautelari è frutto del medesimo automatismo censurato dal Giudice delle leggi.

5.Il terzo motivo è manifestamente infondato perché, come riconosce lo stesso ricorrente, l’omesso esame di una memoria difensiva non determina di per sé la nullità del provvedimento impugnato se le questioni dedotte (peraltro oggetto dei motivi che precedono) sono state comunque affrontate dal giudice della cautela.

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all’esame del motivo aggiunto) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026

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