Cass. pen., sez. III, 11/12/2025 (ud. 11/12/2025, dep. 23/12/2025), n. 41209 (Pres. Ramacci, Rel. Liberati)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale tipo di nullità integra la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio dichiarato dall’imputato, al suo difensore di fiducia.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli rigettava una richiesta di riesame presentata nei confronti di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la nullità dell’ordinanza impugnata, a causa della violazione degli artt. 161, comma 4, 178, 179, 309 e 324 cod. proc. pen., in conseguenza della notificazione al ricorrente dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la discussione della richiesta di riesame mediante consegna al difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto dal ricorrente medesimo, nonostante la piena idoneità di tale domicilio.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio dichiarato dall’imputato, al suo difensore di fiducia, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio in quanto, seppur irritualmente eseguita, essa non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega quest’ultimo al difensore (Sez. l, n. 17123 del 07/01/2016, che, in motivazione, ha precisato che l’omessa notifica al domicilio eletto è causa di nullità assoluta soltanto quando essa risulti, effettivamente, inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato; nel medesimo senso Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015; V. anche Sez. U, n. 119 del 27/10/2004).
I risvolti applicativi
La notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore, anziché al domicilio dell’imputato, integra una nullità generale a regime intermedio, essendo comunque idonea a garantire la conoscenza dell’atto grazie al rapporto fiduciario tra imputato e difensore.






