Cass. pen., sez. II, 7/10/2025 (ud. 7/10/2025, dep. 23/10/2025), n. 34660 (Pres. Pellegrino, Rel. Recchione)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la nomina di un difensore di fiducia costituisca indice di effettiva conoscenza del processo che legittima la sua celebrazione in assenza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello Venezia rigettava un’istanza di rescissione di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Verona, rilevando come l’istante fosse a conoscenza del processo in quanto aveva nominato un difensore di fiducia che aveva partecipato a parte dell’istruttoria dibattimentale.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022; Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023).
I risvolti applicativi
La nomina di un difensore di fiducia indica la conoscenza del processo e legittima la celebrazione in assenza, salvo che il condannato dimostri fatti tali da escludere l’effettiva conoscenza non dipesi da sua colpa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34660 Anno 2025
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 07/10/2025
Data Deposito: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. G., nato in … il …
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Venezia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia rigettava l’istanza di rescissione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Verona il 9 aprile 2021 (divenuta definitiva il 17 giugno 2022) in ordine al reato di ricettazione. La Corte d’appello ha respinto l’istanza rilevando che il ricorrente era a conoscenza del processo in quanto aveva nominato un difensore di fiducia che aveva partecipato a parte dell’istruttoria dibattimentale.
2. Contro tale provvedimento ricorreva per cassazione il difensore di L. G. che deduceva: (a) che il L. aveva eletto domicilio nel corso delle indagini; (b) che era stato dichiarato assente e non aveva mai preso parte al processo; (c) che, poco dopo l’apertura del dibattimento, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato senza darne comunicazione all’assistito; (d) che era stato nominato un difensore d’ufficio che, tuttavia, non aveva instaurato alcun rapporto con il L.; (e) che il difensore di fiducia, dopo la rinuncia, si era cancellato dall’Albo degli Avvocati di Verona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il Collegio riafferma che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 – 01; Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, omissis, Rv. 285493 – 01).
La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica – seppur presuntivamente – che chi effettua la nomina ha conoscenza della pendenza del processo, salva l’allegazione di persuasivi elementi che indichino il contrario.
Si riafferma, quindi, che l’investitura di un difensore di fiducia, nella misura in cui esprime la chiara volontà di affidare la difesa tecnica ad un professionista, manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la chiara volontà di prendervi parte attraverso l’assistenza di un legale di propria fiducia.
Peraltro, la nomina fiduciaria, a differenza di quella di ufficio, presume un rapporto di reale conoscenza e collaborazione tra l’assistito ed il difensore, ragionevolmente incompatibile con l’asserita ignoranza della pendenza del processo.
Tale presunzione, tuttavia, è di natura relativa e può essere vinta attraverso l’allegazione di elementi di segno contrario che indichino con chiarezza e persuasività che chi ha effettuato la nomina ignori la progressione del processo.
Sul punto è stato chiarito che grava sull’imputato un “onere di allegazione” che, pur non coincidendo con l’onere della prova, consenta di offrire un “principio” di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile l’ignoranza incolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287645 – 01).
1.2. Nel caso in esame, la rinuncia del difensore di fiducia interveniva dopo l’apertura del dibattimento che era stata avviato legittimamente in assenza tenuto conto della regolarità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio.
La conoscenza dell’avvio del procedimento ha generato in capo al ricorrente un onere di diligenza che lo stesso non ha rispettato disinteressandosi colpevolmente dell’andamento del processo.
Tali valutazioni non risultano incise dalla circostanza allegata dalla difesa che il difensore di fiducia non aveva comunicato al L. la rinuncia, né dal fatto che egli si era cancellato dall’albo: si tratta di eventi che non consentono di ritenere che il L. fosse “ignaro” del processo, ma piuttosto, che se ne fosse colpevolmente disinteressato.
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 7 ottobre 2025.





