La motivazione del patteggiamento deve essere depositata contestualmente alla pronuncia?

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Cass. pen., sez. IV, 10/09/2026 (ud. 10/09/2026, dep. 17/09/2026), n. 33679 (Pres. Dovere, Rel. D’Auria)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta debba essere depositata contestualmente alla sua pronuncia.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, su accordo delle parti, applicava all’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza la pena di mese quattro di arresto ed euro mille quattrocento di ammenda, pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 548, comma 2, 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 648, 128 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a) e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall’osservanza del predetto termine – dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018).

I risvolti applicativi

La motivazione della sentenza di patteggiamento deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia.

Ma, qualora il deposito contestuale manchi – anche a causa dell’irrituale fissazione di un termine differito nel dispositivo – non si configura alcuna nullità del provvedimento; tuttavia, il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, previsto per i procedimenti in camera di consiglio dagli artt. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. a) c.p.p., non decorre dalla lettura del dispositivo, bensì dal momento dell’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33679 Anno 2026

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: D’AURIA DONATO

Data Udienza: 10/09/2026

Data Deposito: 17/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. L. nato a … …

avverso la sentenza del 20/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D’Auria;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Giuseppina Casella, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20/01/2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, su accordo delle parti, applicava a L. P. per il reato di guida in stato di ebbrezza la pena di mese quattro di arresto ed euro mille quattrocento di ammenda, pena sostituita con quella del lavoro di pubblica

utilità.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 548, comma 2, 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 648, 128 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. Rappresenta che, non essendo stata depositata contestualmente al dispositivo la motivazione, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione della sentenza, che nel caso di specie non è mai avvenuta; che, invero, l’unica comunicazione idonea a far decorrere il termine per impugnare è quella con cui erroneamente la sentenza è stata dichiarata irrevocabile, comunicazione avvenuta in data 16/03/2026.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada. Evidenzia che il giudice, nell’applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, non ha sospeso l’efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo determinerebbe il dimezzamento della durata.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada.

Rileva che il giudice ha disposto la confisca del veicolo, ma non ha sospeso l’efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo comporterebbe la revoca del provvedimento ablatorio.

2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., osservando che il giudice non ha tenuto conto dell’accordo delle parti che prevedeva il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo nel caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

3.1. Coglie, innanzitutto, nel segno il primo motivo, relativo alla tempestività del ricorso.

Ed invero, questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione ha avuto modo di affermare che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a) e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall’osservanza del predetto termine – dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 – 02).

Dunque, la sentenza andava comunicata al difensore, decorrendo da quel momento il termine per impugnare. Nel caso di specie, l’unica comunicazione è quella con cui erroneamente la sentenza è stata dichiarata irrevocabile, per cui è da quel momento che ha iniziato a decorrere il termine per impugnare, con l’ulteriore conseguenza che il ricorso, presentato in data 31/03/2026, è tempestivo.

3.2. Sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo, rendendo assorbito il quarto. Sul punto, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, omissis, Rv. 272531 – 01; Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, omissis, Rv. 271040 – 01).

Orbene, ove la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada e abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, la Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, omissis, Rv. 277903 – 01).

Invero, tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum e perché tali provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.

4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la sospensione dell’efficacia delle statuizioni relative i) all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ii) alla confisca del veicolo, fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della esecutività delle statuizioni concernenti la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo e sospende l’efficacia di esse fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.

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