La mancata nomina dell’interprete rende inutilizzabili le dichiarazioni dello straniero?

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Cass. pen., sez. V, 22/05/2025 (ud. 22/05/2025, dep. 26/06/2025), n. 23847 (Pres. Miccoli, Rel. Pilla)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la mancata nomina di un interprete è causa d’inutilizzabilità o di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Roma, sezione direttissime in composizione monocratica, convalidava un arresto disposto in flagranza di reato dalla Polizia giudiziaria, applicando una misura cautelare non detentiva a carico di una persona accusata di avere commesso il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 comma primo n. 4 e 8 bis cod. pen..

Dal canto suo, Il Giudice della impugnata ordinanza convalidava il provvedimento precautelare adottato di urgenza, riconoscendo la flagranza di reato in una ipotesi di arresto previsto come obbligatorio.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’assenza di motivazione in relazione alla validità della querela sporta dalla persona offesa.

In particolare, secondo il ricorrente, dalla lettura della querela non risultava che la stessa fosse stata ricevuta presso gli Uffici dei Carabinieri di Roma Salaria alla presenza di un interprete di lingua inglese fermo restando che, in sede di convalida, l’operante aveva confermato come la persona offesa non parlasse la lingua inglese.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata nomina di un interprete non è causa d’inutilizzabilità, né di nullità, delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 143-bis, cod. proc. pen., fondato sulla circostanza che sia la denuncia della persona offesa che il verbale delle sommarie informazioni rese da un’amica erano stati redatti dagli operanti direttamente in lingua italiana, traducendo dall’inglese) (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020).

I risvolti applicativi

La mancata nomina di un interprete non rende nulle, né inutilizzabili, le dichiarazioni di chi non conosce l’italiano.

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