La mancata fissazione dell’udienza camerale e dell’avviso alle parti per la correzione di errore materiale determina nullità?

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Cass. pen., sez. VI, 17/06/2026 (ud. 17/06/2026, dep. 12/08/2026), n. 31021 (Pres. Aprile, Rel. Riccio)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’adozione, in difetto di fissazione dell’udienza camerale e di avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale, dia luogo a una nullità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una decisione emessa dal locale Tribunale, disponeva il non doversi procedere per difetto di tempestiva querela per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., ascritto sub capo a), rideterminando al contempo in mesi due di reclusione la pena per il reato di cui all’art. 388 cod. pen., sub capo b), con conferma delle ulteriori statuizioni, oltre che condannare l’imputato in favore della parte civile al pagamento delle spese relative al grado.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’adozione, in difetto di fissazione dell’udienza camerale e di avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale dà luogo a una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per Cassazione nel solo caso in cui il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all’udienza (Sez. 4, n. 14399 del 17/03/2026; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020).

I risvolti applicativi

La correzione di errore materiale adottata senza fissazione dell’udienza camerale e avviso alle parti integra una nullità generale ex art. 178 c.p.p., deducibile in Cassazione solo ove il ricorrente dimostri un concreto interesse alla partecipazione all’udienza.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31021 Anno 2026

Presidente: APRILE ERCOLE

Relatore: RICCIO STEFANIA

Data Udienza: 17/06/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. A. nato a … il …

avverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte d’appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore dell’imputato, avv. P. I., il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;

udito il difensore della parte civile A. A., amministratore del condominio via …, avv. I. I., che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria e alla nota spese versate in atti.

RITENUTO IN FATTO

1. A. G. ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 4 aprile 2025:

– ha disposto non doversi procedere per difetto di tempestiva querela per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., ascritto sub capo a);

– ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena per il reato di cui all’art. 388 cod. pen., sub capo b), con conferma delle ulteriori statuizioni;

– ha disposto la condanna in favore della parte civile del pagamento delle spese relative al grado.

All’imputato sono contestati:

– il reato di cui agli artt. 646, 81, 61, comma primo, nn. 7 e 11, cod. pen. (capo a), per essersi appropriato, con abuso della qualità di amministratore, della documentazione amministrativa e contabile relativa alla situazione di cassa e al conto economico del condominio di via … di …, rifiutando di consegnarla al nuovo amministratore, così causando il danno, di rilevante gravità, di 309.000,00 euro, oltre interessi;

– del reato di cui all’art. 388 cod. pen. di cui al capo b), per avere omesso di ottemperare alla ordinanza del Tribunale di Roma – Sezione civile dell’8 gennaio 2020, non provvedendo alla consegna della documentazione di cui al capo che precede.

3. In data 14 gennaio 2026, all’esito della udienza trattata con rito cartolare, era stato notificato alle parti il seguente dispositivo: “In riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 4 aprile 2025, appellata da G. A., dalla parte civile, dal PM presso il tribunale di Roma, dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato a lui ascritto per difetto di tempestiva querela. Condanna la parte civile al pagamento delle spese del grado. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito”.

In data 10 marzo 2026 era stato notificato al difensore provvedimento di correzione, nel quale si disponeva l’integrazione del predetto dispositivo, mediante l’inserimento, dopo le parole: “per il reato a lui ascritto” della locuzione: “sub a)” e, dopo la parola “querela”, della locuzione: “Ridetermina la

pena per il reato sub b) in mesi due di reclusione e conferma nel resto”.

2. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, avv. P. I., affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge processuale, per avere la Corte territoriale proceduto alla correzione del dispositivo con provvedimento adottato senza instaurare il previo contraddittorio con le parti, in violazione delle forme previste dall’articolo 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 130, comma3, cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di norme processuali, in relazione all’art 130 cod. proc. pen. ovvero abnormità del provvedimento per avere la Corte d’appello sostituito ad un dispositivo di proscioglimento per l’imputato una statuizione di condanna relativa ad uno dei capi di imputazione.

La correzione non ha posto rimedio ad un mero errore materiale ma si è tradotta in una modifica sostanziale, a seguito di ripensamento della decisione adottata.

Il contenuto della motivazione – depositata in uno alla correzione – si è conformato al nuovo dispositivo.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per motivazione apparente quanto al dolo del reato di cui all’art. 388 cod. pen.

Difetta la prova dell’elemento soggettivo, posto che non è mai stata acquisita la relata di notifica al G. del provvedimento d’urgenza ex art 700 cod. proc. civ. dell’8 gennaio 2020, né vi è prova che il ricorrente abbia avuto effettiva contezza dell’ordine di consegna della documentazione condominiale.

I testi escussi, C. e D., non hanno offerto sufficienti elementi di conoscenza al riguardo.

La pronta ottemperanza al sequestro successivamente disposto, con l’esibizione della documentazione condominiale da parte dell’imputato, non appena richiestone dagli operanti, avvalora la mancanza di conoscenza del detto provvedimento del Giudice civile.

La data di conoscenza effettiva del provvedimento d’urgenza rileva per la stessa consumazione del reato, che non può coincidere con quella di emissione.

3. Con propria memoria di replica, l’amministratore del condominio di via …, costituito parte civile, ha dedotto:

– che la Corte di appello ha solo eliminato la disarmonia, meramente materiale, tra dispositivo adottato in udienza e motivazione:

– che l’imputato non ha esplicitato il proprio interesse ad eccepire l’adozione del provvedimento correttivo senza fissazione dell’udienza camerale;

– che la correzione non evidenzia profili di abnormità, posto che, sul piano strutturale, esso è atto tipico, espressamente previsto e disciplinato dall’art. 130 cod. proc. pen., e la Corte di appello era competente ad adottarlo, mentre, sul piano funzionale, non ha determinato alcuna stasi processuale, ma ha, anzi, consentito il normale dispiegarsi del giudizio di legittimità;

– che la sentenza impugnata ha accertato la persistente inottemperanza del G., desumendone la sussistenza dell’elemento soggettivo dalla condotta complessiva dell’imputato, con apprezzamento di merito sorretto da motivazione non illogica né apparente.

Da ultimo, la parte civile ha chiesto la condanna al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi.

L’adozione, in difetto di fissazione dell’udienza camerale e di avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale dà luogo a una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione nel solo caso in cui il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all’udienza (Sez. 4, n. 14399 del 17/03/2026, omissis, Rv. 289848 – 01; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, omissis, Rv. 279219 – 01).

Nella specie ricorre un tale interesse, posto che, con la decisione adottata “de plano” dalla Corte di merito, l’imputato è stato privato della possibilità di interloquire in ordine alla adozione di una pronuncia sfavorevole.

La procedura di correzione di errore materiale regolata dall’art. 130 cod. proc. pen. è stata adottata per intervenire sul contenuto decisorio della sentenza. Ed invero, la decisione proscioglitiva resa al termine dell’udienza è stata modificata, per effetto della correzione, nella condanna, sia pure con riferimento ad uno solo dei reati in addebito.

Se ciò sia avvenuto a seguito del ripensamento di una decisione giuridicamente non corretta o per mero errore di tipo ostativo, intervenuto nella manifestazione esteriore della decisione, non sembra dirimente: ciò che conta è che, con la correzione, è stata operata una modifica essenziale del dispositivo reso pubblico immediatamente dopo la deliberazione e comunicato alle parti (trattandosi di procedimento cartolare), cosa che lo strumento di cui all’art. 130 cod. proc. pen. espressamente non consente.

Del resto, che il nucleo decisorio della sentenza sia il dispositivo letto in udienza è principio sedimentato nel sistema. In applicazione di esso, tradizionalmente si è affermato che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza

dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, omissis, Rv. 267177 – 01).

Così pure si ritiene destinato a prevalere il dispositivo letto in udienza rispetto a quello riportato nella sentenza-documento, che ne costituisce la trascrizione (Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, omissis, Rv. 230416 – 01), precisandosi che il contrasto fra gli stessi non determina alcuna nullità ed è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (v. ad es. Sez. 3, n. 29079 del 11/04/2024, omissis, Rv. 286636 – 01; Sez. 1, n. 19765 del 01/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 286398 – 01; Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284053 – 01; Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, omissis, Rv. 269852 – 01).

Nel caso di specie, tuttavia, la difformità non è sanabile in quanto la Corte ha compiuto l’operazione logicamente inversa, avendo adeguato ex post il dispositivo alla motivazione; motivazione che è distonica rispetto alla decisione adottata nella immediatezza in quanto sostituisce ad un proscioglimento per difetto di tempestiva querela, senza ulteriori specificazioni per i due capi di sentenza, una conferma della condanna irrogata in primo grado, a pena rideterminata, per il solo reato di cui all’art. 388 cod. pen.

3. Tanto premesso, è fondato, e con valore assorbente, il terzo motivo.

La motivazione, in ordine all’elemento psicologico del reato, è del tutto mancante.

A fronte delle deduzioni svolte dalla difesa sulla mancanza di prova della conoscenza del provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. – la cui elusione è oggetto di addebito ai sensi dell’art. 388 cod. pen. – la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato per il fatto che è stato necessario procedere a sequestro per ottenere dall’imputato la restituzione al condominio della documentazione di sua pertinenza.

In realtà, sul piano logico, il ricorso al sequestro dimostra l’indebita ritenzione della documentazione, non anche la consapevolezza della mancata ottemperanza al predetto provvedimento.

Il verbale assembleare del 13 novembre 2019, con cui il nuovo amministratore informava i condomini del reclamo proposto ex art. 699-terdecies cod. proc. civ. è comunque inconferente ai fini della dimostrazione del contegno elusivo, perché anteriore al provvedimento del giudice civile conclusivo

di quella vertenza.

4. Si impone, in conseguenza di quanto procede, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuova valutazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma

Così è deciso, 17/06/2026

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