Cass. pen., sez. III, 23/09/2026 (ud. 23/09/2026, dep. 7/10/2026), n. 35609 (Pres. Liberati, Rel. Di Stasi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’autorità giudiziaria comporti la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina rigettava un’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. avverso un decreto con il quale il locale Giudice per le indagini preliminari aveva condannato l’imputato alla pena di euro 12.375,00 di ammenda ed alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 95 in relazione agli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 181 d.lgs 42/2004.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 28 disp.att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018; Sez. 1 n. 9541 del 02/02/2006; Sez. 6 n. 26095 del 03/06/2010).
I risvolti applicativi
La mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’A.G. non determina la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3
Num. 35609
Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udienza: 23/09/2026
Data Deposito: 07/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V. C., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 19/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/02/2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di V. C., di restituzione nel termine per proporre opposizione ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. avverso il decreto penale n. 153/24 del 29 maggio 2024, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva condannato il predetto alla pena di euro 12.375,00 di ammenda ed alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 95 in relazione agli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 181 d.lgs 42/2004.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione V. C., a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 175, comma 1, in luogo del comma 2 dell’art. 175 cod. proc. pen.
Lamenta che il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente rigettato l’istanza di restituzione nel termine ritenendo non sussistenti i presupposti del caso fortuito e della forza maggiore di cui all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen, mentre, andava verificata l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato in base al comma 2 del predetto art 175, che costituisce ipotesi speciale di restituzione nel termine applicabile esclusivamente all’imputato condannato con decreto penale. Inoltre, la notifica del decreto penale era avvenuta ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod.proc.pen. ed il ricorrente aveva dato prova mediante l’estratto del sito Poste italiane che la raccomandata informativa relativa alla comunicazione dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale non era stata mai effettivamente ricevuta, risultando in restituzione al mittente in data 31/12/2024.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 28 disp.att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Lamenta che la notifica del decreto penale era stata effettuata al difensore di ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia, deceduto; deduce che tale notifica era nulla perché era stata effettuata senza alcuna comunicazione di tale nomina all’imputato come previsto dall’art. 28 disp. att. cod. proc. pen.; su tale questione, sollevata con la richiesta di restituzione nel termine e debitamente documentata, il Giudice per le indagini preliminari aveva omesso di motivare
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. L’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, prescrive che «L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato»: la ratio di questa particolare disciplina, diversa da quella più rigorosa prevista in via generale dal primo comma del medesimo art. 175 cod. proc. pen. (che consente la restituzione in un termine stabilito a pena di decadenza solo quando la parte non l’abbia potuto rispettare per caso fortuito o per forza maggiore), si spiega con la considerazione che, nel caso del decreto penale, la condanna non è preceduta da un processo, né dalla effettiva instaurazione di un contraddittorio per la prova che abbia consentito al condannato di allestire una difesa.
Nella vigenza del pregresso testo della disposizione questa Corte ha in più occasioni delineato a carico del soggetto interessato ad ottenere la rimessione in termini l’onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica da parte dell’autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, dep. 2013, omissis, Rv. 254826 – 01); l’obbligo in capo al giudice di verificare l’effettività della conoscenza dell’atto e la consapevole rinuncia dell’interessato, si era detto, «sussiste non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza da parte del destinatario» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 25406 del 15/02/2013, omissis, Rv. 256316 – 01), sicché il prescritto compimento da parte dell’autorità giudiziaria di «ogni necessaria verifica» presupponeva l’indicazione da parte dell’interessato delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, «senza che ciò comporti l’attribuzione al richiedente dell’onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda» (Sez. 1, n. 2934 del 09/12/2008, dep. 2009, omissis, Rv. 242627 – 01), in virtù del generale principio in base al quale «chi avanza una istanza ha l’onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all’organo destinatario della stessa, quantomeno, la ipotesi da verificare» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, omissis, Rv. 249515 – 01).
Anche a seguito delle modifiche del legislatore del 2014, questa Corte di legittimità ha affermato che colui che richieda la restituzione nel termine per impugnare un decreto penale di condanna ritualmente notificatogli ha un onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento.
Secondo l’oramai consolidato orientamento di questa Corte, dunque, solo ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il giudice, qualora non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione: in termini, da ultimo, Sez.1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788 – 01, che, in fattispecie relativa a decreto penale di condanna notificato per compiuta giacenza ha affermato il seguente principio «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante non adempia all’onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l’autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l’istanza senza compiere alcuna verifica in proposito: »); nonchè, tra le meno recenti: Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936 – 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Rv. 265678 – 01 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in termini, rilevando che «il ricorrente non ha adempiuto all’onere di fornire idonee allegazioni circa le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato [..] non ha dedotto circostanze specifiche che avrebbero impedito al medesimo di conseguire la conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso l’accertamento da parte del giudice: il ricorso, pertanto, è carente di specificità»); Sez. 3, n. 23322 del 10/03/2016, Rv. 267223 – 01 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in termini, rilevando che «l’interessato, a fronte della notificazione del decreto di condanna a mani del padre, capace e convivente [..], non ha dedotto per nulla circostanze specifiche, diverse da quelle ancora una volta attinenti alla pretesa nullità della notifica, che avrebbero impedito al medesimo di conseguire la conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso ogni accertamento sul punto da parte del giudice») e Sez. 4 n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. 271944 – 01 (che, in un caso in cui il decreto penale di condanna era stato, come nel caso di specie, notificato per compiuta giacenza, ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in termini, rilevando che «l’imputato si è limitato a sostenere di non avere avuto effettiva conoscenza del decreto per propria negligenza, senza tuttavia adempiere al minimo onere di allegazione, di cui si è detto, sulle ragioni che gli abbiano in effetti impedito di acquisire conoscenza dell’atto» ).
E’, dunque, necessario che l’istante adempia all’onere di allegazione gravante a suo carico, poiché, in presenza della rituale notifica dell’atto, la mancata effettiva conoscenza del procedimento non può essere presunta: ove così fosse, si dovrebbe sostenere che in ogni caso in cui la notifica del decreto penale di condanna si è perfezionata per compiuta giacenza sussista, sempre e comunque, l’indiscriminato diritto dell’interessato che non si sia curato di ritirare l’atto di essere rimesso in termini per impugnarlo; al contrario, la restituzione nel termine presuppone che emergano dagli atti ovvero che siano dedotte dalle parti interessate situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, circostanze non ascrivibili alla negligenza dell’interessato abbiano precluso l’effettiva conoscenza dell’atto, essendo, dunque, necessario che l’interessato articoli un “principio di prova”, deducendo una o più circostanze dalle quali si possa inferire ragionevolmente il fumus della richiesta di restituzione nel termine (cfr in termini Sez.1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788 – 01, cit.).
3.Nella specie, come si evince dagli atti processuali, il decreto è stato notificato al ricorrente in proprio a mezzo del servizio postale in data 3.12.2024 mediante deposito nella casa comunale ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod.proc.pen.; è stata ritualmente inviata la raccomandata informativa ed il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 31.12.2024 perché non ritirato dal destinatario nel termine di legge.
Va ricordato che, in base al disposto dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; si è precisato che quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell’indirizzo e venga quindi lasciato l’avviso che essa può essere ritirata presso l’ufficio postale, a ciò l’interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. “compiuta giacenza” (cfr Sez.3, n. 42160 del 09/07/2013, Rv. 256677 – 01, in motivazione).
Ebbene, a fronte della ritualità della notifica – circostanza correttamente posta dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento del rigetto della richiesta di restituzione nel termine – deve rilevarsi la mancata allegazione di concrete e riscontrabili ragioni che abbiano impedito a V. C. di venire a conoscenza del decreto penale di condanna ritualmente notificatogli (ragioni non esposte neppure nel presente ricorso per cassazione), sicché, in assenza di opportune allegazioni, deve ritenersi, in linea con il principio di diritto suesposto, che la mancata effettiva conoscenza dell’atto sia ascrivibile esclusivamente alla colpevole negligenza dell’odierno ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta che la notifica del decreto penale, effettuata al difensore di ufficio nominato in sostituzione del deceduto difensore di fiducia, sia nulla in difetto di comunicazione di tale nomina all’imputato come previsto dall’art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
La doglianza è destituita di fondamento.
Va, infatti, richiamato il consolidato e condivisibile principio di diritto, che trova applicazione nella specie, secondo cui la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Rv.275511 – 01; Sez. 1 n. 9541 del 02/02/2006, Rv. 233540 – 01; Sez. 6 n. 26095 del 03/06/2010, Rv. 248036 – 01).
3. In definitiva, il ricorso è un motivo infondato e per altro inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/09/2026





