La mancata assunzione dell’esame dell’imputato integra un vizio di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.?

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Cass. pen., sez. III, 18/06/2025 (ud. 18/06/2025, dep. 26/08/2025), n. 29702 (Pres. Sarno, Rel. Amoroso)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la mancata assunzione dell’esame dell’imputato costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. che, come è noto, prevede quanto segue: “Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: (…) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2″, cod. proc. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari confermava una decisione emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5, 81, cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con il secondo motivo, contestava la determinazione della Corte territoriale di respingere la richiesta di procedere all’esame dell’imputato, ritenendo tale atto istruttorio non necessario.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «l’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai finì del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019).

I risvolti applicativi

L’esame dell’imputato, come parte della normale dialettica processuale, non assume valore decisivo e, quindi, la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p..

[1]Ai sensi del quale: “L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico”.

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