Cass. pen., sez. III, 18/06/2025 (ud. 18/06/2025, dep. 26/08/2025), n. 29699 (Pres. Sarno, Rel. Magro)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a cosa si deve fare riferimento ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. che, come è noto, prevede quanto segue: “Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Ancona confermava integralmente una pronuncia di primo grado emessa dal GUP presso il Tribunale di Macerata, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis co. 2 n. 1, e 609-ter co. 2 e co. 1 n. 1 cod. pen..
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e al vizio di motivazione (ex art. 606, co. 1, lett. 1) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati quegli orientamenti nomofilattici secondo i quali, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019) mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, dep. 25/05/2015).
I risvolti applicativi
Per riconoscere l’attenuante del fatto di minore gravità nella violenza sessuale, occorre una valutazione complessiva del caso, considerando modalità, mezzi, coartazione, condizioni e caratteristiche della vittima, fermo restando che tale circostanza speciale è esclusa se emerge anche un solo elemento di particolare gravità.





