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La fungibilità delle pene espiate senza titolo è applicabile ai reati permanenti?

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Cass. pen., sez. I, 15/02/2024 (ud. 15/02/2024, dep. 20/06/2024), n. 24528 (Pres. Boni, Rel. Fiordalisi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo è applicabile ai reati permanenti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, riconosceva la fungibilità a favore del richiedente.

Ciò posto, avverso questa decisione Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale partenopea ricorreva per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la situazione di restrizione dell’istante, in stato di custodia cautelare, si era conclusa prima della cessazione della permanenza del reato associativo.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti, quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017).

I risvolti applicativi

La fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti se la permanenza è cessata dopo l’espiazione senza titolo.

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