Cass. pen., sez. VI, 1/07/2026 (ud. 1/07/2026, dep. 9/07/2026), n. 25773 (Pres. Ricciarelli, Rel. Pacilli)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la correzione di un provvedimento giudiziale determini la riapertura dei termini di impugnazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli convalidava un arresto a fini estradizionali, applicando a carico dell’arrestato la misura cautelare della custodia in carcere.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 130 cod. proc. pen., poiché l’erroneo richiamo, effettuato nell’ordinanza del 23 aprile 2026, alla Convenzione di estradizione tra Italia e Algeria, sottoscritta a Roma il 22 luglio 2003 e mai entrata in vigore, successivamente corretto con l’indicazione dell’art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000, ratificata con legge n. 146/2006, avrebbe inciso sulla validità del provvedimento impugnato e non sarebbe stato emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la correzione di un provvedimento giudiziale non determina la riapertura dei termini di impugnazione, poiché si limita a esplicitare un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, perfezionatosi al momento della sua emanazione e non a quello della correzione (Sez. 2, n. 34225 del 14/05/2014).
I risvolti applicativi
La correzione del provvedimento giudiziale non comporta la riapertura dei termini di impugnazione, limitandosi a rendere esplicito un effetto già contenuto nell’atto originario, perfezionatosi con la sua emanazione e non con il successivo intervento correttivo.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25773 Anno 2026
Presidente: RICCIARELLI MASSIMO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udienza: 01/07/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
N. F. Z., nata ad … il …
avverso l’ordinanza emessa il 23/04/2026 dalla Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
udito l’Avv. G. V., difensore della ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 aprile 2026 la Corte di appello di Napoli ha convalidato l’arresto a fini estradizionali di F. Z. N. e applicato la misura cautelare della custodia in carcere.
Con successivo provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. la Corte di appello ha emendato l’errore contenuto nella prima ordinanza, là dove si richiama, quale normativa applicabile, la Convenzione di estradizione tra Italia e Algeria sottoscritta a Roma il 22.07.2003, mai entrata in vigore, in luogo dell’art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15.11.2000, ratificata con legge n. 146/2006.
2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradanda, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Nullità del provvedimento per violazione dell’art. 130 cod. proc. pen., poiché l’erroneo richiamo, effettuato nell’ordinanza del 23 aprile 2026, alla Convenzione di estradizione tra Italia e Algeria, sottoscritta a Roma il 22 luglio 2003 e mai entrata in vigore, successivamente corretto con l’indicazione dell’art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000, ratificata con legge n. 146/2006, avrebbe inciso sulla validità del provvedimento impugnato e non sarebbe stato emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale.
2.2. Nullità dell’ordinanza impugnata per tardività, essendo il provvedimento di correzione dell’errore materiale intervenuto oltre il termine di novantasei ore dall’arresto.
2.3. Violazione di legge per difetto del requisito della doppia incriminazione.
Alla ricorrente sono contestati il reato di riciclaggio e la violazione della disciplina in materia di cambi valutari e di movimenti transfrontalieri di capitali. L’indagine algerina, avviata il 22 settembre 2013, riguarda una società con sede a …, intestata alla ricorrente, moglie di G. A. A., titolare di una
società di esportazione con sede in Spagna. Tra le due società sarebbero intercorsi, tra il 2012 e il 2014, rapporti commerciali per un importo stimato in euro 2.500.000, sospettati di celare proventi di false fatturazioni incrociate. Secondo la difesa, la normativa di riferimento sarebbe quella di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, ma non risulterebbero superate le soglie di rilevanza penale richieste.
2.4. Violazione di legge per difetto di concretezza e attualità del pericolo di fuga. I fatti per cui si procede sono molto risalenti e nelle more la ricorrente non ha subito procedimenti penali, svolge regolare attività commerciale e gode della provvista sufficiente per la permanenza a disposizione della Corte distrettuale del luogo ove è stata prelevata.
3. Il 26 giugno 2026 è pervenuta, nell’interesse della ricorrente, memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché è stato proposto tardivamente.
Va rilevato che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di estradizione, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari emessi durante la procedura deve essere presentato nel termine indicato dall’art. 311 cod. proc. pen., ossia 10 giorni, decorrente, in base al disposto dell’art. 719 cod.
proc. pen., dalla notificazione all’interessato o al difensore, successiva all’esecuzione, dell’avviso di deposito del provvedimento (Sez. 6, n. 3172 del 01/12/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282754 – 01; Sez. 6, n. 435 del 05/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278094 – 01; Sez.1, n. 1038 del 18/4/1990, omissis, Rv. 184097 – 01).
Nel caso in esame, l’ordinanza, con cui è stato convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura cautelare, è stata notificata ai difensori della ricorrente e a quest’ultima — rispettivamente — il 23 aprile e il 24 aprile 2026.
Il ricorso è stato proposto il 7 maggio 2026, ossia oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell’anzidetta ordinanza alla ricorrente, ultima delle due notificazioni effettuate (cfr. Sez. 5, n. 45058 del 30/09/2014, omissis, Rv. 262100 – 01, secondo cui, nell’ipotesi in cui la notificazione del provvedimento cautelare sia avvenuta in tempi diversi all’imputato e al suo difensore, il termine decorre per entrambi dalla data dell’ultima notificazione).
Va aggiunto che la successiva ordinanza di correzione non ha riaperto i termini per impugnare la prima ordinanza, potendo semmai legittimare il ricorso per cassazione avverso il solo provvedimento correttivo.
In tal senso è l’orientamento costante di questa Corte (Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, omissis, Rv. 286104 – 01; Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262995 – 01), secondo cui la correzione di un provvedimento giudiziale non determina la riapertura dei termini di impugnazione, poiché si limita a esplicitare un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, perfezionatosi al momento della sua emanazione e non a quello della correzione (Sez. 2, n. 34225 del 14/05/2014, omissis, Rv. 260341 – 01).
2. La tardività del ricorso, concernente l’applicazione della misura cautelare, impedisce l’esame dei motivi dedotti, restando impregiudicata ogni valutazione sui presupposti per l’estradizione in sede di giudizio sulla relativa richiesta.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro mille, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
4. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il primo luglio 2026.






