Cass. pen., sez. V, 5/12/2025 (ud. 5/12/2025, dep. 2/04/2026), n. 12556 (Pres. Catena, Rel. Occhipinti)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la contestazione delle circostanze aggravanti spetti esclusivamente al Pubblico Ministero.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Ancona dichiarava, ai sensi dell’art. 604, co. 1, cod. proc. pen., la nullità di una sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva condannato gli imputati per i reati di tentato furto aggravato, contestati ai capi A) e B) per essere stata applicata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 625 n. 7 cod. pen. in difetto di legittima contestazione, trasmettendo gli atti al Tribunale di Macerata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione gli accusati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti fondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero che deve compierlo nel dibattimento, nel contraddittorio fra le parti (Sez.U, n. 49935 del 28/09/2023).
I risvolti applicativi
Secondo il sistema codicistico, la contestazione delle circostanze aggravanti compete esclusivamente al Pubblico Ministero e deve avvenire in dibattimento, nel pieno contraddittorio tra le parti.
Sentenza commentata
Penale Sent.
Sez. 5 Num. 12556
Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udienza: 05/12/2025
Data Deposito: 02/04/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
F. V. nato a … il …
D. G. R. nato a … il …
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Ancona
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 24 marzo 2025, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato, ai sensi dell’art. 604 comma 1 cod. proc. pen., la nullità della sentenza del Tribunale di Ancona del 29 maggio 2023 che aveva condannato gli imputati F. V. e D. G. R. per i reati di tentato furto aggravato, contestati ai capi A) e B) per essere stata applicata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 625 n. 7 cod. pen. in difetto di legittima contestazione, trasmettendo gli atti al Tribunale di Macerata.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto integrata l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. considerando che i fatti contestati erano stati commessi su cosa destinata al pubblico servizio o pubblica utilità, nella specie sugli sportelli bancomat di un istituto di credito.
La Corte di appello ha ritenuto fondata l’eccezione difensiva sul difetto di contestazione della ritenuta aggravante rilevando che gli imputati, a causa del richiamo generico del capo di imputazione all’art. 625 n. 7 cod. pen., non erano stati nelle condizioni di svolgere adeguate difese in quanto non edotti del profilo in relazione al quale era stata loro contestata l’aggravante.
2. F. V. e D. G. R. hanno proposto ricorso con atto a firma del loro difensore affidato ad un unico motivo.
Denunciano erronea applicazione dell’art. 604, comma 1, cod. proc pen. deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato la nullità della sentenza disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice anziché dichiarare il difetto della condizione di procedibilità, deliberando nel merito dopo avere preso atto della insussistenza della querela. Inoltre deducono che l’improcedibilità, per il medesimo capo B) in relazione agli imputati di G. e C., è stata dichiaratain applicazione dell’articolo 604, comma 2, cod. proc. pen.
3.Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1.Gli imputati sono stati condannati dal Tribunale per i reati di tentato furto aggravato in relazione alla circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7), cod, pen., richiamato in imputazione, essendo stati i fatti contestati “commessi su cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità nella specie sugli sportelli bancomat”; in particolare, il Tribunale aveva ritenuto che il servizio reso con lo sportello bancomat dagli istituti di credito debba essere considerato come servizio di pubblica necessità, anche tenuto conto della disciplina riservata agli istituti bancari dal d.lgs. n. 385 del 01/09/1993.
In accoglimento della doglianza espressa dalla difesa, la Corte di appello ha ritenuto che il richiamo generico all’art. 625 n. 7) cod. pen. non avesse posto gli imputati in condizione di svolgere una effettiva difesa tenuto conto della mancata esplicita indicazione del profilo cui la contestazione della circostanza aggravante era riferita; richiamando l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Sorge, ha considerato che la circostanza aggravante in questione, costituita dall’essere i beni sottratti destinati a pubblico servizio ( secondo la prospettazione fatta propria dal Tribunale), avendo natura valutativa, avrebbe dovuto essere oggetto di esplicita contestazione e non ricavabile “in fatto”; ha, pertanto, ritenuto integrata l’ipotesi di cui all’art., 604, comma 1, cod. proc. pen. dichiarando la nullità della sentenza per essere stata applicata la circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 625 n. 7) cod. pen. “in difetto di legittima contestazione”.
Preso atto della mancanza di contestazione dell’aggravante la corte di appello ha ritenuto che la situazione abbia integrato l’ipotesi del “fatto diversamente circostanziato” ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. , che impone al giudice d’appello, investito di specifico gravame, l’obbligo di deliberare sul punto.
2. Lo sviluppo logico del superiore ragionamento- non più suscettibile di riconsiderazione nel suo epilogo decisorio stante la mancata impugnazione da parte dell’accusa- avrebbe dovuto condurre a diverso epilogo processuale.
Una volta ritenuta insufficiente la contestazione della circostanza aggravante – stante la genericità del rinvio alla previsione contenuta nell’art. 625 n. 7 cod. pen., senza specificazione dello sepcifico profilo ritenuto applicabile- la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della mancata contestazione e della rilevanza di tale mancata contestazione ai fini della procedibilità a querela.
La Corte territoriale risulta avere applicato erroneamente l’art. 604, comma 1, cod. proc.pen. pervenendo ad una conclusione diversa da quella cui lo sviluppo logico delle sue argomentazioni avrebbe dovuto condurla.
2.1.L’art. 604 cod. proc. pen. dispone, al comma 1, che «1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti».
La ratio della norma va collegata al principio di conservazione degli atti e di economia processuale, ferme restando le garanzie di difesa dell’imputato. La nullità, che colpisca una sola parte della sentenza, non travolge le altre parti.
Come ritenuto da questa Corte, l’art. 604, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce una regressione funzionale alla rinnovazione della delibazione ab imis della regiudicanda, limitatamente al punto devoluto in seguito al rilievo della nullità, e si giustifica per la particolare incidenza che le aggravanti in parola possono determinare sul complessivo trattamento sanzionatorio, anche in considerazione dell’impossibilità per il giudice di riconoscere una circostanza aggravante che non sia mai stata mai contestata (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, omissis, Rv. 285517 – 01; conf. ex multis Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, omissis i, Rv. 273491 – 01; Sez. 5, n. 34643 del 04/09/2008, omissis, Rv. 240998 – 01; Sez. 3, n. 12644 del 01/12/2005, dep. 2006, omissis, Rv. 234630 – 01).
Tale regressione – e dunque la necessità di garantire nella massima latitudine il diritto di difesa – si giustifica solo laddove le circostanze autonome, indipendenti o ad effetto speciale, non contestate e ritenute, abbiano dispiegato i propri effetti sul trattamento sanzionatorio, tanto da richiedere una nuova delibazione sul punto (Sez. 5, n. 30248 del 15/07/2025, Rv. 288593 – 01): tanto è vero che, quando le stesse circostanze extra ordinem siano state neutralizzate all’esito del giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, il rimedio al difetto di correlazione si riduce alla mera revisione del trattamento sanzionatorio che, potendo essere svolto dal giudice d’appello, non giustifica la retrocessione processuale e garantisce, nel contempo, il pieno diritto di difesa dell’imputato.
2.2.Nella fattispecie in esame, al contrario, la circostanza aggravante non contestata ha influito sul regime di procedibilità della fattispecie in considerazione delle modifiche introdotte dagli artt. 2 e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, in tema di furto aggravato, con il passaggio da un regime di procedibilità di ufficio a quello di procedibilità a querela, salva l’ipotesi della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. (con ulteriore eccezione riferita alla aggravante della esposizione alla pubblica fede). Tuttavia, la mancata contestazione in via suppletiva, nel corso del dibattimento di primo grado, di una circostanza aggravante idonea ad interferire sul regime di procedibilità, ovvero a determinare una condizione di procedibilità d’ufficio per la condotta illecita accertata ( non risultando neppure essere stata presentata querela dalla persona offesa, nei termini stabiliti dalla riforma Cartabia) avrebbe dovuto condurre ad una declaratoria di immediata improcedibilità per il reato contestato.
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, «in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero che deve compierlo nel dibattimento, nel contraddittorio fra le parti (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, omissis, Rv. 285517 – 01). A fronte della omessa contestazione di un’aggravante ad opera dell’organo dell’accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall’art. 521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la “diversità” del fatto (tra molte: Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, omissis, Rv. 240896) e non l’eventuale difetto di contestazione suppletive, dovendosi intendere per fatto diverso il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Rv. 273491 – 01; Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011, omissis, in motivazione).
La Corte di appello, in mancanza dei presupposti per ritenere procedibile d’ufficio il reato – non risultando agli atti alcuna querela e in difetto di una tempestiva contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero di una circostanza aggravante che avrebbe potuto fare ritenere procedibile d’ufficio il reato- avrebbe dovuto procedere ad una declaratoria di non procedibilità e non risolversi nel senso della regressione del processo al primo giudice (Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, omissis, RV. 230529-01).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 230 del 5 ottobre 2022, ha ritenuto non fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione, precisando che «il giudice è tenuto a pronunciare condanna soltanto per il fatto contestato, non qualificato dall’aggravante; e il pubblico ministero non avrà poi alcuna possibilità di “recuperare” tale aggravante né nei successivi gradi di giudizio, né, a fortiori, in un diverso giudizio, stante anche in questo caso lo sbarramento del ne bis in idem».
Ha, altresì, considerato che la previsione di un’astratta possibilità per il giudice di non definire il giudizio, e di restituire gli atti al pubblico ministero per consentirgli di procedere a una nuova contestazione, comprensiva dell’aggravante risultante dagli atti, comporterebbe «la necessità di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari» ovvero una «soluzione questa che non è mai indolore, dal punto di vista dei molteplici principi costituzionali in gioco, che all’evidenza includono anche il principio – coessenziale al diritto alla difesa dell’imputato, e «connotato identitario della giustizia del processo» (sentenza n. 74 del 2022) – della ragionevole durata del processo, sancito all’unisono dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dalle carte internazionali dei diritti».
Deve affermarsi, pertanto, che nel giudizio di appello, ove non risulti contestata un’aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio ed il pubblico ministero non abbia proceduto alla contestazione suppletiva nel momento utile, si determina una preclusione processuale che conduce ad una cristallizzazione della mancanza di una condizione di procedibilità, di cui il giudice d’appello deve tenere conto.
3.In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere accolti con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), per essere gli stessi improcedibili per difetto della querela.
Così è deciso, 05/12/2025






