La conoscenza del processo legittima la dichiarazione di assenza se l’imputato è detenuto all’estero e impossibilitato a comparire senza avervi rinunciato?

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Cass. pen., sez. V, 29/09/2026 (ud. 29/09/2026, dep. 29/10/2026), n. 37981 (Pres. Miccoli, Rel. Scordamaglia)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’effettiva conoscenza del processo renda, di per sé, legittima la dichiarazione di assenza dell’imputato che, per detenzione all’estero conosciuta dal giudice, si sia trovato nell’assoluta impossibilità di comparirvi, nonostante la mancata rinuncia a presenziarvi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de L’Aquila rigettava un’istanza di rescissione del giudicato proposta avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, con la quale l’istante era stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 496 e 497-bis cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se l’effettiva conoscenza del processo non rende, di per sé, legittima la dichiarazione di assenza dell’imputato che, per detenzione all’estero conosciuta dal giudice, si sia trovato nell’assoluta impossibilità di comparirvi, nonostante la mancata rinuncia a presenziarvi, una volta formatosi il giudicato, tuttavia, l’effettiva conoscenza della pendenza del processo preclude il ricorso allo specifico rimedio previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 40979 del 29/10/2025).

I risvolti applicativi

La conoscenza del processo non legittima la dichiarazione di assenza dell’imputato impossibilitato a comparire perché detenuto all’estero senza avervi rinunciato, ma preclude il ricorso alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. una volta che la sentenza diviene definitiva.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 37981

Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udienza: 29/09/2026

Data Deposito: 29/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

M. I. (…) nato in …il …

avverso l’ordinanza del 20/04/2026 della Corte di appello di L’Aquila

Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di I. M. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 15 ottobre 2019, irrevocabile il 29 gennaio 2020, con la quale egli era stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 496 e 497-bis cod. pen.

La Corte territoriale ha rilevato che l’istante aveva ricevuto personalmente la notificazione del decreto di citazione per il giudizio relativo ai suddetti reati il 1 ottobre 2018, mentre si trovava detenuto, in attesa di estradizione, presso la Casa circondariale di Bergamo. Ha, pertanto, ritenuto dimostrata l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte del condannato ed escluso che la sua successiva detenzione in Bulgaria potesse integrare i presupposti per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.

2. I. M. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e lo ha affidato a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto dell’istanza. La difesa non aveva sostenuto che egli ignorasse la pendenza del processo celebrato a suo carico, ma che non vi avesse potuto partecipare perché detenuto in Bulgaria per tutta la relativa durata, in una situazione nota al Tribunale di Teramo.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. Ha sostenuto, al riguardo, che la Corte di appello non avrebbe considerato, ai fini della regolarità della dichiarazione di assenza, l’esistenza del suo legittimo impedimento a partecipare al processo, derI.te dalla patita detenzione all’estero, e le conseguenze di tale situazione sull’effettivo esercizio del diritto di difesa. Ha soggiunto di non avere potuto impugnare tempestivamente la sentenza di condanna perché il difensore di ufficio, che lo aveva rappresentato e assistito in quel processo, non lo aveva informato della relativa pronuncia.

3. Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, con requisitoria scritta depositata il 23 luglio 2026, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Ha osservato che l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo per effetto della notificazione personale del decreto di citazione a giudizio e che la successiva detenzione all’estero non integrava i presupposti richiesti dall’art. 629-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Nel vigente assetto processuale, il baricentro della disciplina del processo in assenza è rappresentato dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., disposizione, questa, che, nel prevedere che «Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante», impegna il giudice in un’indagine puntuale e calibrata sulle peculiarità del caso concreto, diretta a verificare se l’imputato abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico. Il tratto qualificante della previsione risiede, infatti, nell’avere affidato al giudice un accertamento non irrigidito entro un catalogo predeterminato di situazioni sintomatiche, essendogli consentito di valorizzare gli elementi fattuali concretamente emersi, anche diversi da quelli tipizzati, purché idonei, per consistenza e convergenza, a dimostrare l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e, quindi, la consapevolezza della scelta di non prendervi parte.

È, dunque, la concretezza dell’accertamento giudiziale a connotare il modello delineato dall’art. 420-bis cod. proc. pen.: ciò che rileva non è la mera ricorrenza formale di determinate situazioni, ma l’esistenza di circostanze dalle quali possa inferirsi, secondo un apprezzamento ancorato alle specificità della vicenda, che l’imputato sia venuto effettivamente a conoscenza della pendenza del processo.

Alla disciplina dettata dall’art. 420-bis cod. proc. pen. si raccorda quella dettata dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., che appresta uno specifico rimedio restitutorio in favore dell’imputato giudicato in assenza nelle ipotesi contemplate dai commi 2 e 3 dello stesso art. 420-bis. Il rimedio interviene sul diverso piano dell’impugnazione della decisione pronunciata all’esito del processo celebrato in assenza, consentendo, quando ne ricorrano le condizioni (ossia, se l’imputato fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa) il recupero del termine non osservato.

Su un piano ulteriore si colloca l’art. 629-bis cod. proc. pen., che disciplina il rimedio straordinario della rescissione del giudicato nel caso in cui il condannato sia stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

La restituzione nel termine e la rescissione del giudicato operano, pertanto, su piani distinti. La prima rende nuovamente esercitabile, ricorrendone i presupposti, il potere di impugnazione non tempestivamente esercitato; la seconda incide, invece, sulla decisione ormai irrevocabile e presuppone l’indebita celebrazione del processo a carico del condannato, questi non avendone avuto effettiva conoscenza. La diversità dei rispettivi ambiti operativi rende ragione della loro collocazione in una sequenza di tutele che accompagna l’imputato dalla celebrazione del processo sino all’eventuale formazione del giudicato.

È alla luce della considerazione congiunta dei tre istituti che emerge, allora, la complessiva razionalità del sistema: l’art. 420-bis cod. proc. pen. affida, in primo luogo, al giudice il compito di accertare in concreto l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato; l’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. consente, alle condizioni stabilite dalla legge, di recuperare l’impugnazione non tempestivamente proposta; l’art. 629-bis cod. proc. pen. appronta, infine, il rimedio straordinario destinato ad operare sul giudicato. Tale assetto normativo realizza, pertanto, un sistema di garanzie progressive e coordinate, incentrato sulla verifica dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e sulla possibilità di rimediare, anche in via straordinaria, a eventuali deficit informativi.

2. Tanto premesso, giova evidenziare che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la rescissione del giudicato di condanna presuppone la concorrente dimostrazione delle seguenti circostanze: a) che la dichiarazione di assenza sia intervenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen.; b) che il condannato non abbia potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Il rimedio è, tuttavia, precluso quando risulti che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

Tale disciplina si applica senz’altro all’istanza in esame, in quanto depositata il 28 gennaio 2026, quindi, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

Rispetto alla formulazione previgente, che attribuiva rilievo all’incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del condannato protrattasi per tutta la sua durata, la disposizione in vigore configura un rimedio restitutorio caratterizzato da una più ridotta operatività: i due presupposti indicati devono ricorrere congiuntamente e la relativa prova incombe sul richiedente; l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, acquisita prima della sentenza, assume autonoma efficacia ostativa (Sez. 6, n. 40979 del 29/10/2025, N., non massimata; Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, Rv. 287018).

3. Da quanto sopra esposto deriva che l’effettiva conoscenza del processo non rende, di per sé, legittima la dichiarazione di assenza dell’imputato che, per detenzione all’estero conosciuta dal giudice, si sia trovato nell’assoluta impossibilità di comparirvi, nonostante la mancata rinuncia a presenziarvi. Una volta formatosi il giudicato, tuttavia, l’effettiva conoscenza della pendenza del processo preclude il ricorso allo specifico rimedio previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 40979 del 29/10/2025, N., non massimata).

La distinzione è decisiva. Il vizio relativo alla celebrazione del processo in assenza, quando l’imputato sia stato assolutamente impedito a comparirvi, attiene alla regolare instaurazione e prosecuzione del contraddittorio e deve essere dedotto nel giudizio di cognizione con le impugnazioni ordinarie. La rescissione del giudicato opera, invece, entro il diverso e più ristretto ambito definito dall’art. 629-bis cod. proc. pen.

3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi.

È pacifico che I. M. ricevette personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio il 1 ottobre 2018 presso la Casa circondariale di Bergamo, ove era detenuto in attesa di estradizione. La notificazione a mani proprie dimostra, in modo univoco, che egli ebbe effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza e l’esistenza di tale situazione è da sola sufficiente a precludergli il ricorso al rimedio straordinario di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.

4. Deve, piuttosto, rilevarsi che l’esistenza di un legittimo impedimento del ricorrente a comparire al processo celebrato a suo carico dinanzi al Tribunale di Teramo, senza avere espresso alcuna rinuncia a farlo valere, sarebbe tale da far ritenere viziata, giusta la disposizione di cui all’art. 420-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la sua dichiarazione di assenza e, oltretutto, la dedotta sua rappresentanza e assistenza in quel processo da parte di un difensore d’ufficio, che non lo avrebbe informato dell’esito del giudizio, potrebbe costituire prova del fatto che egli non poté proporre impugnazione tempestiva senza sua colpa. Donde, ricorrendone gli ulteriori requisiti, il rimedio da esperire in relazione alla situazione prospettata sarebbe, al più, quello restitutorio di cui all’art. 175, comma 2.1., cod. pen.

5. Può, pertanto, affermarsi che, nel vigente sistema processuale, l’effettiva conoscenza della pendenza del processo non è sufficiente a legittimare la dichiarazione di assenza dell’imputato che, per detenzione all’estero conosciuta dal giudice, sia assolutamente impedito a comparire e non abbia espressamente rinunciato a far valere l’impedimento. Essa costituisce, tuttavia, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., autonoma causa ostativa alla rescissione del giudicato, anche quando la dichiarazione di assenza sia avvenuta in carenza dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen.: in tale evenienza, il vizio deve essere dedotto nel processo di cognizione con l’impugnazione ordinaria. La rescissione resta, invece, praticabile soltanto se il condannato dia prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza e di non averla potuta impugnare tempestivamente senza sua colpa.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 29/09/2026

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