Cass. pen., sez. VI, 6/05/2025 (ud. 6/05/2025, dep. 10/07/2025), n. 25522 (Pres. Aprile, Rel. Di Giorgi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di misure cautelari reali, l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello cautelare avverso l’eventuale decisione di rigetto sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile un appello proposto avverso un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello della medesima città, di rigetto di un’istanza di proposta dalla terza interessata avente ad oggetto un’autovettura.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva violazione di legge.
In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’istanza, assumendo che la stessa fosse preclusa dalla statuizione di confisca operata dalla Corte territoriale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di misure cautelari reali, l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello cautelare avverso l’eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca (Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023).
I risvolti applicativi
In materia di misure cautelari reali, se la revoca del sequestro preventivo e l’appello contro il rigetto dell’istanza sono ammessi anche dopo la confisca non irrevocabile disposta in primo grado, purché emergano nuovi elementi non esaminati nella condanna e sia ancora in discussione il merito della confisca, tali istanze non sono invece proponibili dopo che è stata emessa la sentenza di appello che conferma la confisca.