Cass. pen., sez. II, 5/11/2025 (ud. 5/11/2025, dep. 18/12/2025), n. 40737 (Pres. Verga, Rel. Borio)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di misure cautelari personali, la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, faccia venir meno l’interesse dell’imputato alla procedura di riesame e di appello cautelare finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale de L’Aquila, in funzione di giudice per il riesame, respingeva un appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso un provvedimento con il quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo, a sua volta, aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata in relazione ai delitti di rapina e lesioni personali per i quali, all’esito di giudizio abbreviato, l’imputato era stato dichiarato responsabile e condannato alla pena detentiva di anni cinque di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 275 c.p.p..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno l’interesse dell’imputato alla procedura di riesame e di appello cautelare finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a meno che risultino dedotti elementi di prova nuovi (nel caso di specie non prospettati essendosi lamentata la sola assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa), suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare (Sez. I n. 55459 del 15/06/2017; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014; Sez. F., n. 41667 del 14/08/2013).
I risvolti applicativi
La sopravvenuta condanna, anche non definitiva, esclude l’interesse dell’imputato al riesame o all’appello cautelare sulla sussistenza dei gravi indizi, salvo che siano dedotti nuovi elementi di prova idonei a riconsiderare gli indizi originari.







