La condanna per concorso esterno in bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché come amministratore di fatto, viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza?

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Cass. pen., sez. V, 18/02/2026 (ud. 18/02/2026, dep. 20/05/2026), n. 18225 (Pres. Pistorelli, Rel. Mele)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché quale amministratore di fatto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari, confermando una decisione emessa dal Tribunale di Trani, riteneva l’imputato responsabile dei reati di bancarotta per distrazione e bancarotta documentale.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003).

I risvolti applicativi

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di condanna per concorso esterno in bancarotta fraudolenta patrimoniale in luogo della qualifica di amministratore di fatto, ove resti invariata la condotta distrattiva contestata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 18225

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: MELE MARIA ELENA

Data Udienza: 18/02/2026

Data Deposito: 20/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. V.M. nato a … il …

avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6 febbraio 2025, la Corte d’appello di Bari, confermando la decisione del Tribunale di Trani, ha ritenuto M. D. V. responsabile dei reati di bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, in relazione al fallimento del S. M. di M. D. V.& C. sas (dichiarato nel 2012), nella sua qualità di socio accomandatario di tale società e titolare della ditta individuale S. D. N. di M. D. V., nonché socio di fatto del S. M. di M. D. V.& C. sas.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto l’editto accusatorio si riferiva ad ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione contestata all’imputato in qualità di socio di fatto del supermercato M., mentre la sentenza di primo grado affermava la responsabilità dello stesso quale socio accomandatario di tale società.

La Corte d’appello non avrebbe risposto alla censura mossa al riguardo.

2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione. Il ricorrente contesta il travisamento della prova in merito all’accertamento delle distrazioni, le quali sarebbero state dedotte unicamente dalle scritture contabili, ipotizzando la attendibilità delle stesse.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla sussistenza del dolo generico in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo C). Difetterebbe la motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Con successiva memoria l’imputato ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Affinché sussista violazione del principio invocato e si determini il mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Le Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, omissis, Rv. 248051 – 01 hanno al riguardo precisato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare).

Coerentemente con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 c.p.p.) la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, omissis, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, omissis, Rv. 224842).

Ha altresì escluso che integri la violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l’azione distrattiva ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, omissis, Rv. 276779 – 01).

È dunque necessario operare una valutazione in concreto al fine di verificare se siano assicurati nel corso del processo i diritti della difesa dell’imputato in ordine all’oggetto dell’imputazione.

2.2. Nel caso in esame, non vi è stato alcun mutamento dei fatti ascritti al ricorrente, posto che le condotte giudicate dalle sentenze di merito hanno avuto ad oggetto condotte distrattive sostanzialmente identiche, essendo la diversità circoscritta al ruolo aziendale attribuito all’imputato, del quale è stato accertato il ruolo di socio accomandatario, anziché quello di socio di fatto.

3. Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza della prova in ordine alle condotte distrattive contestate al capo A), è fondato nei limiti di seguito precisati.

3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, posto che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 – dep. 2016, omissis, Rv. 267710).

Il principio di diritto richiamato presuppone in ogni caso l’accertamento, indipendentemente da qualsiasi presunzione, della previa disponibilità, in capo alla società fallita, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa. Tale accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall’imprenditore – nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, omissis, Rv. 262197; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, omissis, Rv. 274621; Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, omissis, Rv. 274621 – 01).

3.2. Nella specie, D. V. è stato ritenuto responsabile, tra l’altro, della distrazione del denaro di cassa della società fallita, pari ad almeno euro 440.020,69, somma esposta nei bilanci della società fallita e non consegnata al curatore.

La Corte territoriale, disattendendo i principi sopra richiamati, ha desunto la prova della previa, effettiva disponibilità, in capo alla fallita, delle somme oggetto dell’imputazione dal dato contabile, la cui attendibilità, tuttavia, era stata posta in dubbio dalla stessa Corte. Questa, infatti, richiamando la consulenza peritale, aveva fatto riferimento alla «inattendibilità del bilancio fallimentare depositato presso la cancelleria fallimentare ed una irregolare tenuta della contabilità limitatamente al conto “cassa”, tale da impedire la corretta ricostruzione del patrimonio dell’impresa, oltre ad ostacolare la determinazione dell’effettivo valore della cassa contante da corrispondere alla curatela».

La valutazione cui la Corte territoriale era chiamata si rendeva tanto più necessaria in ragione della rilevante entità delle rimanenze di cassa (pari a euro 440.020,69), contestata come sottratta, soprattutto se rapportata alle modeste dimensioni dell’impresa; circostanza questa, che esigeva una verifica rigorosa della effettiva previa disponibilità, in capo alla società fallita, del denaro non rinvenuto in seno all’impresa.

3.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento al capo A) dell’imputazione, con riferimento alla distrazione dei residui di cassa.

4. Il terzo motivo, concernente la bancarotta documentale, è fondato.

4.1. Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo ribadita da Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, omissis, Rv. 287175 – 01, l’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., contempla due ipotesi di bancarotta documentale.

La prima fattispecie (cd. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, omissis, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, omissis, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279179).

Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili, anche l’ipotesi della “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”.

4.2. La seconda fattispecie (cd. “generale”) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, omissis, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, omissis, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, omissis, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, omissis, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, omissis, Rv. 269904).

Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni.

Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà.

In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l’operatività dell’impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”.

4.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’ipotesi cd. specifica di bancarotta documentale e ha rinvenuto la prova dell’elemento soggettivo nella mera mancata tenuta delle scritture contabili per il periodo dal 23 marzo 2012 al 17 ottobre 2012 o, comunque, nella mancata consegna delle stesse al curatore. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto sostanzialmente coincidere la oggettiva omessa consegna delle scritture con il delitto caratterizzato da dolo specifico, senza specificare da dove sia stato desunto che la condotta dell’imputato fosse finalizzata ad arrecare danno ai creditori o a procurare un ingiusto profitto a sé o altri.

4.4. Ne consegue che, anche con riguardo al capo C), deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

4.5. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

P Q M

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi A), con esclusivo riferimento alla distrazione dei residui di cassa, e C), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 18/02/2026

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