Cass. pen., sez. II, 10/07/2026 (ud. 10/07/2026, dep. 30/07/2026), n. 29092 (Pres. Pardo, Rel. Mostarda)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la censura genericamente prospettata in appello e specificata solo in Cassazione costituisce questione nuova e inammissibile ex art. 609, co. 3, c.p.p..
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Trieste, decidendo su un appello proposto dall’imputata, confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Udine, all’esito del giudizio abbreviato, esclusa la recidiva, unificati i reati dal vincolo della continuazione, l’aveva condannata alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo 2), 81, 493ter cod. pen. (capi 3, 5, 6).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 3, 5 e 6.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020).
I risvolti applicativi
È inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p.[1], il ricorso per Cassazione che introduca una questione non dedotta in appello, anche quando quest’ultima sia stata ivi prospettata genericamente e specificata solo in sede di legittimità.
[1]Ai sensi del quale: “Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29092 Anno 2026
Presidente: PARDO IGNAZIO
Relatore: MOSTARDA FABIO
Data Udienza: 10/07/2026
Data Deposito: 30/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
H. A. (…), nata a … il …
avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. A. F., che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/11/2025 la Corte di appello di Trieste, decidendo sull’appello proposto dall’imputata, ha confermato la sentenza del 17/10/2024 con la quale il Tribunale di Udine, all’esito del giudizio abbreviato, esclusa la recidiva, unificati i reati dal vincolo della continuazione, aveva condannato A. H. alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo 2), 81, 493ter cod. pen. (capi 3, 5, 6).
Secondo le conformi sentenze di merito la H. avrebbe tentato, mediante violenza alle cose, di sottrarre gli oggetti contenuti in una autovettura e, in tre diverse occasioni, avrebbe indebitamente utilizzato (per effettuare prelievi o pagamenti) le carte bancomat intestate ad altre persone.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di furto tentato di cui al capo 2). Secondo il difensore la motivazione in forza della quale i Giudici di merito erano giunti ad identificare nell’odierna ricorrente l’autrice del reato era illogica in quanto la Corte di appello: a) ha apoditticamente affermato che l’auto usata per commettere il furto era in uso alla H. nonostante fosse stato accertato che in una sola occasione la stessa era alla guida del veicolo, mentre negli altri casi l’auto era condotta dal coimputato K.; b) ha operato una indebita inversione dell’onere probatorio affermando che il mezzo era utilizzato abitualmente dall’imputata solo perché questa non aveva riferito chi altri usava il veicolo; c) non aveva motivato in ordine alle incongruenze dei riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni, i quali avevano fornito della donna autore del reato descrizioni divergenti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 3, 5 e 6. La difesa lamenta che la ricorrente è stata identificata con la donna che ha utilizzato le carte bancomat nei tre episodi oggetto delle imputazioni solo in base agli indumenti utilizzati dall’autore dei reati che sono però di uso comune e dell’impiego della autovettura Seat che però non era in uso alla H. per le ragioni indicate nel primo motivo.
3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il capo 2), lo stesso è inammissibile. Ed invero, il motivo solo formalmente censura vizi motivazionali, contestando in realtà la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali e limitandosi a prospettare un diverso apprezzamento delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito che è estraneo al sindacato di legittimità. Ed infatti, il giudizio di legittimità è finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, omissis, Rv. 226074), laddove invece l’apprezzamento dei dati processuali involge valutazioni di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n.
51604 del 19/09/2017, omissis, Rv. 271623).
Ciò chiarito in ordine ai limiti della cognizione di questa Corte, va altresì rilevato che le censure di cui al primo motivo di ricorso si fondano su una valutazione del tutto parcellizzata degli elementi probatori, difettando di confronto critico con la sentenza della Corte territoriale, specialmente con riferimento agli esiti delle attività di controllo volte a verificare chi fosse l’utilizzatore del mezzo a bordo del quale la ladra è stata vista fuggire (pagg. 7-8). La difesa omette poi di considerare che il diverso soggetto identificato in K. L., più volte sorpreso alla guida del veicolo, altri non è che il compagno della H., il ché conferma che la vettura usata dall’autore dei reati era in uso all’imputata o comunque nella diretta disponibilità sua e di persone con lei conviventi.
Quanto poi alle contestazioni relative alla attendibilità dei riconoscimenti effettuati dai testimoni in fase di indagini, il motivo risulta anche in questo caso privo di specificità in quanto fondato su una valutazione parcellizzata degli elementi acquisiti. In particolare, la difesa non considera che, al di là delle incongruenze riscontrabili nelle dichiarazioni degli autori del riconoscimento (peraltro oggettivamente marginali e scarsamente rilevanti), i due hanno visto la donna riconosciuta fuggire salendo a bordo di un’auto che, per quanto detto, è stato accertato essere in uso all’odierna ricorrente; circostanza che esclude ragionevoli dubbi in ordine alla attendibilità dei riconoscimenti effettuati.
2. Anche il secondo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 3, 5 e 6, è inammissibile.
Le censure sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, che peraltro tendono ad ottenere un’inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La Corte territoriale, a ben vedere, dopo aver riportato tutti gli elementi (indicati dal Tribunale), a sostegno della dichiarazione di responsabilità della H., si è ampiamente soffermata sulla ricostruzione dei movimenti dell’autovettura S. A., risultanti dalle attività di monitoraggio effettuata mediante installazione del GPS sull’autoveicolo, nonché sugli esiti delle attività di osservazione finalizzate a verificare chi fosse l’effettivo utilizzatore del mezzo, di cui il ricorso non sembra tenere adeguatamente conto.
Il motivo prospetta una mera ricostruzione alternativa degli episodi fondata, peraltro, su una lettura parcellizzata del compendio probatorio. Ci si concentra infatti su elementi non decisivi né dirimenti (quali il fatto che gli indumenti indossati dall’autrice dei prelievi fossero di uso comune), trascurando tuttavia la notevole somiglianza tra la H. e la donna ripresa dalle telecamere, l’impiego da parte dell’autore dei reati dell’auto in uso alla ricorrente, i cui movimenti sono stati peraltro monitorati dall’apparato GPS e collocano tale veicolo nei luoghi dei prelievi.
Va altresì rilevato che nei motivi di appello la difesa aveva dedotto questioni sostanzialmente diverse da quelle poi oggetto del ricorso. Ed invero, in appello: 1) quanto al capo 3 la difesa si era limitata a dire che non c’erano immagini che riprendevano l’autore del reato; affermazione smentita dalla Corte di appello, che sul punto non è stata neppure contestata dalla difesa nel ricorso; 2) quanto al capo 5 l’appellante aveva dedotto che la H. non poteva essere l’autrice dei prelievi bancomat in quanto non aveva il codice pin (visto che la persona offesa aveva detto di non averlo comunicato a terzi); 3) quanto al capo 6 il difensore si era limitato a dedurre che se anche gli abiti ripresi dalle telecamere erano della H. non era detto che li avesse indossati lei al momento del fatto.
Ciò detto, occorre rilevare che, come più volte ribadito da questa Corte, è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, omissis, Rv. 280306 – 01).
3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 10/07/2026






