Cass. pen., sez. VI, 18/03/2026 (ud. 18/03/2026, dep. 30/04/2026), n. 15849 (Pres. Giorgi, Rel. Natale)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la celebrazione dell’appello con rito camerale non partecipato, nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale, comporti una nullità assoluta e insanabile.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Messina, mediante pronuncia emessa all’esito di un giudizio di appello, celebrato nelle forme del rito in camera di consiglio “non partecipato“, confermava una sentenza di condanna per il delitto di violenza a pubblico ufficiale, emessa dal Tribunale della medesima città.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale deduceva l’erronea applicazione della legge processuale e la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa.
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva proceduto con rito c.d. cartolare, trascurando che l’imputato aveva tempestivamente richiesto di celebrare il giudizio con trattazione orale, il che avrebbe comportato come la celebrazione del giudizio in camera di consiglio non partecipata determinasse in tal modo la violazione del diritto di difesa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025; conf. Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025; per la nullità, seppur qualificata come nullità a regime intermedio, comunque deducibile con ricorso per cassazione, cfr. anche Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, e Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021).
I risvolti applicativi
Nel giudizio di appello soggetto al regime di trattazione cartolare ex art. 598-bis c.p.p.[1], la celebrazione dell’udienza in forma camerale non partecipata, nonostante la rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale del difensore, integra una nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, c.p.p.[2], per violazione del modello procedimentale prescelto e per la mancata presenza obbligatoria del difensore.
[1]Ai sensi del quale: “1. La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti. 2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. 3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601. 4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603. 4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell’udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 4-ter. Quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all’udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell’articolo 545-bis, in quanto applicabili”.
[2]Secondo cui: “Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza”.






