Integra una nullità assoluta la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio con la sola presenza del P.M., senza avviso a imputato e difensore?

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Cass. pen., sez. V, 25/05/2026 (ud. 25/05/2026, dep. 2/07/2026), n. 24876 (Pres. Catena, Rel. Cananzi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri una nullità assoluta, nel caso in cui il decreto di citazione sia stato emesso per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, la celebrazione dell’udienza avvenuta in «presenza» del solo pubblico ministero senza notificazione del relativo avviso al difensore e all’imputato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano confermava quella emessa dal Tribunale della stessa città che, a sua volta, aveva accertato la responsabilità penale dell’imputato in ordine ai reati previsti dall’art. 495 cod. pen. e 187, commi 1 e 1-quater, d.lgs. n. 285 del 1992.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge, lamentando che a seguito della notifica dell’atto di citazione in appello, per un verso al difensore non veniva notificata la requisitoria del Pubblico ministero, per altro verso né la difesa né la Procura generale territoriale avevano richiesto la trattazione orale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era formulato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui il decreto di citazione sia stato emesso ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, la celebrazione dell’udienza in «presenza» del solo pubblico ministero – senza notificazione del relativo avviso al difensore e all’imputato, quanto alla trasformazione del rito, ex art. 598-bis, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen. – integra una ipotesi di nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen.”.

I risvolti applicativi

La celebrazione dell’udienza in camera di consiglio con la sola presenza del pubblico ministero, in assenza di notifica dell’avviso a imputato e difensore sulla trasformazione del rito ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, c.p.p.[1], integra nullità assoluta ex art. 179, comma 1, c.p.p.[2] quando il decreto di citazione sia stato emesso a norma dell’art. 601, comma 3, c.p.p.[3] per l’ipotesi di trattazione non partecipata.

[1]Ai sensi del quale: “L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori”.

[2]Secondo cui: “Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza”.

[3]Alla stregua del quale: “Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l’indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 24876

Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: CANANZI FRANCESCO

Data Udienza: 25/05/2026

Data Deposito: 02/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. M. nato a … il …

avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE D’APPELLO DI MILANO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 9 gennaio 2026, confermava quella del Tribunale di Milano, che aveva accertato la responsabilità penale di M. S. in ordine ai reati previsti dall’art. 495 cod. pen. e 187, commi 1 e 1-quater, d.lgs. n. 285 del 1992.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di M. S. consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge, lamentando che a seguito della notifica dell’atto di citazione in appello, per un verso al difensore non veniva notificata la requisitoria del Pubblico ministero, per altro verso né la difesa né la Procura generale territoriale avevano richiesto la trattazione orale.

Nonostante ciò, però, l’udienza del 9 gennaio 2026 si teneva in presenza delle parti, in particolare del Sostituto procuratore generale territoriale e di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia dell’imputato, che restava assente non avendo ricevuto alcun avviso in ordine alla modalità orale di trattazione.

4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede la trattazione dell’appello con contraddittorio cartolare, salva la richiesta dell’appellante e, in ogni caso, dell’imputato o del suo difensore, da presentarsi nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione in appello.

In caso di richiesta tempestiva da parte di soggetto legittimato, secondo la previsione del comma 2, seconda parte, dell’art. 598-bis, la Corte di appello trasforma il rito ‘cartolare’ in rito ‘orale’: «Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori». Altro impulso alla trasformazione del rito è da individuarsi nella stessa decisione officiosa della Corte di appello, per la «rilevanza delle questioni sottoposte», così come previsto dal comma 3 della norma processuale. Anche in questo caso il provvedimento di trasformazione del rito deve essere «comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori», salvo che la decisione della Corte fosse già stata esplicitata in un avviso contenuto nel genetico decreto di citazione.

In sostanza, per la descritta trasformazione occorre una richiesta di trattazione orale ovvero la determinazione d’ufficio della stessa, ma è necessario che tale opzione di una parte o dell’ufficio sia comunque comunicata e notificata alle parti, per consentire alle stesse la partecipazione in presenza.

3. Il ricorrente deduce un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: in tal caso la Corte di Cassazione è “giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, omissis, Rv. 220092).

Dall’esame degli atti non risulta sia stata avanzata alcuna istanza di trattazione orale, né che la Corte di appello officiosamente abbia deciso di procedere nella forma partecipata: comunque, non è stata effettuata alcuna notifica dell’avviso di trattazione orale.

Non di meno, come emerge dal verbale d’udienza, la stessa effettivamente si teneva «in presenza» del Pubblico ministero e di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in luogo dell’assente – perché ignaro – difensore di fiducia dell’imputato, oltre che dello stesso imputato.

In altro caso questa Corte ha valutato non integrata la nullità, pur in difetto di richieste o determinazioni per la trasformazione del rito, quando comunque le parti aventi diritto hanno presenziato all’udienza.

Infatti, è stato affermato che nel giudizio di appello, nel caso in cui il decreto di citazione sia stato emesso ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, ove tutte le parti, anche in assenza di una richiesta di trattazione orale, compaiano in udienza e, a seguito di provvedimento di trasformazione del rito da cartolare in orale, concludano oralmente, non è integrata alcuna ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 33065 del 05/06/2024, S., Rv. 286935 – 01).

Ma nel caso in esame non vi è stata la comparizione di tutte le parti, ma solo della pubblica accusa, mentre l’imputato e il suo difensore sono rimasti assenti perché non messi in condizione di partecipare all’udienza.

Ne consegue che si è verificata una nullità assoluta, in quanto il difensore e l’imputato – pur avvisati con la citazione della pendenza del procedimento d’appello, da trattarsi però con modalità cartolare – non sono stati edotti della trasformazione del rito, il che integra la nullità ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., conseguente alla «omessa citazione dell’imputato» per il giudizio in presenza, nonché per «l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza».

In sostanza la trasformazione del rito determina la necessità del relativo avviso alle parti, che vale come citazione per l’udienza in presenza, a pena di nullità assoluta.

D’altro canto, di recente Sez. 5, n. 14827 del 15/01/2026, omissis, Rv. 289810 – 01, ha ritenuto che in tema di giudizio di appello, qualora, in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale da alcuna delle parti, la celebrazione del giudizio sia avvenuta in forma partecipata senza la presenza del difensore dell’imputato, la sentenza è viziata da nullità assoluta atteso che tale modello procedimentale prevede la presenza obbligatoria del difensore ed è del tutto difforme dal rito cartolare su cui la parte, in mancanza di altre rituali indicazioni, aveva fatto ragionevole affidamento.

4. Va, pertanto, affermato che nel caso in cui il decreto di citazione sia stato emesso ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, la celebrazione dell’udienza in «presenza» del solo pubblico ministero – senza notificazione del relativo avviso al difensore e all’imputato, quanto alla trasformazione del rito, ex art. 598-bis, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen. – integra una ipotesi di nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 25/05/2026

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