Individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva: cosa considerare?

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Cass. pen., sez. I, 28/06/2024 (ud. 28/06/2024, dep. 17/10/2024), n. 38211 (Pres. De Marzo, Rel. Filocamo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa si deve considerare ai fini dell’individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, applicava l’istituto della continuazione.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 187 disp att. cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen., per errata indicazione della pena base.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.[1], deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, come indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024).

I risvolti applicativi

Per individuare la violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, secondo l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., si deve considerare come “pena più grave inflitta” quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, come riportata nel dispositivo di sentenza.

Ai sensi del quale: “1. Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 38211 Anno 2024

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: FILOCAMO FULVIO

Data Udienza: 28/06/2024

Data Deposito: 17/10/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;

lette le conclusioni del PG, in persona di Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia sopra indicata, la Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, applicava l’istituto della continuazione, richiesto nell’interesse di C. S. ai sensi dell’art. 81 cod. pen., delle seguenti sentenze:

a. Corte di appello di Napoli, emessa in data 19/01/2017, per art. 416-bis cod. pen. (quale partecipe) alla pena di anni 11 di reclusione, mesi 1 e giorni 10 di reclusione (pena base anni 10, aumentata per la recidiva ad anni 16, mesi 8 di reclusione, ridotta per il rito a anni 11 di reclusione, mesi 1 e giorni 10 di reclusione);

b. Corte di appello di Napoli, emessa in data 21/10/2022, per artt. 81, 416-bis cod. pen. (con ruolo direttivo), 81, 110, 629 in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen., 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen., alla pena di anni 10 di reclusione;

In particolare, la Corte ha ritenuto quale violazione più grave la prima sentenza e ha così deciso:

pena base anni dieci di reclusione, per il reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza a., aumentata ad anni sedici e mesi otto per la recidiva, con ulteriore aumento, per l’art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza b., di anni cinque di reclusione, più un altro anno, per artt. 81, 110, 629 in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen., e altri mesi quattro, per 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen., con risultato finale pari ad anni ventitré di reclusione, ridotti ad anni quindici e mesi quattro per la scelta del rito.

2. C. S. ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.

Con tale motivo, il difensore dell’interessato denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 187 disp att. cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen., per cui la Corte territoriale avrebbe individuato correttamente il reato più grave in quello della sentenza a., errando, però, nell’indicare la pena base che sarebbe dovuta essere in quella complessiva di anni 11, mesi 1 e giorni 10 su cui operare gli aumenti per la continuazione dei reati già “riuniti” nella sentenza b., aggiungendo che la pena base, così individuata e aumentata per la recidiva, non sarebbe stata oggetto della doverosa riduzione per il rito prescelto. Ancora, si afferma che, invece il reato più grave sarebbe dovuto essere considerato quello associativo con l’aggravante del ruolo direttivo di cui alla sentenza b., salvo poi concludere nuovamente che la pena base doveva essere considerata quella di cui al reato associativo di cui alla sentenza b.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso, formulato con qualche incertezza, è infondato e, come tale, meritevole di un rigetto.

2. La Corte territoriale ha ben applicato i principi consolidati di legittimità, così come invocati dal ricorrente, avendo ben individuato, innanzitutto, il reato più grave, secondo i criteri stabiliti da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285865, secondo cui, ai fini dell’individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, come indicata nel dispositivo di sentenza.

2.1. La Corte distrettuale ha poi correttamente operato gli aumenti in continuazione sulla pena base (aumentata per la recidiva) come stabilito da Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte

condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

2.2. Solo al termine di tali operazioni la Corte d’appello ha calcolato la diminuente per il rito sulla pena complessivamente determinata come già affermato da Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 secondo cui il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato, senza alcuna possibilità di duplicare la diminuzione per il rito abbreviato, come desumibile dal testo del ricorso.

3. Sulla base delle precedenti considerazioni deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/6/2024.

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