In tema di remissione del debito, l’onere di allegazione grava solo sull’interessato?

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Cass. pen., sez. I, 11/03/2025 (ud. 11/03/2025, dep. 12/06/2025), n. 22107 (Pres. Boni, Rel. Di Giuro)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di remissione del debito, sussiste un onere di allegazione esclusivo a carico dell’interessato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto rigettava un’opposizione proposta avverso un provvedimento dello stesso Magistrato con cui era dichiarata inammissibile l’istanza di remissione del debito relativa a diverse partite di credito per spese di giustizia del Tribunale di Cosenza e della Corte di Appello di Catanzaro indicate in una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate di Pavia.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale deduceva violazione di legge, nonché motivazione inesistente e/o apparente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui non è previsto, in relazione alla remissione del debito, un onere di allegazione esclusivo a carico dell’interessato, essendo attribuito all’autorità giudiziaria il potere di compiere tutte le acquisizioni istruttorie ritenute necessarie; ne consegue che non è inammissibile l’istanza del condannato non corredata da sufficiente documentazione (Sez. 1, n. 5790 del 18/11/2014).

I risvolti applicativi

In tema di remissione del debito, non grava sull’interessato un onere esclusivo di allegazione, potendo il giudice acquisire autonomamente gli elementi necessari.

Tal che ne consegue che l’istanza, non corredata da completa documentazione, non è inammissibile.

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