In tema di pericolo di reiterazione del reato, cosa implicano i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato?

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Cass. pen., sez. fer., 5/08/2025 (ud. 5/08/2025, dep. 11/08/2025), n. 29435 (Pres. Beltrani, Rel. Serrao)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa richiedono i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato in materia di pericolo di reiterazione criminosa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari, confermava un provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per sei ipotesi di furto in abitazione pluriaggravato e furto pluriaggravato.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli di cui al capo di imputazione provvisorio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di pericolo di reiterazione criminosa, i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato richiedono che il giudice preveda che si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018; Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016), da intendere nel senso che valuti in prospettiva quali siano e se vi siano elementi concreti recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020), dovendosi quindi escludere a fronte di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere riconosciuti qualora, all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, tenuto conto altresì del fatto che la pluralità degli elementi che devono e possono essere valutati a tal fine presuppone l’ulteriore chiarimento per cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023).

I risvolti applicativi

In tema di pericolo di reiterazione criminosa, i requisiti di attualità e concretezza richiedono che il giudice valuti, in prospettiva, la presenza di elementi recenti e concreti che rendano probabile la commissione di nuovi reati, anche se non imminente, fermo restando che, se il rischio va però escluso in caso di condotte sporadiche e occasionali, esso può essere tuttavia riconosciuto sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell’indagato e del contesto in cui potrebbe trovarsi senza misure cautelari.

Ad ogni modo, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non coincidono con quelle delle condotte criminose, potendo il pericolo emergere anche da fatti risalenti.

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