Cass. pen., sez. III, 20/02/2026 (ud. 20/02/2026, dep. 11/03/2026), n. 9455 (Pres. Liberati, Rel. Giorgianni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato, al momento della sentenza che omologa l’accordo raggiunto dalle parti, sia deducibile in Cassazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava all’imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 157 e 161 cod. pen. ed erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, illegalità della pena.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale, in tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l’accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l’illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l’accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione (Sez. 5, n. 26425 del 30/04/2019; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020; Sez. 6, n. 7027 del 23/01/2024).
I risvolti applicativi
In tema di patteggiamento, la prescrizione maturata al momento dell’omologa non è deducibile in Cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2‑bis c.p.p., non incidendo sull’illegalità della pena, ma può essere rilevata dal giudice chiamato a valutare l’accordo, il quale non implica di per sè la rinuncia alla prescrizione.






