Cass. pen., sez. III, 15/12/2025 (ud. 15/12/2025, dep. 31/12/2025), n. 41833 (Pres. Aceto, Rel. Galanti)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la motivazione, elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo (il c.d. giudice della cautela), possa colmare quella adottata dal Tribunale del riesame.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava un’istanza di riesame proposta avverso un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con cui veniva applicata all’indagato la misura custodiale in carcere, in quanto costui gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, 2 L. 895/1967.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del Tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare (ex multis: sez. U n. 7 del 17/04/1996; sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015; sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014; sez. 5, n. 40608 del 08/10/2003; sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998; Sez. 4, n. 30480 del 12/06/2025; Sez. 3, n. 30373 del 27/03/2025; Sez. 5, n. 29377 del 17/06/2025).
I risvolti applicativi
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la motivazione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo può colmare le eventuali lacune della successiva ordinanza del Tribunale del riesame, in quanto entrambe le ordinanze sono complementari e strettamente collegate, contribuendo congiuntamente al giudizio di sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della misura cautelare.






