Cass. pen., sez. VI, 17/07/2026 (ud. 17/07/2026, dep. 19/08/2026), n. 31589 (Pres. Giordano, Rel. Riccio)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di misure cautelari personali, l’irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporti il venir meno della funzione del vincolo custodiale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento di un appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero avverso un provvedimento di concessione degli arresti domiciliari, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Tivoli, disponeva il ripristino della misura degli arresti domiciliari e, in caso di indisponibilità del domicilio, la traduzione in carcere.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l’irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, “a fortiori“, alla Suprema Corte (v. tra le molte, Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024).
I risvolti applicativi
In tema di misure cautelari personali, l’irrevocabilità della condanna detentiva fa venir meno la funzione del vincolo custodiale e determina l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare, essendo il titolo esecutivo definitivo incompatibile con la fase cautelare.






