In tema di impugnazioni cautelari, cosa deve indicare il ricorrente che deduce in Cassazione l’omessa autonoma valutazione dell’ordinanza cautelare?

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Cass. pen., sez. II, 23/06/2026 (ud. 23/06/2026, dep. 9/07/2026), n. 25783 (Pres. Pellegrino, Rel. Centonze)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa sia tenuto a indicare il ricorrente per Cassazione che denuncia la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Milano rigettava una richiesta di riesame proposta avverso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della medesima città, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, di lesioni aggravate e di violazione alla normativa in materia di armi, di cui ai capi a), b) e c) dell’incolpazione provvisoria.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. per omessa autonoma valutazione da parte del Gip della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, specie con riferimento alla localizzazione dell’indagato rispetto al luogo della rapina, effettuata in termini di mera compatibilità.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per Cassazione, che denuncia la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018).

I risvolti applicativi

In tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per Cassazione, che deduce la nullità dell’ordinanza per omessa autonoma valutazione, deve specificare gli aspetti motivazionali, la cui omissione avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 25783

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

Data Udienza: 23/06/2026

Data Deposito: 09/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

C. A. nato a Teano il 14/04/1957

avverso ordinanza 14/04/2026 del Tribunale di Milano

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;

sentito il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il difensore, Avv. P. A. M. del foro di Lodi, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 aprile 2026 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di A. C. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano in data 26 marzo 2026, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, di lesioni aggravate e di violazione alla normativa in materia di armi, di cui ai capi a), b) e c) dell’incolpazione provvisoria.

2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso in cassazione il difensore di fiducia del C., eccependo:

– il difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. per omessa autonoma valutazione da parte del Gip della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, specie con riferimento alla localizzazione dell’indagato rispetto al luogo della rapina, effettuata in termini di mera compatibilità;

– violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l’affermata esistenza della gravità indiziaria, senza considerare gli argomenti difensivi sulla procedura di identificazione dell’indagato e sulle modalità esecutive della rapina, riconducibili ad un’azione pianificata e coordinata, in assenza, tuttavia, di elementi che lasciassero presupporre un pregresso coinvolgimento del C. in atti preparatori (pedinamento, ispezione dei luoghi, contatti telefonici fra i complici); inoltre, si evidenzia come l’auto utilizzata dai rapinatori (una Mercedes) era simile a quella in uso al ricorrente ma non era stata identificata tramite la targa così come il cellulare che aveva agganciato la cella di Cornaredo non era rilevante ai fini della ricostruzione degli spostamenti, trattandosi del luogo di residenza del C., in considerazione anche delle distanze e delle condizioni di salute di costui;

– vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e violazione di legge (art. 273, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in quanto il pericolo di reiterazione del reato non era concreto ed attuale (a fronte del reato commesso il 12 dicembre 2024, la misura di custodia in carcere era stata disposta a marzo del 2026) ed il Tribunale non aveva motivato in ordine all’idoneità della misura degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi reiterativi di censure già sottoposte al vaglio del giudice del riesame e definite in termini adeguati, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.

2. Circa il primo motivo, va ribadito che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287827-02; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, omissis Rv. 274760-01).

Con il motivo in esame si eccepisce (pag. 2 del ricorso) che “il giudice della cattura si è limitato ad una mera ripetizione di frasi e costrutti dell’accusa senza compiere una valutazione critica sulla coerenza dei motivi posti a fondamento della richiesta e senza esaminare compiutamente gli atti di indagine”; si accenna altresì al “contenuto dei tabulati e della localizzazione dell’indagato desunta dalle celle telefoniche … espressa in termini di mera compatibilità senza che sia dato conoscerne la grandezza percentuale”.

Risulta evidente, quindi, che non sono indicati precisi elementi di segno contrario, riconducibili alla dedotta mancanza di autonoma valutazione del Gip, a fronte di quanto accertato del giudice del riesame ossia che – rispetto ai medesimi elementi fattuali – il Gip aveva rielaborato gli indizi a supporto della identificazione, riportando elementi ulteriori rispetto a quelli indicati dal PM (ad es. l’aggancio della cella telefonica in relazione al tempo di un sopralluogo).

Altra questione è poi l’adeguatezza indiziaria degli elementi a sostegno dell’identificazione del ricorrente, relativi al merito della questione cautelare, oggetto di ulteriore censura.

3. Con riferimento al secondo motivo, il ricorrente non si confronta con il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatori (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, omissis, Rv. 215828-01).

Da tale principio, ribadito anche in successive pronunce della Corte di cassazione, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità̀ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, omissis, Rv. 261400-01; in motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità̀ non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità̀ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).

Si aggiunga che il ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per “il malgoverno delle regole di valutazione degli indizi” (pag. 3 del ricorso) e che le Sezioni Unite hanno stabilito al riguardo che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, omissis, Rv. 280027-04).

Con argomentazione effettiva e priva di profili di illogicità, il Tribunale ha richiamato, in punto di gravità indiziaria, l’accertamento positivo contenuto nel provvedimento di Gip, riportando gli elementi attestanti il diretto coinvolgimento del C. nella rapina (l’analisi incrociata delle utenze, partendo dal dato delle impronte papillari rinvenute sul casco abbandonato da uno dei complici; le dichiarazioni della persona offesa; le riprese del sistema di videosorveglianza); ha ritenuto, in particolare, che il ricorrente fosse uno dei due soggetti che seguiva la vittima, ripreso dalle videocamere, sulla base di dati obiettivi (comparazione con un’ immagine fotosegnaletica recente; constatazione diretta per la nitidezza delle immagini con ripresa frontale). Anche la riconducibilità dell’auto Mercedes al C. è stata spiegata in termini plausibili, attraverso la comparazione di immagini, di tragitti e di agganci di cellule telefoniche (pag. 7), con la conclusione che i dati erano perfettamente coerenti con il percorso di allontanamento a piedi dal luogo della rapina al luogo in cui veniva prelevata l’auto per la fuga, in considerazione dei tempi di percorrenza.

4. Quanto alle esigenze cautelari (terzo motivo di ricorso) il giudice del riesame ha ribadito la gravità dei fatti, con riferimento alle modalità di commissione della rapina pluriaggravata, valorizzando ai fini della misura di massimo rigore le plurime condanne – per reati in materia di armi, per reati contro il patrimonio, per sequestro di persona – e la scelta continuativa per il delitto, con conseguente allarme sociale e concreto pericolo di recidiva; si è sottolineato a tal fine il costante contatto con ambienti criminali, con conseguente inidoneità di misure che consentono margini di libertà a prevenire la prosecuzione concorsuale di attività illecite violente, con l’uso di armi, a fini di profitto.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 23 giugno 2026

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