Cass. pen., sez. II, 13/10/2026 (ud. 13/10/2026, dep. 29/10/2026), n. 37972 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di intercettazioni telefoniche, siano sindacabili l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni in sede di legittimità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Roma confermava un’ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona indagata per tentato omicidio.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021).
I risvolti applicativi
L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche costituiscono questioni di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 37972
Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO A.
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE
Data Udienza: 13/10/2026
Data Deposito: 29/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. N. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 29/05/2026 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 maggio 2026, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Niccolò L. in relazione al capo di incolpazione n. 37 (tentato omicidio).
Avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di L., eccependo:
2.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la difesa, in sede di riesame, aveva evidenziato come il contenuto delle conversazioni intercettate confermava l’estraneità di L. nell’intera vicenda; inoltre, a conferma che il soprannome F. non fosse riferibile a L. vi erano le conversazioni del 14 dicembre 2025 e del 5 maggio 2026, tanto che lo stesso Tribunale aveva confermato che la riferibilità del soprannome F. a L. era obiettivamente incerta; pertanto, erano del tutto immotivate e assolutamente contraddittorie le successive argomentazioni utilizzate dallo stesso Tribunale per ritenere L. interlocutore di C. (e quindi identificarlo quale F.) nella conversazione del 17 aprile 2026, posto che era stato completamente stravolto il contenuto della conversazione intercettata;
2.2. mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta insussistenza dell’ipotesi del reato: gli atti compiuti dagli indagati, pur se indicativi delle loro intenzioni, non avevano ancora superato la fase preparatoria e non presentavano il carattere della univocità, visto che L. non era in possesso di alcuna arma e che era stato fermato a bordo della sua autovettura e non del motociclo che sarebbe servito per compiere l’agguato;
2.3. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari: proprio la contraddittorietà sopra evidenziate rendevano evidente l’eccessiva severità dimostrata nel mantenimento della misura cautelare.
3. Si dà atto che in data 30 settembre 2026 risulta depositata in atti da parte dei difensori una consulenza fonica di parte a firma prof. M. G., priva di data (incarico di consulenza proveniente dall’avv. Sa. D’A., codifensore di N. L.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Con riferimento alla consulenza fonica nell’interesse della difesa trasmessa a mezzo pec alla Cancelleria di questa Corte, occorre preliminarmente rilevare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al Tribunale del riesame (quale da ritenersi il documento prodotto la cui mancanza di data non può che farlo considerare formato alla data del suo inoltro) non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, omissis, Rv. 275982-01, in fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti depositati dalla difesa e fondati su documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione).
Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, è consentita la sola formulazione di motivi nuovi e non anche la produzione di “documenti nuovi”, sicché è inammissibile l’allegazione di prove formate dopo l’emissione del provvedimento oggetto d’impugnativa (Sez. 2, n. 15096 del 09/04/2026, omissis, Rv. 289832-01, in fattispecie del tutto assimilabile ancorchè pronunciata con riferimento a giudizio cautelare reale). Da qui l’irritualità della trasmissione con conseguente inammissibilità del relativo scrutinio.
1.2. Sempre in premessa si deve ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/03/95, omissis, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, omissis, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, omissis, Rv. 202001-01).
1.3. Ciò premesso, i primi due motivi di ricorso sono reiterativi delle censure già proposte e propongono una diversa valutazione delle intercettazioni, operazione non consentite in sede di legittimità, posto che “in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, omissis, Rv. 282337-01).
In particolare, il fatto che l’interlocutore di C. nella telefonata del 17 aprile 2026 fosse L. non viene basata dal Tribunale sulla riferibilità del soprannome “F.” a L., ma perché “parlava con l’uomo che, quella sera, era stato fermato in occasione del controllo stradale e al quale era stata perquisita l’auto e rilasciati i verbali”; e nel corso della conversazione, l’affermazione di C. “stasera pure l’hanno salvati” è stato ritenuto giustamente indice dell’azione omicidiaria che il gruppo, L. compreso, intendeva compiere nei confronti di A. e G. C.; infine, a pag. 32 dell’ordinanza si precisa che le indagini dimostravano che L. aveva partecipato alle azioni chiaramente finalizzate ad uccidere i C., effettuando azioni di controllo del territorio e mandando messaggi per riferire gli spostamenti della vittima;
1.4. Il Tribunale ha anche motivato in maniera logica e coerente con le risultanze delle indagini sul fatto che le attività svolte non si erano arrestate alla fase della preparazione, ma configuravano il tentativo, visto che le azioni erano pianificate e finalizzate all’omicidio di A. e G. C., circostanza desumibile dai ripetuti sopralluoghi effettuati, dall’incarico dato a L. da C. di preparare i telefoni e il GPS (pagg. da 33 a 35 ordinanza impugnata), dalle indicazioni di L. a C. sui movimenti del giovane C. e che l’azione omicidiaria non era stata portata a temine soltanto perché questi si era mosso in motorino e non era stato possibile seguirlo.
1.5. Infine, totalmente generico è il motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, sulle quali vi è motivazione del Tribunale a pag. 35 dell’ordinanza impugnata, nella quale si sottolinea l’abilità criminale di L., anche nell’eludere i controlli di polizia ed il contesto di criminalità organizzata in cui si sono svolte le azioni.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/10/2026






