In sede di esecuzione, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera prima o dopo il criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p., nel caso di riconoscimento della continuazione tra più reati?

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Cass. pen., sez. I, 17/06/2026 (ud. 17/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33208 (Pres. Boni, Rel. Grieco)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito operi necessariamente prima o dopo del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Assise di appello di Napoli respingeva un’istanza volta alla rideterminazione di una pena in esecuzione pari a 29 anni e 4 mesi di reclusione in quella di 20 anni di reclusione.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 442, comma 2, 671, 78, 81, comma 2, cod. proc. pen. per quanto concerne i criteri di calcolo adottati dal Giudice dell’esecuzione nella determinazione della pena complessiva applicata al condannato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze irrevocabili di condanna; nonché la contraddittorietà, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015; in precedenza Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008).

I risvolti applicativi

In sede esecutiva, la riduzione per il rito abbreviato precede necessariamente l’applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p., che limita a trent’anni la pena complessiva della reclusione.

[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l’arresto; 3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l’ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33208 Anno 2026

Presidente: BONI MONICA

Relatore: GRIECO TERESA

Data Udienza: 17/06/2026

Data Deposito: 09/09/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

C. D. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 04/03/2026 della Corte d’assise d’appello di Napoli;

udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 4 marzo 2026, la Corte di assise di appello di Napoli ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di D. C. per la rideterminazione della pena attualmente in esecuzione pari a 29 anni e 4 mesi di reclusione in quella di 20 anni di reclusione.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione C. D., per il tramite del difensore di fiducia, avv. A. I., deducendo due motivi di ricorso.

2.1. In particolare la difesa deduce l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 442, comma 2, 671, 78, 81, comma 2, cod. proc. pen. per quanto concerne i criteri di calcolo adottati dal Giudice dell’esecuzione nella determinazione della pena complessiva applicata al condannato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze irrevocabili di condanna; nonché la contraddittorietà, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive.

Ad avviso della difesa, la determinazione della pena da parte della Corte di assise di appello in sede di esecuzione è stata erroneamente effettuata, in quanto nel concorso di pene, irrogate in esito a giudizi celebrati con il rito abbreviato, il Giudice dell’esecuzione dovrebbe ricomputare le sanzioni nell’intero, determinare il cumulo materiale (sulla base della sommatoria delle pene idealmente ricomputate) e, quindi, nel caso in cui detto cumulo sia superiore ad anni 30, ridurlo entro tale limite e, solo infine, operare, sulla pena così ottenuta, la riduzione del terzo ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

Deporrebbe in tal senso il criterio statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite V., criterio che seppure enunciato per la fase di cognizione – secondo la difesa – deve valere anche in fase di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, e ciò pure alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 1987.

Con tale pronuncia, pur dichiarandosi non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 81, comma 2 e dell’art. 90 del previgente codice, la Corte ha riconosciuto la disomogeneità sistematica derivante dalla mancanza di una norma che consentisse al condannato di richiedere la continuazione tra fatti in

itinere e quelli già coperti dal giudicato, affermazioni poi poste a fondamento della pronuncia “G.” delle Sezioni Unite.

Tanto premesso ad avviso della difesa l’ordinanza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme processuali e sostanziali alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate in sede di legittimità e in ambito costituzionale.

In primo luogo, osserva che l’intervenuta pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17930 del 2025, non incide sull’ammissibilità dell’istanza e dunque sull’ammissibilità del ricorso per cassazione attenendo a un oggetto sostanzialmente diverso che è quello relativo al computo tra riduzione del rito e criterio moderatore dei cui all’art. 78 cod. pen.

Dopo un analitico esame delle pronunce di legittimità sul tema, la difesa rileva che non appare esatta l’opzione ermeneutica che fa discendere dalle Sezioni Unite “V.”, il principio dell’inversione in sede esecutiva dell’ordine logico temporale di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78 cod. pen. e 442 comma 2, cod. proc. pen., non avendo alcun pregio logico che tale calcolo scongiuri la duplicazione del beneficio.

Adottare il diverso criterio di calcolo in sede esecutiva significherebbe adottare criteri diversi di determinazione della pena più sfavorevoli di quelli adottati in sede di cognizione, ponendosi in contrasto con i principi affermati da Corte cost. n. 115 del 1987, con la quale è stata affermata l’evidente disuguaglianza conseguente all’assenza – vigente all’epoca – di una espressa previsione normativa che consentisse l’applicazione dell’istituto della continuazione anche in sede esecutiva.

2.2. Rileva la difesa che aderendo all’orientamento accolto dall’ordinanza impugnata, secondo il quale il criterio moderatore ex art. 78 cod. pen deve trovare applicazione dopo la riduzione di cui al rito abbreviato, si darebbe corso ad una soluzione irragionevole e contraria ai principi costituzionali di cui agli artt. 3,25 e 117 Cost.

Sarebbe pacifica la violazione dell’art. 3 Cost. per la ingiustificata disparità di trattamento tra chi sotto il profilo sostanziale versi nella medesima situazione, ma per contingenze occasionali ed estemporanee ha visto definire la propria vicenda giudiziaria in più sedi processuali; sarebbe altresì violato l’art. 25, comma secondo Cost., sotto il profilo della violazione del principio di riserva di legge, atteso che il diverso computo della pena non trova previsione in alcuna norma di legge ma in una interpretazione giurisprudenziale che si propone di porre il rimedio al pericolo che in sede esecutiva sia duplicato il beneficio della riduzione.

Ad avviso della difesa tale duplicazione non sussisterebbe in quanto il Giudice dell’esecuzione nel determinare la pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione fra più reati giudicati con sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, si pone innanzi alla medesima situazione in cui si trova il Giudice della cognizione, il quale ha l’obbligo di individuare la violazione più grave su cui operare gli aumenti autonomi a titolo di continuazione per i delitti satellite. Ove dalla somma totale si determini una pena complessiva superiore a 30 anni di reclusione, il Giudice ha l’obbligo di riportarla alla soglia massima prevista dall’art. 78 cod. pen.; sulla pena così determinata, va applicata la diminuente per il rito abbreviato

Conclude la difesa che non sussiste alcuna norma nel libro decimo del codice di procedura penale che imponga al Giudice dell’esecuzione di operare irragionevolmente una inversione logico temporale tra le due norme di rango sostanziale (art. 78 cod. proc. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen.).

Profili di incostituzionalità emergerebbero anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., anche a prescindere dalla erroneità dell’argomentazione dell’ordinanza del mancato riscontro documentale al fine di provare che le due sentenze di condanna fossero discese dal medesimo procedimento penale, la difesa osserva che dalle allegazioni risulta la medesimezza del procedimento scaturente dalla medesima attività investigativa. La celebrazione separata dei due procedimenti non ha consentito al ricorrente la possibilità di ottenere il riconoscimento della continuazione nei termini che sarebbero stati adottati se i fatti di reato fossero stati vagliati nel medesimo procedimento.

Il meccanismo che prevede la disomogeneità applicativa dell’istituto della continuazione a seconda della sede in cui la richiesta viene effettuata frustra il diritto dell’imputato a difendersi dalle accuse mossegli nel procedimento di cognizione, in quanto al fine di ottenere il riconoscimento è onere del richiedente – dimostrare in entrambe le sedi – la sussistenza degli indici rivelatori dell’esistenza di una matrice unitaria, ciò significando che l’imputato avrebbe dovuto rinunciare al diritto al difendersi allo scopo di fornire all’autorità giudiziaria elementi di segno opposto da cui poteva desumersi che il delitto omicidiario era già rappresentato da questi nel momento in cui faceva ingresso nel sodalizio criminoso. E si rileva come sia del tutto irragionevole porre l’imputato anche innanzi all’ulteriore alternativa tra la confutazione della tesi accusatoria e l’abbandono dei suoi spazi di difesa conseguente alla individuazione degli elementi dimostrativi della rappresentazione unitaria tra fatti irrevocabilmente accertati e quelli in relazione ai quali può esercitare il diritto di difendersi.

2.4 Alla luce delle argomentazioni la difesa rileva che lì dove la Corte di cassazione dovesse ritenere che la questione di diritto possa dar luogo a un contrasto giurisprudenziale, dovrebbe valutare la possibilità della rimessione alle Sezioni Unite formulando i seguenti quesiti: «se il Giudice dell’esecuzione, in caso di accoglimento della richiesta di applicazione dell’istituto del delitto continuato ex art. 671 cod. proc. pen., tra fatti di reato separatamente giudicati ai sensi degli artt. 438 e ss cod. proc. pen., debba adottare i medesimi criteri di determinazione della pena propri del giudizio di cognizione e, in caso di risposta positiva, il Giudice dell’esecuzione possa applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen prime di applicare la diminuente obbligatoria alla scelta del rito abbreviato.

2.5. Inoltre la difesa eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in ipotesi di applicazione in sede esecutiva dell’istituto della continuazione tra più reati giudicati con diverse sentenze irrevocabili di condanna emesse all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’esecuzione determini la pena in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione, applicando ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 442 cod. proc. pen. la diminuente di cui al successivo comma 2, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 117 Cost.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, ha concluso per il rigetto del ricorso e per l’insussistenza delle ragioni per affidare il ricorso alle Sezioni Unite e per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 671 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

1. Va premesso che con l’ordinanza del 7 novembre 2024, la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 16 settembre 2020 e della Corte di appello del 16 aprile 2019 e per l’effetto rideterminava la pena in complessivi anni 29 e mesi 4 di reclusione [venti anni di reclusione per quanto giudicato con sentenza del 16 settembre 2020 (di cui anni 18 e mesi 8 per i più grave reato di omicidio consumato sub a), anni 1 e mesi 4 per le connesse violazioni in materia di armi, sub b), e anni 9 e mesi 4 di reclusione quale aumento ex art. 81 cod. pen. per quanto giudicato con la sentenza del 16 aprile 2029 (di cui anni 4 e mesi 8 per il Capo A), anni 2 e mesi 8 per i capi B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, anni 2 per il capo Q].

Il ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, proposto per inesatta applicazione della riduzione per il rito abbreviato sugli aumenti per la continuazione, è stato dichiarato inammissibile dalla sentenza di questa Corte Sez. 1, n. 17930 del 2025.

2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, va rilevato che alcun mutamento fattuale o normativo è alla base della nuova istanza difensiva con la quale la difesa del ricorrente afferma che la pena di anni 29 e 4 mesi di reclusione sia illegale, perché superiore a venti anni di reclusione, in quanto tutte le pene inflitte avrebbero dovuto essere cumulate ex art. 78 cod. pen., dando luogo ad una pena pari ad anni trenta di reclusione da ridurre di un terzo per il rito abbreviato espletato in tutti i giudizi di cognizione. In realtà la nuova istanza sulla quale si è pronunciata la Corte distrettuale pone le medesime questioni già sollevate in precedenza.

In ogni caso, nella fattispecie la Corte di Assise di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio – ribadito da Sez. I 24921 del 7/7/2025, secondo cui «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 – dep. 2020, omissis, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, omissis, Rv. 265867; in precedenza Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, omissis, Rv. 242660 – 01).»

Peraltro, la denuncia di incostituzionalità prospettata dalla difesa, ha già trovato risposta nella pronuncia sopra indicata la quale ha testualmente affermato «che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale non si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato. 3.2. Il richiamato orientamento risulta esplicitamente confermato dal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità. Si è recentemente ribadito che ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in caso di giudizio abbreviato la pena più grave va individuata in quella risultante dalla diminuente del rito e non in quella determinata precedentemente alla diminuente del rito (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 – dep. 2024, omissis, Rv. 285865 – 01: «ai fini dell’individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza»). La sentenza, ponendosi in perfetta continuità con le precedenti pronunce del massimo consesso, inclusa Sez. U, V., cit. (pag. 11, in particolare pag. 16), ha valorizzato, oltre al criterio di interpretazione letterale previsto dall’art. 12 Preleggi, la natura “derogatoria” della disposizione di attuazione rispetto alla norma generale di cui all’art. 81 cod. pen. (come sottolineato da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, omissis, Rv. 255347-01), e l’esigenza di «adattamento» dell’istituto della continuazione «alle caratteristiche proprie dell’esecuzione» che sono preservate proprio dalla disposizione processuale (Sez. U, n. 28569 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270073 – 01). 3.3. La rilevata disparità di moduli applicativi nelle sequenze

procedurali di determinazione della pena trova, dunque, solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità, non di mero fatto, bensì giuridica, delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato e della “natura mista”, all’un tempo sostanziale e processuale, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto, si veda Sez. U., G., cit., pag. 13 e segg.). 3.4. Non fa velo, a tale costante e coerente ricostruzione giurisprudenziale, l’adombrata frizione dei principi costituzionali stabiliti agli artt. 3, 24 e 27 Cost., poiché la diversa operatività del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. discende anche dalla scelta dell’imputato, il quale ha optato per il rito abbreviato e ha operato, di volta in volta, scelte difensive volte a eludere una immediata e completa ricostruzione dei fatti, infine preferendo riservare alla fase esecutiva l’istanza di unificazione che, viceversa, ben avrebbe potuto essere avanzata nel corso dei giudizi di merito che si sono succeduti, nella piena consapevolezza del diverso canone dettato dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.»

Negli stessi termini si è espressa, anche Sez. 5, n. 2675 del 22/10/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289166 – 01), secondo cui in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, che hanno formato oggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizio ordinario, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – dell’applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato).

In conclusione, alla luce degli esposti principi non sussistono ragioni perché siano investite le Sezioni Unite, in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche in punto di legittimità costituzionale della disciplina, che la Corte di assise di appello ha correttamente applicato al caso di specie.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/06/2026

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