Cass. pen., sez. VI, 22/10/2025 (ud. 22/10/2025, dep. 6/11/2025), n. 36080 (Pres. De Amicis, Rel. Giordano)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.[1], possa essere preso in considerazione il tempo trascorso dai fatti contestati.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Milano respingeva un appello proposto avverso un’ordinanza, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva rigettato un’istanza di revoca o sostituzione con la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. della misura della custodia cautelare in carcere.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato, il quale deduceva violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alle valutazioni espresse dal Tribunale sull’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata con riferimento all’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari“, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024).
I risvolti applicativi
Per i reati ex art. 275, comma 3, c.p.p., pur esistendo una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice deve comunque considerare espressamente il tempo trascorso dai fatti che, se rilevante e privo di ulteriori comportamenti indicativi di pericolosità, può far escludere la necessità che sia applicata una misura cautelare.
[1]Ai sensi del quale: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36080 Anno 2025
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
Data Udienza: 22/10/2025
Data Deposito: 06/11/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Balsamo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 4 luglio 2025, ha respinto l’appello proposto da M. R. avverso l’ordinanza del 23 maggio 2025 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva rigettato la istanza di revoca o sostituzione con la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. della misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente il 23 aprile 2025 con riferimento al reato di cui all’articolo 74, d.P.R. n. 309 del 1990, reati commessi in Milano e altrove dal 2021, con, condotta perdurante e numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309 cit. oggetto di contestazione ai capi D3, 04, D5, D6 e D10, reati commessi in date varie, ricomprese tra il 21 novembre 2021 e il 2 febbraio 2022.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, M. R. denuncia violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alle valutazioni espresse dal Tribunale sull’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata con riferimento all’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere.
Il Tribunale ha ricostruito il quadro indiziario a carico del R. individuandolo quale custode di sostanza stupefacente (hashish) all’interno di un’asserita associazione criminale e ne ha sottolineato l’appartenenza ad ambienti di rilevante caratura criminale.
Il Tribunale, sostiene il ricorrente, avrebbe trascurato, incorrendo così nel vizio di erronea applicazione della legge penale nonché in una manifesta illogicità della motivazione, la circostanza che l’indagato era stato tratto in arresto il 20 maggio 2022 e era stato destinatario di una condanna a pena già espiata conducendo, dopo tale episodio … una vita del tutto regolare … tant’è che i fatti in contestazione riguardano episodi antecedenti, e non già successivi ai fatti per i quali ha riportato condanna.
Il Tribunale non ha dunque valutato una serie di elementi il fatto (il ricorrente svolge da anni attività lavorativa; conduce una vita del tutto regolare e ha costituito un nucleo familiare) e, soprattutto, che i fatti per cui si procede sono risalenti nel tempo e antecedenti ai fatti del 20 maggio 2022 e che sono trascorsi anni dalla commissione del reato senza reiterazione di fatti illeciti.
3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
2. Il Tribunale ha rilevato che il reato contestato al R. è di notevole gravità consistendo nella consapevole partecipazione ad un’associazione a delinquere che importava dalla Spagna ingenti quantitativi di droga commerciandola nel milanese … ed avendo anche la disponibilità di armi. Ha sottolineato la rilevanza del ruolo dell’indagato, custode dello stupefacente e il suo coinvolgimento nell’episodio di cui al capo D10 …che ha ad oggetto la detenzione nell’interesse dei coindagati di svariate rilevanti quantità di sostanze stupefacenti (pari anche a 2,100 grammi di hashish). Ne ha evidenziato, infine, il negativo comportamento processuale perché il ricorrente ha negato gli addebiti proponendo ricostruzioni inverosimili degli addebiti ascrittigli e limitandosi ad ammettere solo la detenzione della droga per la quale era stato tratto in arresto. Il Tribunale ha, pertanto ritenuto irrilevante il comportamento … tenuto successivamente ai fatti per i quali si procede e, quindi, insussistenti elementi per ritenere affievolito il pericolo di reiterazione della condotta illecita.
3.Ritiene la Corte, assorbito il motivo di ricorso sull’adeguatezza della misura applicata che deve, comunque, essere esaminato alla stregua dei principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011, fondati i rilievi svolti nel ricorso con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze concrete e attuali connesse al pericolo di reiterazione degli stessi fatti per il quali si procede.
La motivazione svolta a tal riguardo dal Tribunale, prevalentemente incentrata sulla gravità dei fatti ascritti all’indagato, amplifica la portata della presunzione relativa che, con riguardo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giustifica l’applicazione della misura cautelare in ragione delle caratteristiche dell’associazione di cui l’indagato aveva fatto parte, strutturata in forma complessa, con ripartizione dei compiti e rilevante capacità criminale che si era espressa attraverso la importazione in Italia di ingenti quantitativi di droga.
Non è, tuttavia, trascurabile che i fatti oggetto di contestazione si riferiscono agli anni 2021 e 2022, epoca delle intercettazioni che rivelavano l’operatività della struttura ricostruendone i contatti criminali tra gli appartenenti del gruppo … e che i reati fine sono contestati con condotte ricomprese tra il 21 novembre 2021 e il 2 febbraio 2022: la misura, dunque, è stata applicata ad oltre tre anni dalla commissione dei reati e si rivela del tutto apparente e tralaticio il riferimento alla permanenza che connota la contestazione del reato associativo.
L’ordinanza impugnata ha, dunque, trascurato la rilevanza del cd. “tempo silente” ai fini della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere anche tenuto conto della circostanza che, per un reato commesso successivamente, il ricorrente è stato giudicato con sentenza di applicazione pena riportando il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ribadendo un’opzione interpretativa risalente nel tempo (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, omissis, Rv. 271576), la più recente giurisprudenza ha confermato che pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, omissis, Rv. 286202).
Il tempo trascorso dai fatti, nel caso in esame, è davvero di per sé rilevante e il provvedimento impugnato, al fine di attualizzare le esigenze cautelari, si è limitato a ribadire il giudizio di gravità dei fatti trascurando l’esame delle circostanze, documentate dalla difesa, che evidenziavano la condanna a pena sospesa per fatto successivo e il regolare regime di vita tenuto dall’indagato.
In buona sostanza, la gravità dei fatti risalenti nel tempo in cui l’indagato era coinvolto si è risolto un giudizio totalizzante sulla personalità dello stesso trascurando il tempo trascorso e il positivo comportamento tenuto successivamente ai fatti.
Il Tribunale, in sede di rinvio, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà, pertanto, riesaminare la sussistenza di esigenze di prevenzione, concrete e attuali, uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati sulla rilevanza del cd. tempo silente.
La cancelleria è delegata agli adempimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1–ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22 ottobre 2025







