In quali casi sussiste la continuazione tra reati di associazione mafiosa?

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Cass. pen., sez. I, 27/03/2025 (ud. 27/03/2025, dep. 3/07/2025), n. 24503 (Pres. Rocchi, Rel. Casa)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile il vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309/90.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 06/04/2021; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016).

Difatti, per gli Ermellini, il giudice di merito si era correttamente attenuto a siffatto principio di diritto.

I risvolti applicativi

Per riconoscere la continuazione tra reati di associazione mafiosa non basta l’omogeneità dei reati o delle condotte, essendo invece necessaria un’analisi specifica sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi, per verificare l’unicità del disegno criminoso e la sua attuazione tramite l’adesione a più organizzazioni o alla stessa.

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