In quali casi il Tribunale del riesame può integrare la motivazione dell’ordinanza cautelare carente?

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Cass. pen., sez. III, 19/11/2025 (ud. 19/11/2025, dep. 27/11/2025), n. 38431 (Pres. Liberati, Rel. Macrì)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il Tribunale del riesame può completare la motivazione dell’ordinanza cautelare che risulti essere carente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava un’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale della medesima città aveva applicato ad un indagato la misura degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato della commissione in concorso dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale deduceva violazione di norma processuale e vizio di motivazione perché, a suo avviso, il Tribunale del riesame aveva integrato una motivazione inesistente nell’ordinanza genetica sulle esigenze cautelari.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il Tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare la motivazione dell’ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante, anche in relazione ai gravi indizi di sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, alla cui esclusione l’indagato abbia interesse per gli effetti che ne derivano in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata (tra le molte, Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019).

I risvolti applicativi

Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione di un provvedimento impugnato, ma non può completare un’ordinanza cautelare priva di una valutazione autonoma del giudice, soprattutto sui gravi indizi e sulle circostanze aggravanti rilevanti per le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura.

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