In materia di esigenze cautelari, la prognosi di pericolosità riguarda solo l’operatività dell’associazione o la data ultima dei reati-fine?

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Cass. pen., sez. III, 16/12/2025 (ud. 16/12/2025, dep. 30/12/2025), n. 41760 (Pres. Liberati, Rel. Macrì)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di attualità delle esigenze cautelari, la prognosi di pericolosità si rapporti solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Palermo annullava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale della medesima città nei confronti di un indagato quale capo, organizzatore e promotore di un’associazione di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990  e per numerose violazioni di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, il quale eccepiva la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021).

I risvolti applicativi

La prognosi di pericolosità non dipende esclusivamente dall’operatività dell’associazione o dalla data ultima dei reati-fine, ma comprende anche la possibilità di commettere reati analoghi per professionalità e l’inserimento nei circuiti criminali, richiedendosi, quindi, una valutazione complessiva in cui il tempo trascorso è solo uno degli elementi da doversi considerare.

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