Cass. pen., sez. IV, 30/09/2026 (ud. 30/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37810 (Pres. Serrao, Rel. Marzo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’azione penale è improcedibile ove la denuncia di un reato difetti dell’istanza di punizione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e all’art. 124 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di condizioni di procedibilità, ove la denuncia di un reato difetti dell’istanza di punizione, l’azione penale è improcedibile qualora la costituzione di parte civile intervenga oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela (Sez. 5, n. 19109 del 24/04/2026).
I risvolti applicativi
In tema di condizioni di procedibilità, il difetto dell’istanza di punizione nella denuncia determina l’improcedibilità dell’azione penale qualora la costituzione di parte civile avvenga decorso il termine perentorio richiesto per proporre querela.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37810 Anno 2026
Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: MARZO MARIA CONCETTA
Data Udienza: 30/09/2026
Data Deposito: 28/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
T. S. nato a … il …
avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Concetta Marzo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord l’11 settembre 2024, con la quale T. S. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 cod. pen., commesso il 17 marzo 2023, ad …, con recidiva specifica reiterata.
La Corte di appello, in assenza di querela, ha ritenuto comunque integrata la condizione di procedibilità dalla costituzione di parte civile, seppur avvenuta dopo la decorrenza dei tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e all’art. 124 cod. pen.
La difesa deduce la mancanza della querela, assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, tale condizione di procedibilità non possa essere integrata dalla costituzione di parte civile formalizzata dopo la decorrenza del termine per esercitare il diritto di querela.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Si deve premettere che, secondo giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà possa essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, omissis, Rv. 273552 – 01).
Questa Corte ha anche precisato che, in tema di condizioni di procedibilità, ove la denuncia di un reato difetti dell’istanza di punizione, l’azione penale è improcedibile qualora la costituzione di parte civile intervenga oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela (Sez. 5, n. 19109 del 24/04/2026, omissis, Rv. 289930 — 01).
La costituzione di parte civile, dunque, è equivalente alla querela solo se è tempestiva, ossia solo se è formalizzata nel termine previsto dalla legge per la proposizione della querela.
3. La sentenza impugnata non fa buon governo dei principi sopra enunciati e non coglie l’essenza della questione sollevata dalla difesa con il gravame e ora devoluta a questo Collegio.
Il nucleo centrale della censura avanzata dalla difesa, infatti, non riguarda l’equiparabilità della costituzione di parte civile alla querela, ma la tempestività dell’istanza punitiva rispetto al termine fissato dalla legge per la sua proposizione, ossia tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
4. Secondo l’ipotesi accusatoria, il delitto di furto del quale S. T. è imputato è stato commesso il 17 marzo del 2023. Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092) – emerge che la denuncia è stata presentata il 17 marzo 2023, priva dell’istanza di punizione e della riserva di costituirsi parte civile. Emerge, inoltre, che la costituzione di parte civile è avvenuta all’udienza predibattimentale del 3 luglio 2024, a distanza, quindi, di oltre un anno dalla denuncia, quando era da tempo decorso il termine previsto dalla legge per la presentazione della querela.
Va rilevata, conseguentemente, l’intempestività dell’istanza punitiva.
5. Per quanto esposto, il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale è improcedibile per mancanza di tempestiva querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione è improcedibile per difetto di tempestiva querela.
Così è deciso, 30/09/2026






