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In cosa l’abnormità strutturale si distingue da quella funzionale

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Cass. pen., sez. II, 10/01/2024 (ud. 10/01/2024, dep. 22/02/2024), n. 8012 (Pres. Rago, Rel. Borsellino)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, che la Cassazione ha affrontato nella decisione in esame, riguardava l’abnormità, con particolar riguardo a quando è configurabile l’abnormità strutturale e quando è invece ravvisabile quella funzionale.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la pronuncia qui in commento, a fronte del fatto che il Presidente della seconda sezione del Tribunale di Genova non aveva provveduto sulla richiesta avanzata dal Pubblico ministero di convalidare l’arresto nella flagranza del reato di rapina aggravata e di celebrare il giudizio direttissimo, disponendo al contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, sul rilievo che nel Tribunale non era stato istituito un turno per le direttissime che comportasse la presenza di un collegio giudicante, avverso detto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo che il provvedimento impugnato era abnorme in quanto gli atti erano stati restituiti al pubblico ministero, con decreto reso fuori udienza e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 449 cod. proc. pen., senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell’arresto e ciò aveva cagionato una regressione del procedimento in quanto il Pubblico ministero aveva dovuto rinnovare la richiesta di convalida dell’arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari e trattenere l’arrestato sino alla celebrazione dell’udienza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, dopo avere richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’abnormità dell’atto processuale può riguardare, tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997; Sez.U, Sentenzan. 26 del 24/11/1999), affermazione sempre ribadita dalla giurisprudenza successiva (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014), chiariva altresì che l’abnormità è strutturale quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero devia rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto), mentre l’abnormità è funzionale quando il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo e in tale ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per Cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo.

Orbene, alla stregua di siffatte considerazioni giuridiche, per gli Ermellini, il provvedimento impugnato era affetto da abnormità strutturale e funzionale poiché il Presidente del collegio non aveva il potere, con provvedimento monocratico, di restituire gli atti al pubblico ministero senza celebrare l’udienza di convalida e al di fuori dei casi previsti dall’art. 449 cod. proc. pen. e con il suo provvedimento aveva cagionato un’indebita regressione e una stasi del procedimento in quanto aveva restituito al P.M. gli atti di un fascicolo già pervenuto al Tribunale, costringendo la pubblica accusa a rinnovare l’istanza di convalida dell’arresto, tenuto conto altresì del fatto che il collegio era costituito per altra udienza calendarizzata sicché non ricorrevano neppure i presupposti di cui all’art. 558 comma 2 cod. proc. pen..

In forza di queste argomentazioni, i giudici di piazza Cavour annullavano senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto il pubblico ministero aveva esposto nel ricorso di essere stato costretto ad avanzare ulteriore richiesta di convalida al GIP.

I risvolti applicativi

L’abnormità dell’atto processuale può essere strutturale o funzionale.

È strutturale quando il giudice agisce al di fuori del potere previsto dall’ordinamento o devia dagli scopi legali in una situazione radicalmente diversa da quella prevista dalla legge.

È funzionale quando il provvedimento giudiziario obbliga il pubblico ministero a compiere un’azione che potrebbe rendere nullo un atto nel futuro svolgimento del procedimento o del processo.

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