In caso di ripristino della custodia cautelare in carcere per un tossicodipendente, il giudice deve preventivamente verificare l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza prima di aggravare o sostituire la misura?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. II, 5/11/2025 (ud. 5/11/2025, dep. 18/12/2025), n. 40743 (Pres. Verga, Rel. Alma)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nell’ipotesi di avvenuto ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti del tossicodipendente, il giudice, laddove intenda aggravare la misura o comunque sostituirla, abbia l’obbligo di valutare preventivamente la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare, rigettava un’impugnazione presentata avverso un’ordinanza della Corte di Appello della medesima città, con la quale era stata disposta nei confronti di un indagato la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizi di motivazione e in relazione agli artt. 276, 277 cod. proc. pen. e 89 D.P.R. n. 309/90.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «nell’ipotesi di avvenuto ripristino, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990[1], della custodia cautelare in carcere nei confronti del tossicodipendente che interrompa o, comunque, mantenga un comportamento contrario al programma di disintossicazione cui ha scelto di sottoporsi in regime di arresti domiciliari presso un centro di recupero il giudice, laddove intenda aggravare la misura o comunque sostituirla, non ha l’obbligo di valutare preventivamente la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (Sez. 2, n. 49862 del 19/11/2019; Sez. 4, n. 8057 del 21/12/2011).

I risvolti applicativi

In caso di ripristino della custodia cautelare in carcere ex art. 89 DPR 309/1990 per un tossicodipendente che interrompa o non rispetti il programma di disintossicazione agli arresti domiciliari, il giudice può aggravare o sostituire la misura senza dover previamente accertare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

[1]Ai sensi del quale: “1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e’ una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma puo’ pregiudicare il recupero dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e’ subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo’ assentarsi per l’attuazione del programma. 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e’ in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare e’ sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e’ concessa su istanza dell’interessato; all’istanza e’ allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche’ la dichiarazione di disponibilita’ all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e’ comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorita’ giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l’esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l’esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche’ non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita’ organizzata od eversiva. 5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 96, comma 6. 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e’ tenuto a segnalare all’autorita’ giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorita’ giudiziaria ne da’ comunicazione alle autorita’ competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura”.

Leggi anche

Contenuti Correlati
bilancia della giustizia
Esecuzione

In sede di esecuzione, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera prima o dopo il criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p., nel caso di riconoscimento della continuazione tra più reati?

In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima o dopo del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen.?

LEGGI TUTTO »