In caso di pluralità di provvedimenti, la competenza del giudice dell’esecuzione spetta a quello dell’ultimo provvedimento?

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Cass. pen., sez. I, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 23/07/2026), n. 27963 (Pres. Rocchi, Rel. Galati)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radichi in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod proc. pen. tra alcune sentenze emesse dal Tribunale sempre di Bari.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, eccepiva la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen. per essere stato emesso il provvedimento da giudice incompetente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021).

I risvolti applicativi

In presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza dell’esecuzione spetta al giudice dell’ultimo provvedimento esistente al momento della domanda, e non modificata da successivi titoli esecutivi.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27963 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: GALATI VINCENZO

Data Udienza: 13/05/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso l’ordinanza del 20/01/2026 della Corte d’appello di Bari

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod proc. pen. tra le seguenti sentenze del Tribunale di Bari:

20 ottobre 2022, confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 23 giugno 2023, definitiva il 9 ottobre 2024 per i reati di cui agli artt. 612 bis cod. pen. 56, 628, 582, 585 cod. pen. commessi in danno di XXXXXXXXXXXXXXX;

15 maggio 2023, definitiva il 22 luglio 2023 per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. commesso in danno di XXXXXXXXXXXX;

6 marzo 2023, riformata in appello con sentenza del 15 ottobre 2024, definitiva il 28 febbraio 2025, per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. commesso in danno di XXXXXXXXXXX

2. Avverso il provvedimento XXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen. per essere stato emesso il provvedimento da giudice incompetente.

Invero, in pari data rispetto all’ordinanza impugnata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha emesso un provvedimento di unificazione di pene concorrenti includendo, oltre alle sentenze delle autorità giudiziarie baresi, anche altra del Tribunale emiliano, riformata dalla locale Corte di appello con sentenza irrevocabile il 2 luglio 2025.

Ne consegue che la competenza a decidere apparteneva al Tribunale di Bologna, dovendosi avere riguardo alla «data della trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari in data 02.10.25».

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per non essere stata ritenuta configurabile la continuazione a ragione di una incompleta disamina delle questioni sottoposte al giudice dell’esecuzione, con particolare riferimento alla condizione di tossicodipendenza di XXXXXXXXX

Peraltro, le condotte integranti i delitti di cui all’art. 612 bis cod. pen.  contestate al ricorrente come commesse in danno di persone di sesso femminile tutte già legate allo stesso da relazioni sentimentali, sono state caratterizzate da modalità sovrapponibili e sono state consumate nel territorio dello stesso

Comune.

L’identità del disegno criminoso non richiede, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, una programmazione analitica delle singole violazioni, sin dalla commissione della prima, essendo sufficiente una ideazione, anche solo di massima, delle condotte devianti.

Il giudice adito, inoltre, ha omesso di considerare la condizione di tossicodipendenza del ricorrente, dedotta nell’istanza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La stessa prospettazione contenuta nel ricorso è priva di qualsiasi fondamento.

L’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione è stata presentata al giudice dell’esecuzione il 7 maggio 2025 e, secondo quanto incontestatamente riportato nel provvedimento impugnato, all’epoca, l’ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella della Corte di appello di Bari definitiva il 28.2.2025.

Ai fini della determinazione della competenza non rilevano le eventuali pronunce divenute irrevocabili in epoca successiva.

Invero, va ribadito che «la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della “perpetuatio jurisdictionis”» (fra le molte, Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib., Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, omissis, Rv. 259171 – 01; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, omissis, Rv. 247648 – 01).

In termini sostanzialmente conformi è stato condivisibilmente affermato che «la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Tribunale, Rv. 281065 – 01).

Ne consegue che il primo motivo di ricorso è manifestamente privo di fondamento, non assumendo rilievo alcuno l’eventuale irrevocabilità di altra sentenza sopravvenuta rispetto al momento del deposito dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. L’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, omissis, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284420).

E’ stato affermato dal massimo organo nomofilattico che «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074).

Non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, omissis, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, omissis, Rv. 242098).

L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Nel caso di specie, inoltre, si lamenta la violazione dell’art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ove si stabilisce che «fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che «lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen.» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, omissis, Rv, 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, omissis, Rv. 261490).

3.2. Il provvedimento impugnato ha escluso la continuazione tenendo conto, in sostanza, della specificità dei reati commessi dal ricorrente e dalla loro natura: si tratta di plurimi reati di stalking commessi ai danni delle diverse compagne che XXXXXXXX ha avuto nel corso degli anni.

I delitti sono stati commessi in tempi diversi e ai danni di persone offese diverse e rispetto a tale considerazione svolta nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha opposto una critica che poggia sulle omogenee modalità di commissione dei diversi reati che, da sole, non sono idonee a scalfire la ricostruzione del giudice dell’esecuzione il quale, in termini congrui ed esenti da vizi motivazionali evidenti, ha messo in evidenza la connotazione particolare dei reati.

A fronte di tale circostanza, appare inconsistente l’allegazione di una volontà di dominio e di possesso delle persone di sesso femminile che avrebbe ispirato le condotte delittuose del ricorrente siccome espressive non già di un programma criminoso unitario, bensì, piuttosto, di una inclinazione personale o caratteriale che nulla ha a che vedere con la nozione di reato continuato.

Del tutto generica, infine, si palesa la censura riferita alla mancata considerazione della condizione di tossicodipendenza, stante la carenza totale di allegazione in merito al rapporto che si dovrebbe individuare tra la dedotta assunzione di cocaina e la commissione dei delitti per i quali è stata avanzata

l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 13/05/2026

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