Cass. pen., sez. IV, 3/07/2025 (ud. 3/07/2025, dep. 31/07/2025), n. 28193 (Pres. Dovere, Rel. Serrao)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio costituisce una condotta che può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro rigettava un’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nonché per illogicità ed erroneità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso manifestatamente infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione» (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024; Sez. 4, n. 20/01/2022).
I risvolti applicativi
In materia di ingiusta detenzione, il mendacio dell’indagato durante l’interrogatorio, pur rientrando nel diritto di difesa, può rafforzare gli indizi alla base della misura cautelare e rilevare ai fini del dolo o della colpa grave, impedendo così il riconoscimento della riparazione.