La lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 coincide con la particolare tenuità del fatto?

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Cass. pen., sez. IV, 23/09/2025 (ud. 23/09/2025, dep. 8/10/2025), n. 33197 (Pres. Ferranti, Rel. Bruno)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono coincidenti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una pronuncia di condanna resa dal Tribunale della medesima città, a seguito di giudizio abbreviato, con cui era stata comminata, a carico dell’imputato, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre ad essere stabilita la restituzione in favore dell’avente diritto della somma di danaro in sequestro ad eccezione di euro 70,00 di cui era stata disposta la confisca, trattandosi di provento del reato.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima, il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016; Sez. 3, n. 18155).

I risvolti applicativi

La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono fattispecie distinte, poiché la prima si basa su mezzi, modalità, circostanze e quantità/qualità delle sostanze, mentre la seconda considera modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo e non abitualità della condotta.

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