Il verbale d’udienza fa piena prova fino a querela di falso?

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Cass. pen., sez. II, 22/05/2024 (ud. 22/05/2024, dep. 11/07/2024), n. 27767 (Pres. Imperiali, Rel. Cersosimo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il verbale d’udienza fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro rigettava un appello con il quale era stata chiesta la revoca di un decreto emessa dal Tribunale di Catanzaro.

Ciò posto, avverso questa pronuncia ricorreva per Cassazione la difesa, che deduceva l’omessa motivazione in ordine ad un motivo dedotto in appello.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità, nel ritenere il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016; Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, da ultimo Sez. 3, n. 45161 del 20/09/2023), rilevava altresì che il verbale d’udienza fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all’art. 2700 cod. civ. (vedi Sez. 4, Sentenza n. 5627 del 24/01/2023; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023).

I risvolti applicativi

Il verbale d’udienza, trattandosi di un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso, come sancito dall’art. 2700 cod. civ.[1].

[1]Ai sensi del quale: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

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