Cass. pen., sez. II, 8/10/2025 (ud. 8/10/2025, dep. 20/11/2025), n. 37831 (Pres. Beltrani, Rel. Recchione)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia consentito al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo accoglieva un’impugnazione proposta da un indagato per i reati intestazione fittizia e riciclaggio nei confronti del decreto di sequestro preventivo che vincolava i suoi beni.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, sostenendosi in particolare come la sussistenza della motivazione in ordine al periculum in mora contenuta nel decreto di sequestro rendesse incongruente – e dunque apparente – la parte della motivazione del provvedimento impugnato che escludeva la sussistenza in capo al Tribunale del potere di integrare la motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è consentito al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9[1], e 324, comma 7, cod. proc. pen.[2] (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023).
I risvolti applicativi
Non è permesso al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante.
[1]Ai sensi del quale: “Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”.
[2]Secondo cui: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37831 Anno 2025
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 08/10/2025
Data Deposito: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo nei confronti di:
N. F., nato a … il ..
avverso l’ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale di Palermo.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
sentito il Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso
per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Udito il difensore di F. N., Avv. C. G., che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, richiamando quanto allegato nella memoria depositata per via telematica.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo accoglieva l’impugnazione proposta da F. N., indagato per i reati intestazione fittizia e riciclaggio, nei confronti del decreto di sequestro preventivo che vincolava i suoi beni; il Tribunale rilevava che nel provvedimento genetico mancava “del tutto” la motivazione in ordine al periculum in mora, il che escludeva la legittimità di interventi integrativi ed imponeva la restituzione dei beni in sequestro, se non sottoposti ad altro vincolo.
2. Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale alla pagina 106 del decreto che disponeva il sequestro il Giudice per le indagini preliminari avrebbe espressamente rilevato la sussistenza del periculum in mora;
2.2. violazione di legge: si deduceva altresì che la sussistenza della motivazione in ordine al periculum in mora contenuta nel decreto di sequestro rendeva incongruente – e dunque apparente – la parte della motivazione del provvedimento impugnato che escludeva la sussistenza in capo al Tribunale del potere di integrare la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
1.1. Il Collegio riafferma che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il Tribunale per il riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, omissis, Rv. 265365 – 01). Pertanto, non è consentito al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285747 – 01).
1.2. Nel caso in esame, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il decreto genetico conteneva un principio di motivazione in ordine al periculum in mora sia in relazione al sequestro preventivo “impeditivo” disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen, sia in relazione al sequestro preventivo “anticipatorio della confisca” disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
La motivazione, che legittima l’attivazione dei poteri integrativi del Tribunale per il riesame si rinviene alla pag.106 del provvedimento genetico dove il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato (a) che gli indagati, nelle more della conclusione del processo, avrebbero potuto disperdere le risorse accumulate, il che, se non fosse stato disposto il vincolo, imponeva di effettuare una prognosi negativa in ordine alla proficua esecuzione del provvedimento di confisca; (b) che, se non fosse stato disposto il sequestro, la possibilità di utilizzare le somme lucrate avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze dei reati per cui si procede.
Tali passaggi argomentativi, qualora fossero stati ritenuti insufficienti, avrebbero comunque legittimato l’esercizio dei poteri integrativi assegnati al Tribunale per il riesame, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato.
1.3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025.





