Il ricorso straordinario per Cassazione può essere limitato alle decisioni sull’accertamento dei fatti processuali?

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Cass. pen., sez. II, 9/07/2026 (ud. 9/07/2026, dep. 16/07/2026), n. 26737 (Pres. Alma, Rel. Pardo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’operatività del ricorso straordinario per Cassazione possa essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, rigettava un ricorso proposto avverso una pronuncia della Corte di Appello di Venezia che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso straordinario per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002).

I risvolti applicativi

L’operatività del ricorso straordinario per Cassazione non è circoscritta alle decisioni concernenti l’accertamento dei fatti processuali, poiché l’errore percettivo può riguardare qualsiasi dato fattuale, senza che una diversa limitazione trovi fondamento nella portata della norma.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26737 Anno 2026

Presidente: ALMA MARCO MARIA

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 09/07/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

V. F. (…) nato a … il …;

avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di Cassazione di Roma;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

udite le conclusioni del P.G. Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il difensore avv.to Giovanni Vecchio che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con sentenza dell’8 luglio 2025 rigettava il ricorso avanzato nell’interesse di V. F. avverso la pronuncia della Corte di appello di Venezia del 5-7-2024 che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis

cod. proc. pen. il difensore e procuratore speciale dell’imputato, avv.to G. V., deducendo, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza della corte di legittimità nella parte in cui aveva omesso di valutare quei motivi di impugnazione con i quali si erano analiticamente contestate le condotte significative di partecipazione punibile come ricostruite a carico del V.; elementi che venivano riconsiderati escludendone la decisività sia quanto alla capacità del Centro studi gestito dal ricorrente di rilasciare titoli di studio sia in relazione alla contestata condotta di false fatturazioni nell’interesse dell’associazione. In particolare, su tale ultimo aspetto, si sottolineava che nel corso del separato giudizio avente ad oggetto tali condotte il V. era stato definitivamente assolto dal delitto fiscale e tale elemento sopravvenuto e decisivo non era stato

oggetto di valutazione nella pronuncia di conferma della condanna emessa dalla corte di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non appare fondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero va, innanzi tutto, ricordato come secondo l’interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità cui il Collegio intende dare continuità l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; la Corte ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, omissis, Rv. 221280 – 01).

Successivamente è stato ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, omissis, Rv. 263686 – 01).

1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta dichiarare l’infondatezza del ricorso posto che il motivo non prospetta un errore di fatto nella percezione di dati processuali o degli accadimenti di fatto ricostruiti nel corso del procedimento bensì l’errata valutazione degli elementi ritenuti significativi di partecipazione mafiosa punibile ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., chiedendo, sostanzialmente, al giudice del ricorso straordinario di ribaltare il giudizio già compiuto dalla prima pronuncia di cassazione sulla base di un’autonoma ed alternativa lettura di circostanze già compiutamente analizzate.

1.2 Quanto poi alla deduzione dell’omessa valutazione da parte della pronuncia di legittimità dell’effetto disarticolante determinato dall’intervenuta assoluzione del V. all’esito del procedimento avente ad oggetto false fatturazioni, il ricorso appare non sufficientemente specifico nella parte in cui non dimostra che le false fatturazioni per le quali è intervenuta assoluzione furono le medesime poi valutate nella pronuncia di condanna.

Peraltro, come sottolineato dalla pronuncia della Sezione Sesta di questa Corte, i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del procedimento avevano affermato che proprio il ricorrente era coinvolto nelle false fatturazioni e tale dato risulta comunque valutato autonomamente in sede di giudizio per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., così che l’intervenuta assoluzione per uno o più episodi non annulla l’efficacia probatoria dell’emergenza autonomamente valutata; infine, non può omettersi di rilevare che la sentenza impugnata in via straordinaria aveva ricollegato la responsabilità ex art. 416-bis cod. pen. anche ad altri elementi specifici quali spedizioni punitive ed altre condotte in cui era coinvolto il ricorrente rispetto alle quali il ricorso propone una lettura alternativa non consentita senza evidenziare concreti e specifici errori di fatto legittimanti il ricorso al rimedio straordinario invocato.

2. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. La richiesta generica di condanna dell’imputato alla refusione delle spese di parte civile avanzata mediante deposito in cancelleria dalla parte civile A. V. s.p.a. non può essere accolta in quanto presentata per iscritto pur a fronte di trattazione orale del procedimento e non contenente alcuna argomentazione a sostegno della richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso principale.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire nel suo massimo consesso, «Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 286581 – 03).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 09/07/2026

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