Cass. pen., sez. III, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36358 (Pres. Andreazza, Rel. Macrì)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione possa avere a oggetto il travisamento del fatto o della prova.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
A fronte del fatto che la Sezione Quarta della Corte di Cassazione aveva rigettato un ricorso proposto nei confronti di una sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo d), avverso questa decisione proponeva ricorso straordinario per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione non può avere a oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non anche quelli del ragionamento (tra le più recenti, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023).
I risvolti applicativi
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione non può avere a oggetto il travisamento del fatto o della prova, essendo tale istituto finalizzato esclusivamente alla rimozione dei vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non di quelli del ragionamento.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3
Num. 36358
Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MACRI’ UBALDA
Data Udienza: 15/09/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
sul ricorso di M. U., nato a … il …,
avverso la sentenza in data 02/10/2025 della Corte di cassazione,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso,
udito per l’imputato l’avv. G. D. L., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 103 del 2026 (ud. 2 ottobre 2025) la Sezione Quarta della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di U. M. avverso la sentenza in data 8 luglio 2024 della Corte di appello di Trieste che l’aveva condannato alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo d).
2. U. M. presenta un ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., affidato a un unico motivo. Sostiene che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto perché non ha colto il senso della tesi difensiva, volta, da un lato, a contestare gli elementi di prova diretti a dimostrare l’origine e la provenienza della cocaina nonché l’appartenenza del fornitore, R. A. C. C., al novero dei trafficanti, dall’altro, ad affermare l’esistenza di un’attività di provocazione illegittima da parte della polizia che custodiva lo stupefacente attraverso l’agente infiltrato C. e il suo stretto collaboratore C. C., provocazione che aveva dato luogo a un reato impossibile, ai sensi dell’art. 49 cod. pen. Dei nove motivi di ricorso per cassazione appunta la sua attenzione sul primo, articolato in tre punti: A) la violazione di norme processuali e segnatamente degli art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.; B) il vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., volta ad accertare, presso l’Autorità giudiziaria colombiana, l’esistenza di un procedimento a carico di C. C. e di M. Q.; C) il vizio di motivazione per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, per omesso esame della prova e travisamento della stessa in punto di verifica delle situazioni e delle condotte asseritamente accertate dall’Autorità giudiziaria straniera e affermata irrilevanza della documentazione probatoria straniera, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero dagli atti del processo specificamente indicati nel gravame.
Precisa di non aver avuto risposta a una questione decisiva, e cioè se esisteva un sodalizio criminale colombiano in procinto di inviare la cocaina e se C. C. ne era partecipe. Il tema del ricorso non era dunque se esistevano o meno indagini in Colombia, antecedenti o successive all’avvio dell’operazione sotto copertura, ma aggrediva il vuoto probatorio e la totale assenza di motivazione delle sentenze di merito in cui si era data per scontata l’esistenza del cartello colombiano e della partecipazione a esso di C. C..
Poiché era stato accertato che la cocaina proveniva dalla Guardia di Finanza ove era stata custodita fino a pochi minuti prima della consegna a C. C. e da questi a esso M. e al concorrente, tale L., insiste sull’illiceità della provocazione.
In definitiva, afferma che il mancato annullamento della condanna è dipeso da un errore di percezione per cui, se si fosse ammesso che nessuna prova era stata raggiunta per qualificare il ruolo di C. C. come partecipante del presunto clan di narcotrafficanti, allora si sarebbe dovuto affrontare il tema della provocazione, la cui prova era a carico dell’Autorità giudiziaria e non dell’accusato, con conseguente configurabilità del reato impossibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
E’ stato definitivamente accertato che U. M., unitamente al concorrente A. L., ha ricevuto da R. A. C. C., emissario di un cartello colombiano, 100 chili di cocaina, che ha successivamente trasportato in Aiello del Friuli.
La complessa operazione investigativa è stata possibile grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza con le Autorità colombiane e all’impiego di un agente sotto copertura, previamente autorizzato ai sensi dell’art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146. Lo stupefacente, entrato in Italia, e mantenuto sotto la costante vigilanza della Guardia di Finanza, è stato poi prelevato per la cessione agli acquirenti, tra cui il M.. Le sentenze di merito hanno ricostruito in fatto che, nell’aprile 2021, il L. era stato contattato da tale R., cittadino colombiano residente a Madrid, il quale gli aveva chiesto di custodire una partita di 40 chili di cocaina e, nei primi giorni di maggio, era stato contattato dal C. C. che si era presentato come il referente colombiano di cui gli aveva parlato R.. Dopo aver concordato il prezzo con il L., il C. C. aveva incaricato l’agente sotto copertura di prelevare 100 chili di cocaina dal maggior carico giunto a Trieste dalla Colombia e custodito dalla Guardia di Finanza e l’aveva consegnato al L. e al M. nel parcheggio di un ristorante di Aquileia, dal quale il M. era partito verso A. nel ….
Secondo la prospettazione difensiva, per un verso, non sarebbe stata raggiunta la prova, nel corso del processo, dell’esistenza di un cartello colombiano cui partecipava il C. C. e, per altro verso, sarebbe stata considerata legittima un’operazione sotto copertura che aveva tutti i caratteri della provocazione illegittima, dal momento che lo stupefacente appreso dal M. era uscito direttamente dal deposito della Guardia di Finanza.
Tale prospettazione, che esorbita dal primo motivo di ricorso, per involgere anche gli altri motivi, è stata efficacemente sintetizzata a pag. 14-15 della sentenza impugnata e ha trovato completa risposta nelle successive pag. 15-19. La Corte di cassazione ha precisato, innanzi tutto, che nel processo italiano non si è fatto uso di atti giudiziari colombiani, donde l’inconsistenza della censura sul mancato controllo della legittimità delle attività espletate dall’Autorità straniera e, in secondo luogo, che l’operazione sotto copertura è stata autorizzata dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga in data 2 aprile 2021 e dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza in data 7 aprile 2021, quando era già attiva l’organizzazione colombiana dedita al traffico di droga, donde la genericità della censura sull’illegittimità della procedura.
Particolarmente pregnante e decisiva è, tuttavia, la parte di motivazione a pag. 18 della sentenza allorché la Corte di cassazione ha affermato che era stato accertato dalle sentenze di merito che la consegna dello stupefacente al M. e al L. era stato il frutto dell’autonoma iniziativa e programmazione del C. C. e del Robert, mentre l’agente sotto copertura, che aveva prelevato lo stupefacente dal deposito della Guardia di Finanza, era stato un mero esecutore degli ordini materiali del C. C.. Di qui l’erroneità del richiamo alla categoria del reato impossibile, per inidoneità dell’azione, che presuppone pur sempre che la derivazione causale dell’azione delittuosa dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici degli agenti infiltrati o provocatori sia piena ed esclusiva (si veda, tra le più recenti, Sez. 2, n. 45852 del 15/09/2023, omissis, Rv. 285416 – 01, citata anche nella sentenza impugnata).
A differenza di quanto argomentato dal M. nel suo ricorso, dunque, la Corte di cassazione ha risposto in modo puntuale alle censure sollevate, con perspicace analisi del fatto e puntuale motivazione in diritto.
E’ pacifico in giurisprudenza che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere a oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non anche quelli del ragionamento (tra le più recenti, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 286048 – 01; per una disamina più ampia dell’istituto, si veda, tuttavia, Sez. 3, n. 26563 del 11/05/2022, omissis, Rv. 283621 – 01, par. 4 in motivazione). L’errore di fatto consiste, infatti, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
Il ricorrente non ha tenuto conto dei ristretti limiti di operatività di tale mezzo di impugnazione straordinario e ha sollecitato di fatto un riesame della stessa censura, al di fuori del perimetro applicativo del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1860 del 23/04/2026, omissis, Rv. 289984-01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 settembre 2026





