Cass. pen., sez. VI, 3/12/2025 (ud. 3/12/2025, dep. 4/12/2025), n. 39191 (Pres. De Amicis, Rel. D’Arcangelo)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di mandato d’arresto europeo, sia applicabile al ricorso per Cassazione di cui all’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69[1] la disposizione dell’art. 609 cod. proc. pen.[2].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino disponeva la consegna di un individuo all’autorità giudiziaria francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per procedere nei suoi confronti per il reato di favoreggiamento di una persona ricercata per il reato di omicidio.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza dell’art. 6, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto il mandato di arresto europeo non sarebbe stato trasmesso all’autorità giudiziaria italiana tradotto in lingua italiana.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di mandato d’arresto europeo, è applicabile anche al ricorso per Cassazione di cui all’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell’art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della Corte di Cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 47071 del 4/12/2009, fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all’udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia).
I risvolti applicativi
In tema di mandato d’arresto europeo, anche il ricorso per Cassazione ex art. 22 L. 69/2005 è soggetto all’art. 609 c.p.p., che limita la cognizione della Corte di legittimità ai motivi proposti, alle questioni rilevabili d’ufficio e a quelle non deducibili in appello.
[1]Ai sensi del quale: “1. Contro la sentenza di cui all’articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. 2. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della sentenza di cui all’articolo 17, comma 1. 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell’udienza. 4. La decisione è depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. 5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 5-bis. Contro l’ordinanza di cui all’articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della ordinanza di cui all’articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell’udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell’udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della metà”.
[2]Secondo cui: “1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello”.







