Il ricorso per Cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi è proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606 c.p.p.?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 25/09/2026 (ud. 25/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36337 (Pres. Rocchi, Rel. Zoncu)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il ricorso per Cassazione avverso il decreto, che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, possa essere proposto per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, respingeva un’opposizione proposta da una società per azioni avverso un decreto di formazione dello stato passivo emesso dal Giudice delegato a seguito della confisca dei beni disposti nel procedimento a carico di una data persona, in quanto non era stato ammesso il credito avanzato dalla opponente.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione la parte creditrice non ammessa.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per Cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge. (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022).

I risvolti applicativi

In tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per Cassazione avverso il decreto recante decisione sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ai sensi dell’art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159/2011[1], per tutti i motivi di cui all’art. 606 c.p.p.[2].

[1]Ai sensi del quale: “All’esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione”.

[2]Secondo cui: “1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36337 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: ZONCU MARIA GRECA

Data Udienza: 25/09/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

A. A. M. C. S.

avverso il decreto del 22/01/2026 del TRIBUNALE di Palermo

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, con provvedimento in data 22 gennaio 2026 ha respinto l’opposizione proposta da A. M. C. spa, di seguito anche A.M.C.O., avverso il decreto di formazione dello stato passivo emesso dal Giudice delegato il 10 luglio 2025 a seguito della confisca dei beni disposti nel procedimento a carico di F. M., in quanto non era stato ammesso il credito avanzato dalla opponente.

A. M. C. spa era subentrata a B. N. nella titolarità del credito nascente da mutuo ipotecario dell’importo di 100.000 euro, garantito da ipoteca iscritta il 21 dicembre 2004 per un valore di 200.000 euro sull’immobile sito in … via …s, oggetto di confisca di prevenzione.

E s s e n d o l a o p p o n e n t e s u b e n t r a t a n e l l e r a g i o n i d i c r e d i t o originariamente vantate da B. N., chiedeva il riconoscimento e l’ammissione al passivo della procedura del credito complessivo di 128.202,34 euro.

2. La creditrice non ammessa propone ricorso avverso detto provvedimento a mezzo del difensore di fiducia articolando cinque motivi di doglianza.

Premette la ricorrente che, essendo terza creditrice, secondo un pacifico orientamento di questa Corte, non operano le limitazioni in ordine al tipo di vizi denunciabili nel giudizio di legittimità.

2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 52 d.lgs. 159/2011 in punto alla presunzione di strumentalità del credito rispetto alla attività illecita.

Il Tribunale si è limitato ad affermare la contemporaneità fra l’erogazione del mutuo e il periodo di pericolosità sociale, senza verificare, però, nel concreto se gli indici di pericolosità del proposto in quel periodo fossero o meno occulti; infatti nel momento in cui veniva concesso il mutuo nessuna indagine era ancora in corso su F.; né al fine di provare la strumentalità del credito possono essere utilizzati i medesimi elementi utilizzati per escludere la buona fede del creditore, ovverossia le presunte anomalie rilevate nell’istruttoria del mutuo.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 52 d.gs. 159/2011 sotto il profilo della erronea distribuzione dell’onere probatorio e della mancata distinzione fra l’accertamento della pericolosità e la verifica della buona fede.

Il provvedimento impugnato, pur dando atto della struttura cumulativa dei requisiti richiesti dall’art. 52, non ne rispetta la sequenza logica e crea una confusione fra il dato oggettivo della strumentalità e quello soggettivo della buona fede, con ciò dando per scontata la strumentalità e passando alla valutazione della buona fede, la prova della cui ritenuta assenza riflette anche sul piano della strumentalità.

In realtà nel caso in esame ciò che manca è la dimostrazione della strumentalità del credito rispetto alla attività illecita, in difetto di indici conclamati di pericolosità.

2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sotto il profilo della assenza di motivazione.

Il provvedimento impugnato fonda le proprie radici su una serie di asserite anomalie della procedura di mutuo che non sarebbero rilevanti.

Il fatto che il prezzo di acquisto dell’immobile fosse inferiore all’importo del mutuo erogato non è significativo, ben potendo ricomprendere il finanziamento anche le spese accessorie; irrilevante sarebbe anche il fatto che la filiale di erogazione del mutuo sia sita in un paese diverso da quello di residenza del mutuatario.

Analogamente il fatto che il trasferimento immobiliare sia avvenuto fra padre e figlio non costituisce di per sé una anomalia da cui desumere una strumentalità fra il credito e l’attività illecita o di reimpiego dei proventi illeciti; la circostanza che i redditi dei mutuatari si siano contratti successivamente all’erogazione del mutuo è elemento non rilevante in quanto il rapporto fra i redditi complessivi e l’importo del mutuo rientrava nei parametri.

In conclusione, il ricorrente rileva come le anomalie indicate nel provvedimento impugnato siano, sia singolarmente, sia congiuntamente considerate, inidonee a dimostrare la strumentalità del mutuo ovvero la malafede del mutuante.

2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 52 d.lgs. 159/2011 per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per avere il Tribunale utilizzato ai fini della decisione atti del procedimento di prevenzione rispetto al quale il creditore era terzo e che non erano stati essi a sua

disposizione.

2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto inidonea la documentazione prodotta a supporto del credito.

L’estratto saldaconto non avrebbe potuto essere certificato conforme alle scritture contabili da parte del cessionario del credito, soggetto non in possesso delle scritture contabili originarie; per contro rilevante è il rispetto della normativa bancaria nella concessione del mutuo, che attesta la corretta erogazione del mutuo secondo i parametri in vigore.

3. Il Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito meglio esplicitati.

In tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge. (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, omissis, Rv. 284106 – 01); possono dunque essere dedotti vizi diversi da quelli della mera violazione di legge in quanto, con riguardo alla verifica di legittimità inerente alle decisioni rese ai sensi dell’art. 59, comma 7, d.l.gs. n. 159 del 2011 non vengono in gioco le ordinarie limitazioni previste per il ricorso in cassazione in materia di prevenzione sancite dall’art. 10 dello stesso decreto (Sezione 6, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627).

In tema di confisca allargata, il cessionario di un credito ipotecario che si sia reso acquirente del diritto dopo il sequestro del bene dato in garanzia, per ottenere la tutela del proprio diritto ai sensi degli artt. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. e 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha l’onere di dimostrare la buona fede del creditore originario sull’assenza di strumentalità del credito all’attività illecita, nonché la propria buona fede, intesa quale mancanza di accordi fraudolenti con il destinatario della misura ablativa, mentre non rileva la conoscenza o la conoscibilità dell’applicazione della misura cautelare al momento del suo acquisto, in quanto egli subentra nella stessa posizione giuridica del cedente (Fattispecie relativa a “cessione in blocco” disciplinata dall’art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la buona fede della banca cessionaria del credito ipotecario sulla sola base dell’omessa verifica dell’anteriorità del sequestro rispetto alla cessione) (Sez. 6, n. 30611 del 24/06/2025, omissis, Rv. 288618 – 01).

2. La prova del vincolo della strumentalità.

Circa il rilievo preliminare della sussistenza del nesso di strumentalità, questa Corte ha affermato che nel caso di assenza di dimostrazione del nesso di strumentalità la suddetta disposizione non consente che il diritto di credito del terzo derivante da atto anteriore al sequestro, assistito da ipoteca iscritta anteriormente, sia pregiudicato dalla confisca, a prescindere dall’atteggiamento “soggettivo” del creditore (arg. ex Sez. 1, 19 settembre 2014, n. 42084).

Nei casi in cui la condizione di pericolosità sia assente al momento della erogazione del credito – ovvero ‘occulta’ – e la destinazione delle risorse sia apparentemente lecita, risulta necessaria, non potendosi riconoscere alcuna presunzione semplice, la congrua dimostrazione del nesso di strumentalità, quale pre-condizione della scelta di addivenire o meno alla tutela della posizione creditoria (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, omissis, Rv. 280793 – 01).

Ai fini della valutazione in ordine al requisito dell’insussistenza di un vincolo di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l’emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall’attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento dell’erogazione, la pericolosità fosse assente od “occulta”, con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse (Sez. 1, n. 12525 del 06/02/2026, omissis Rv. 289733 – 01). Quindi, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, omissis, Rv. 286456 – 01).

Il giudice è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all’attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, sempre che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (ex multis Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, omissis, Rv. 285079; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, omissis, Rv. 272232).

In proposito il giudice può legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall’attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di pericolosità sociale del ricevente (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282734; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, omissis, Rv. 275533; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, omissis, Rv. 264373).

La manifestazione della pericolosità sociale del ricevente è stata di volta in volta identificata nell’avere riportato prima della concessione del mutuo condanne definitive per reati sintomatici di pericolosità (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, omissis, Rv. 282734 – 01).

Il requisito della strumentalità, infatti, rileva essenzialmente sul piano oggettivo, afferente alla possibile funzionalizzazione del credito vantato dall’istante rispetto alle condotte illecite del proposto destinate a disvelarne la pericolosità.

Ciò che rileva, a questo fine, è che il credito sia sorto in costanza delle ragioni di pericolosità e sia in grado, direttamente o indirettamente, di supportare l’azione illecita del proposto.

3. Con tale aspetto si intreccia quello della buona fede, che rileva sul piano della conoscibilità della pericolosità sociale.

L’art. 52, comma 1, lett. b), cit. – a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 161 del 2017, applicabile al caso in esame – prevede che “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano dati aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro ove ricorrano le seguenti condizioni … che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento”.

Il comma 3 prosegue precisando che, ai fini della valutazione della buona fede, il giudice deve tenere conto “delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi”.

Da qui la previsione di regole (l’anteriorità del credito) e, appunto, quella della strumentalità del credito, che precludono la partecipazione al passivo della procedura a quei terzi (e solo a quei terzi) che, con le proprie operazioni negoziali possano avere supportato l’azione illecita sintomatica della pericolosità sociale del proposto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la buona fede vale a temperare le conseguenze determinate dalla previsione della strumentalità ed entra in gioco solo in via condizionata, per non trasformare in termini di mero sacrificio il bilanciamento di valori perseguito dalla disposizione di cui all’art. 52 cit.; di contro, obliterando il tema della strumentalità, così da darlo sistematicamente per presupposto, l’imposizione al creditore di comprovare la buona fede finirebbe per concretare una irragionevole restrizione dei diritti soggettivi dei terzi, anch’essi tutelati costituzionalmente.

Tali coordinate ermeneutiche hanno costituito la premessa delle ragioni sulla base delle quali questa Corte ha ritenuto di dubbia costituzionalità la lettura interpretativa diretta a sostenere che l’attuale disposto dell’art. 52, comma 1, lett. b) cit. legittimi l’integrale pretermissione del profilo della strumentalità, così da costringere il creditore a provare comunque la propria buona fede, quali che siano la natura della sua pretesa e il rapporto che corre con la pericolosità sociale del proposto, nonché la tesi, da questa derivata, che pone a carico del creditore l’onere di comprovare l’insussistenza della strumentalità.

Questa Corte ritiene, viceversa, condivisibili i principi affermati nelle decisioni che hanno esaminato i temi della strumentalità del credito rispetto all’attività illecita, della ripartizione dell’onere probatorio e dell’onere motivazionale del giudice, pervenendo alla conclusione secondo cui l’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., anche a seguito delle modifiche operate dall’art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, “a meno che” – come recita il nuovo testo della disposizione – non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare

rispetto all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell’insinuazione al passivo della procedura, l’onere di dimostrare l’ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, omissis, Rv. 285079).

La conseguenza di tale affermazione, sviluppata nella sentenza ora indicata, è che il Tribunale deve fornire analitica dimostrazione del requisito della strumentalità, muovendo dalla condotta e dalle cointeressenze del proposto, ricostruendo l’operazione negoziale da cui il credito è sorto e segnalando gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua finalizzazione illecita.

Si è, al riguardo, condivisibilmente affermato che la strumentalità, infatti, rappresenta una indefettibile precondizione del successivo scrutinio relativo alla buona fede del debitore. Il nesso che corre tra le ragioni dell’applicazione della misura reale e la finalizzazione del credito oggetto di insinuazione non va ritenuto aprioristicamente: costituisce, piuttosto, oggetto di un preciso e pregiudiziale accertamento da parte del tribunale, che è dunque tenuto a motivare muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del soggetto in danno del quale è stata eseguita la confisca; rimarcando, in caso di confisca che ha coinvolto imprese, individuali o collettive, il collegamento che lega tale soggetto all’ente debitore; provvedendo infine ad una puntuale ricostruzione della relativa vicenda negoziale, segnalandone gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta strumentalità tra i due citati momenti del relativo giudizio.

4. Nel caso in esame la puntuale verifica circa la strumentalità del credito rispetto alla attività illecita manca del tutto e non vi è neppure chiarezza circa l’ampiezza del periodo di manifestazione della pericolosità, poiché le affermazioni contenute nel provvedimento sono del tutto generiche.

Il provvedimento opposto motiva sulla strumentalità affermando la coevità fra la concessione del credito e la manifestazione di pericolosità del proposto, risalente nel tempo in ragione della sua contiguità con il sodalizio mafioso di Bagheria, grazie alla assidua frequentazione del cognato C. che, nella seconda metà degli anni ’90, era accreditato come uno dei principali favoreggiatori della latitanza del boss B. P. e l’emersione di elementi nel procedimento inscritto nel 2004 e sfociato in una condanna fra gli altri per il reato ex art. 416 bis cod. pen. in epoca successiva.

Gli elementi citati da cui discende la pericolosità sociale del F. sono conversazioni del 2006, cioè successive alla erogazione del mutuo; il provvedimento impugnato non indica l’inizio del periodo di manifestazione della pericolosità sociale, che fa riferimento alla metà degli anni novanta, ma con specifico rifermento al cognato C. e al sodalizio criminoso, ma non alla pericolosità sociale del proposto.

Quanto alla coevità della concessione del mutuo rispetto alla iscrizione del procedimento a carico del F., che si collocano entrambi nel 2004, non si può non notare che a fronte di una coevità formale non vi è prova della conoscibilità in capo ai terzi degli indici di pericolosità del medesimo.

Nel 2004, infatti, anno di concessione del credito, F. veniva iscritto nel registro degli indagati e ciò per definizione è informazione riservata e non conoscibile ai terzi e dunque tale coevità non è in alcun modo significativa di una strumentalità del credito rispetto alla attività illecita, in assenza di dati dai quali desumere che gli indici di pericolosità fosse palesi e conoscibili.

Il provvedimento opposto sovrappone i due piani e trasla sul piano della strumentalità e della consapevolezza la questione della buona fede, affermando che è “onere della prova che grava sulla parte e si estende alla dimostrazione della assenza di una colposa negligenza nel non essersi avveduto della possibile strumentalità dell’erogazione del credito rispetto alla attività illecita del preposto”

Il provvedimento impugnato riprende le medesime considerazioni in punto di strumentalità, affermando che il cognato era accreditato nella compagine criminosa di B. fin dalla seconda metà degli anni ’90, ma nulla dice rispetto a F., che veniva condannato in esito a procedimento iscritto proprio nel 2004 e le cui condotte rilevatrici della pericolosità sociale – che dunque sono essenziali per delineare la strumentalità intesa come conoscibilità della pericolosità sociale del soggetto – non hanno un solido ancoraggio temporale.

Il Tribunale non ha fornito alcuna dimostrazione circa la erogazione del credito in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità del ricevente, con ciò pretermettendo ogni necessaria dimostrazione di strumentalità del credito e ribaltando sul creditore l’onere di provare la propria buona fede, secondo un’interpretazione dell’art. 52 d.lgs. 159/2011 che non trova  corrispondenza negli insegnamenti di questa Corte, in quanto ritenuta troppo penalizzante per i diritti soggettivi dei terzi creditori.

In difetto, dunque, di adeguata motivazione dell’ordinanza impugnata sotto il profilo della strumentalità che è, come visto, la precondizione oggettiva per escludere il credito del terzo, tutti gli altri motivi risultano assorbiti.

5. Per le ragioni testé esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio, in ragione dei principi più sopra espressi,

al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.

Così è deciso, 25/09/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati