Cass. pen., sez. VI, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36367 (Pres. Aprile, Rel. Riccio)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che sia la persona offesa a volontariamente avvicinarsi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una condanna emessa dal Tribunale di Napoli Nord alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 387-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza od erronea applicazione di legge nonché vizi di motivazione, in ordine all’affermata responsabilità per il reato ascrittogli.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 387-bis cod. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che sia la persona offesa a volontariamente avvicinarsi, attesa, da un lato, la piena esigibilità del concreto esercizio dello “ius excludendi” e, dall’altro, l’esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025).
I risvolti applicativi
Configura il delitto di cui all’art. 387-bis c.p.[1] la condotta del soggetto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento che consenta il volontario avvicinamento della persona offesa.
[1]Ai sensi del quale: “Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36367 Anno 2026
Presidente: APRILE ERCOLE
Relatore: RICCIO STEFANIA
Data Udienza: 09/09/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXX XXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. V. D. F., che ha insitito per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. XXXXX XXXXXX ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna nei suoi confronti, emessa dal Tribunale di Napoli Nord con pronuncia del 10 dicembre 2024, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 387-bis cod. pen.
L’imputato è stato ritenuto responsabile di avere violato le misure cautelari, congiuntamente applicate, dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis cod. pen. e del divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter nei confronti della propria madre.
2. Il ricorso consta di tre motivi, con cui si deducono vizi di inosservanza od erronea applicazione di legge nonché vizi di motivazione, in ordine ai seguenti profili:
1) la affermata responsabilità per il reato ascritto, posto che, recandosi presso l’abitazione materna, ha violato le misure applicate siccome incorso in errore sul fatto ai sensi dell’art. 47, comma terzo, cod. pen., errore che ha eliso il dolo e reso inesigibile un comportamento alternativo.
Egli ha agito nella erronea supposizione che le dette misure non fossero più in essere al momento della trasgressione, per avere la madre manifestato piena disponibilità ad accoglierlo in casa ed espresso la volontà di rimettere la querela, nel corso della udienza celebrata innanzi al Tribunale il giorno precedente.
Inoltre, se la norma incriminatrice di cui all’art. 387-bis cod. pen. persegue la finalità di rafforzare le tutele dei soggetti vulnerabili, essendo volta a scongiurare, attraverso la previsione di un divieto ulteriormente inibitorio dell’inosservanza delle misure cautelari disposte per reati in loro pregiudizio, il pericolo di condotte recidivanti, tale pericolo nel caso in esame non appare configurabile stante la non volontarietà della condotta, che la rende di fatto inoffensiva;
2) il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La condotta del ricorrente si connota per l’esiguità del pericolo arrecato e per la limitata intensità del dolo. A nulla rileva, in senso ostativo, la natura plurioffensiva del reato, ribadita dalla Corte di appello a fondamento della decisione reiettiva, non rientrando la stessa tra i parametri cui ancorare l’esercizio della discrezionalità ai detti fini.
3) Il trattamento sanzionatorio, come regolato dagli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.
I Giudici di merito hanno nella sostanza omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo compiutamente valutato la personalità del prevenuto alla luce della intervenuta remissione della querela, e neppure hanno argomentato in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile riguardo a tutti i motivi proposti.
2. Il primo motivo, che deduce l’esistenza di un errore su norma extrapenale determinativo di errore sul fatto, ai sensi dell’art. 47, comma 3, cod. pen. è manifestamente infondato.
XXXXXX ha voluto e realizzato una condotta esattamente corrispondente alla materialità del reato di cui all’art. 387-bis cod. pen., avendo erroneamente supposto – in tesi difensiva – che le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, alle quali era sottoposto, avessero perso efficacia in esito alla dichiarata disponibilità da parte della madre ad accoglierlo nuovamente in casa.
Si ipotizza, da parte della difesa, difetto di conoscenza delle norme regolative della efficacia delle misure cautelari. Tuttavia, essendo tali norme evocate dal disposto dell’art. 387-bis cod. pen. attraverso l’uso dell’avverbio “legalmente” ad esse riferito, correttamente la Corte di appello ha rilevato che l’errore che ha investito tale profilo della fattispecie incriminatrice si è risolto, in definitiva, in errore su norme integratrici del precetto e non può come tale assumere rilievo scusante. Ciò perché l’errore su legge diversa da quella penale, previsto dall’art. 47, comma terzo, cod. pen., non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale (Sez. 6, n. 27941 del 31/05/2016, omissis, Rv. 267390 – 01).
Un simile errore non è tale da elidere l’elemento soggettivo del reato – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – in quanto errore sul divieto, riconducibile all’ambito previsionale dell’art. 5 cod. pen.
E non rilevano profili di inevitabilità di tale erronea supposizione, asseritamente fondata sul postumo ridimensionamento da parte della vittima degli agiti aggressivi del figlio (attribuiti, nel processo per il reato presupposto, ad ordinaria litigiosità endofamiliare), quasi che il sistema della cautela personale possa ritenersi incentrato, dalla prospettiva del sottoposto, sulla sola volontà della persona offesa.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, su temi analoghi, ma in un capo speculare al presente, che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 387-bis cod. pen., persino la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che sia la persona offesa a volontariamente avvicinarsi, attesa, da un lato, la piena esigibilità del concreto esercizio dello “ius excludendi” e, dall’altro, l’esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P, Rv. 287608 – 01).
Non vi è luogo, dunque, a parlare di inesigibilità di una condotta alternativa da parte del ricorrente.
3. Quanto al secondo motivo, con cui la difesa si duole del mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, deve considerarsi che le determinazioni dei Giudici di merito in ordine al diniego di tale causa di non punibilità sono insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nella specie, la rilevata natura plurioffensiva della norma, in quanto volta a tutelare sì la libertà di determinazione della persona offesa, ma anche la corretta esecuzione nei provvedimenti giudiziari, non è distonica rispetto ai parametri di apprezzamento richiamati dall’art. 131-bis cod. pen.: essa è assunta in sentenza a premessa di una valutazione di non lievità del fatto.
Ed invero, come evidenziato dalla Corte di appello, con affermazioni stringate ma non censurabili sotto il profilo della logica motivazionale, se nei confronti della persona offesa il pericolo assume una più lieve connotazione all’esito della intervenuta riconciliazione, sotto il diverso profilo della formale
osservanza dovuta ai provvedimenti giudiziali e della tenuta complessiva del sistema della cautela personale, non sono individuabili elementi di significativa tenuità nella condotta, posto che la misura non ha perso efficacia prima della sua revoca, disposta con successiva sentenza di proscioglimento.
L’impianto argomentativo a sostegno della decisione, sul punto, è puntuale ed esente da discrasie logiche.
4. Anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche le deduzioni difensive restano generiche.
Con argomentazioni compiute e non distoniche la Corte di merito ha valorizzato quale elemento ostativo, attinente al profilo personologico, la coeva sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il che rende la condotta trasgressiva indicativa di un grado di capacità a delinquere non compatibile con il riconoscimento di elementi di attenuazione.
Va del resto considerato che, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275509).
Sicché sono stati all’evidenza ritenuti recessivi nella decisione impugnata i profili di attenuazione dedotti nel proposto gravame, costituiti dalla giovane età del ricorrente, dalle sue condizioni economiche e sociali, dal buon comportamento processuale.
5. Altra doglianza, rivolta avverso l’immotivato diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondata.
Occorre al riguardo premettere che la pronuncia che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame non è censurabile quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (tra le molte, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284096 – 01).
Il ricorrente risulta gravato da molteplici precedenti gravi per reati di rapina e in materia di stupefacenti e non ha mai fruito della sospensione condizionale perché incompatibile con la entità delle precedenti condanne.
Non è spiegato dalla difesa su quali elementi dovrebbe fondarsi una prognosi di non recidivanza anche alla luce delle più recenti condotte, avendo la Corte di appello stigmatizzato la violazione della misura cautelare ma anche la violazione della misura di prevenzione.
Sicchè il diniego deve al riguardo ritenersi implicito, siccome emergente dal tenore complessivo della motivazione.
6. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congruo determinare nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 09/09/2026






