Cass. pen., sez. V, 22/09/2026 (ud. 22/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37181 (Pres. Pistorelli, Rel. Belmonte)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la non manifesta infondatezza del ricorso impedisca il decorso del tempo necessario a prescrivere.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Milano confermava una decisione emessa dal locale Tribunale, con cui l’imputato era è stato dichiarato colpevole, quale membro di un consiglio di amministrazione, di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto non meritevole di accoglimento, tuttavia, annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché’ il reato era estinto per prescrizione, e ciò sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009).
I risvolti applicativi
La non manifesta infondatezza (ma non l’inammissibilità) del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 37181
Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udienza: 22/09/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. S. nato a … il …
avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, con cui S. G. è stato dichiarato colpevole, quale membro del consiglio di amministrazione dal 21/02/2017 al 24/11/2018, di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto della società G. T.s.r.l., dichiarata fallita il 29/11/2018.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati R. V. e F. R. R., che svolgono due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo. La critica si fonda sulla prospettata inconsapevolezza delle scelte gestionali della società, alle quali il ricorrente non aveva mai preso parte, peraltro, essendo privo di deleghe, evidenziandosi, altresì, le anomalie che avevano inficiato la procedura di nomina dell’imputato in seno al C.d.A.. Si sostiene, ancora, che non sia stato provato che la scelta di proseguire nell’attività di impresa sia stata il frutto di una decisione connotata da colpa grave, e non piuttosto diretta a preservare l’assetto patrimoniale della società nella prospettiva del risanamento; d’altronde, neppure è stato dimostrato che l’omesso intervento del ricorrente, quale amministratore senza delega, abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato.
2.2. Con il secondo motivo, denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione con cui è stata ritenuta la natura dolosa della bancarotta. In particolare, si stigmatizza il percorso argomentativo della Corte di appello, che si è limitata a una acritica adesione alle valutazioni del primo giudice senza confrontarsi con le doglianze difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, e a tanto consegue che deve prendersi atto della intervenuta prescrizione del reato. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto.
2.In virtù della modifica dell’art. 2392 cod. civ. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (cd. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze ( Sez. 1 n. 17441 del 31/08/2016 (Rv. 641165 – 01); conf. Sez. 1 n. 15054 del 29/05/2024, (Rv. 671469 – 01).
2.1 In tale ottica ermeneutica, sul consigliere senza deleghe incombe non più un dovere di vigilanza sull’andamento della gestione ma un meno pregnante obbligo di valutare l’attività di gestione da parte del delegato (art. 2381, co. 3 cod. civ.) agendo in maniera informata (art. 2381, co. 6cod. civ.), cosicchè, egli può essere chiamato a rispondere soltanto ove emerga la prova del fatto che, essendo a conoscenza di fatti dannosi o potenzialmente dannosi per la società, non si sia attivato per evitarli o abbia accettato il rischio che si verificassero.
2.2 La necessità di ancorare la responsabilità dei consiglieri non esecutivi a parametri di rimproverabilità soggettiva della condotta comporta che essere componente del consiglio di amministrazione non implica la automatica responsabilità per le condotte illecite compiute dagli amministratori operativi, sussistendo uno spazio tra posizione di garanzia e concorso nel reato che deve essere colmato dalla prova: l’amministratore privo di deleghe non può considerarsi responsabile del reato di bancarotta commesso dagli altri componenti del Consiglio d’amministrazione per il solo mancato esercizio dei generici doveri di intervento che attengono alla sua posizione, essendo, invece, necessaria la prova della effettiva conoscenza o conoscibilità (da parte dell’amministratore privo di deleghe) sulla base di concreti segnali di allarme delle condotte illecite degli amministratori dotati di deleghe e della volontà di avallarle con la propria inerzia.
2.3 La posizione di garanzia costituisce, infatti, soltanto il presupposto normativo dell’eventuale responsabilità omissiva, ma non ne dimostra né il dolo né il nesso causale. Il ruolo centrale che l’elemento soggettivo e la relativa valutazione giudiziale rivestono nell’indagine volta ad accertare se il consigliere non esecutivo abbia o meno assunto una posizione penalmente apprezzabile nell’ottica del concorso con gli altri componenti del C.d.A. rispetto a fattispecie a costoro ascrivibili comporta che l’amministratore senza deleghe può essere chiamato a rispondere quando emergano elementi capaci di dimostrare che fosse realmente a conoscenza dei fatti pregiudizievoli o di segnali sufficientemente significativi da rendergli rappresentabile l’attività criminosa e che, nonostante tale rappresentazione, abbia volontariamente omesso di attivarsi. Detti elementi, infatti, se conosciuti o conoscibili dal componente del C.d.A. – quale soggetto gravato dagli obblighi di garanzia tipici della funzione ricoperta – fanno scattare per costui il dovere di intervento secondo lo schema del reato omissivo improprio (art. 40, cpv c.p.). Al contrario, ove tali segnali non sussistano o vi sia la prova che non fossero conosciuti o conoscibili dall’amministratore non delegato, tanto basta ad esonerarlo da responsabilità penale.
2.4 Siffatta prova – come è stato affermato – non può trarsi solo dal dato, in sé non significativo, dell’esistenza di rapporti parentali tra i membri del consiglio di amministrazione, ma richiede la contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi e la ricostruzione delle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione (Sez. 5 -, Sent. n. 11184 del 11/02/2026 Rv. 289599 -02, conf. Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012 (dep. 2013) Rv. 256939 che, in applicazione del principio ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto la responsabilità concorsuale degli amministratori senza delega per avere essi preso parte a deliberazioni del Consiglio di amministrazione integranti l’operazione distrattiva, affermando che la sussistenza di “fattori di anomalia tali da emergere ad una semplice lettura del carteggio”, addotta a fondamento della responsabilità dei suindicati soggetti da parte del giudice di merito, comporta ex se un chiaro addebito di colpa, financo grave, in chi non colse detti fattori anomali, ma non consente di affermare la loro sicura conoscenza).
2.5 E’ necessario, piuttosto, ai fini della responsabilità penale, che l’amministratore non esecutivo sia stato puntualmente informato in ordine alla commissione di fatti illeciti da parte di terzi, ovvero abbia – quanto meno – acquisito elementi sintomatici ed inequivocabili in tal senso. E nonostante ciò non abbia fatto nulla per evitare che il reato venisse commesso o portato a pieno compimento.
3. Posto che, nel caso di specie, si versa in una fattispecie (bancarotta semplice da aggravamento del dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”) punibile a titolo di colpa (Sez.5, n. 24231 del 20/03/2003, omissis, cit.), facendo riferimento ai parametri ermeneutici ora richiamati, la difesa ricorrente, già con l’atto di appello, e poi con il ricorso per cassazione, ha specificamente stigmatizzato la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ravvisato la responsabilità del ricorrente – sostanzialmente incentrata su due elementi, costituiti sulle dichiarazioni del fratello dell’imputato, G., che mai l’avrebbe scagionato, e su quelle del cessionario (A.), circa una gestoria unitaria della società indicata come di tipo familiare – evidenziando come i giudici di merito non abbiano, tuttavia, individuato una qualche situazione scatenante che avrebbe dovuto allertare l’amministratore senza delega ad attivarsi, segnalando, al contrario, le anomalie presenti nella nomina formale di componente del CdA, riconosciute dalla stessa curatrice fallimentare, la mancata partecipazione del ricorrente alle assemblee dei soci, il mancato compimento di qualsivoglia atto gestorio, la regolarità amministrativa delle scritture contabili, la presenza, a fronte dei debiti erariali, di crediti iscritti in bilancio di importo di poco inferiore ai debiti, l’assenza di deleghe.
3.1 Come sostiene la difesa ricorrente, nella sentenza impugnata non vengono individuati concreti e specifici indicatori da cui trarre, al di là del ruolo formale assunto nella compagine sociale, la consapevolezza dell’imputato della irreversibilità della crisi aziendale, non avendo chiarito la Corte di appello, a fronte delle specifiche deduzioni difensive sul punto, quale sia stata la grave negligenza imputabile al ricorrente, e, quindi, il contributo partecipativo alla scelta di astenersi dalla dichiarazione di fallimento.
3.2 Discende da tale prospettazione la non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, che è riferito proprio al vizio di motivazione in merito alla prova dell’elemento soggettivo, e tanto comporta la declaratoria di estinzione del reato ascritto al ricorrente, per intervenuta prescrizione.
4. Costituisce jus receptum nella Corte nomofilattica che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, omissis, Rv. 244275).
5. D’altronde, in tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 (come nel caso di specie), non sono computabili i periodi di sospensione di cui all’art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo formulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio la sentenza di condanna, con riferimento all’accertamento della responsabilità dell’imputato, giusto il disposto dell’art. 159 comma terzo, cod. pen.(Sez. 5 n. 7697 del 21/01/2026- Rv. 289513; conf. Sez. 5 n. 7598 del 21/01/2026-Rv. 289514).
6. Nel caso di specie, il reato, commesso il 28 novembre 2018, risulta prescritto in data 30 luglio 2026 (calcolata la sospensione di 62 giorni per il rinvio disposto su istanza difensiva, ed esclusa la sospensione di cui alla c.d. Legge Orlando). La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Così è deciso, 22 settembre 2026






