Cass. pen., sez. I, 30/06/2026 (ud. 30/06/2026, dep. 16/09/2026), n. 33664 (Pres. Casa, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice debba tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva la continuazione tra reati giudicati con talune sentenze.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen., con riferimento al calcolo della pena.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025).
I risvolti applicativi
In tema di continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati rispettivamente con giudizio abbreviato e patteggiamento, l’individuazione della violazione più grave deve essere effettuata sulla base delle pene concretamente inflitte, computando le relative riduzioni per i riti premiali.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33664 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 30/06/2026
Data Deposito: 16/09/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
S. L. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 25/03/2026 della Corte d’appello di Catania
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto nell’interesse di L. S. la continuazione tra reati giudicati con le seguenti sentenze:
1) sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale Catania del 09.07.2015, irrevocabile il 05.02.2016, di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Catania, il 12.04.2015;
2) sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale Catania 10.09.2018, irrevocabile il 05.07.2019, di condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, commesso in Catania, il 07.04.2015; pena posta in continuazione con quella di cui alla sentenza 1);
3) sentenza della Corte di appello di Catania, del 18.01.2024, irrevocabile il 01.04.2025, che, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania in data 26.01.2022, ha condannato L. S. alla pena di anni 16 e mesi 9 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., artt. 74 e 73 d.P.R.
309/90, accertati fino al febbraio 2019.
Ha, poi, applicato la pena complessiva di anni 19 e mesi 1 di reclusione.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione L. S., per il tramite del difensore di fiducia, avv. S. P., deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen., con riferimento al calcolo della pena.
Deduce la difesa che il giudice dell’esecuzione ha errato nell’ individuare la pena per il reato più grave in quella complessivamente determina in relazione al reato sub 3); inoltre, ha erroneamente stabilito gli aumenti dei reati satellite, sub 1) e sub 2) senza tenere conto che le sentenze sono state emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per cui le pene poste in continuazione dovevano essere ridotte per il rito.
Rileva il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto mantenere la riduzione concessa dalle sentenze adottate con il rito speciale del patteggiamento, essendosi invece limitato ad indicare gli aumenti per i reati satellite senza dare conto della riduzione, che il giudice della cognizione aveva
determinato in entrambi i casi nella misura di un terzo.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Il Giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena a seguito della riconosciuta continuazione tra i reati oggetto dell’istanza difensiva, ha testualmente affermato che «la pena va complessivamente rideterminata nel modo che segue: anni sedici e mesi nove di reclusione per i reati giudicati con la sentenza sub 3, pena aumentata, ex art.81 cpv c.p., di mesi 10 di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub 2 e di anno 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub 1, con pena finale complessiva pari ad anni 19 e mese 1 di reclusione».
Con tale mera indicazione il Giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai principi, di seguito indicati, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di rideterminazione in sede esecutiva della pena in caso di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinte condanne.
3. Quanto al primo vizio denunciato, giova ricordare che, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).
Quanto al secondo vizio prospettato dalla difesa, va evidenziato che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, omissis, Rv. 281679 – 01).
Inoltre, si è affermato che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, omissis, Rv. 287893 – 01).
Deve, infine, ricordarsi il principio affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, omissis, Rv. 282269 – 01, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. In tale arresto la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli a tri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod.
pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
4. Alla luce dei principi esposti si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania, che procederà alla rideterminazione della pena attenendosi ai plurimi principi poc’anzi enunciati e, nella specie, non osservati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania.
Così è deciso, 30/06/2026






