Cass. pen., sez. II, 2/12/2025 (ud. 2/12/2025, dep. 5/02/2026), n. 4703 (Pres. Pellegrino, Rel. Colella)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di effetti civili ex art. 578 c.p.p.[1], il giudice d’appello debba revocare le statuizioni civili se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale locale, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati di truffa, usura continuata, assolvendoli da quello di estorsione continuata perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza e condannandoli anche al pagamento delle spese a favore delle parti civili.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione gli accusati i quali, con un unico motivo, deducevano violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 578, comma 1 e 538 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022).
I risvolti applicativi
In tema di effetti civili ex art. 578, comma 1, c.p.p., il giudice di appello che, nell’estinguere il reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva sia maturata prima della sentenza di primo grado, sia per semplice constatazione di errore del giudice di prime cure sia per valutazioni difformi, è tenuto a revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza originaria.
[1]Ai sensi del quale: “Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.






